Lexipedia

Migliorare l'individuazione dei delinquenti minorenni al momento del reclutamento nell'esercito

09.405 · Iniziativa parlamentare · 2009-03-12

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

Il Codice penale va modificato come segue:

Art. 366 cpv. 3 lett. c CP

c. è stata pronunciata un'altra forma di pena per un reato punibile d'ufficio commesso contro la vita e l'integrità della persona.

Begründung

Grazie a questa modifica, tutti i gravi atti di violenza commessi da minori saranno iscritti nel casellario giudiziale, anche se non è stata pronunciata una pena detentiva o non è stata disposta la carcerazione. Secondo la nuova legge federale sui sistemi d'informazione militari, l'esercito sarà informato in merito alle iscrizioni di minori nel casellario giudiziale, così da poter prendere in considerazione tali informazioni al momento del reclutamento (nuovo art. 365 cpv. 2 lett. l in combinato disposto con il nuovo art. 367 cpv. 2bis CP). Tuttavia, secondo l'articolo 366 capoverso 3 del Codice penale, le condanne di minori sono iscritte nel casellario giudiziale soltanto se è stata pronunciata una privazione della libertà o è stato ordinato il collocamento in un istituto chiuso. Il diritto penale minorile è focalizzato sulla persona dell'autore e, anche per i reati più gravi, spesso non viene pronunciata alcuna pena detentiva; per questo motivo molte delle pene pronunciate nei confronti di minori non sono iscritte nel casellario giudiziale.

Anche con il nuovo diritto, quindi, l'individuazione di potenziali delinquenti minorenni al momento del reclutamento rimane soltanto una questione di fortuna. Si tratta di un problema che non potrà essere risolto nemmeno grazie all'attuale dibattito sull'arma d'ordinanza. È vero che con un rapporto del 22 novembre 2008 sono state proposte numerose possibili misure, tra cui la possibilità di effettuare un'indagine psicologica approfondita delle persone soggette all'obbligo di leva; tali misure non permettono tuttavia di garantire che al momento del reclutamento venga fatta luce su eventuali particolarità riguardanti il profilo penale degli interessati.