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Segnalazione automatica dei giovani autori di reati agli insegnanti e ai maestri di tirocinio

09.4059 · Mozione · 2009-12-03

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di provvedere a livello di legge e di ordinanza affinché le competenti autorità di giustizia o polizia segnalino automaticamente agli insegnanti e ai maestri di tirocinio i nominativi dei giovani iscritti nel casellario giudiziale, coinvolti in indagini penali, oggetto di un procedimento penale o condannati penalmente.

Begründung

Nel nostro Paese è esploso il numero di casi di violenza, criminalità e aggressioni da parte di giovani. Ragazzi sempre più giovani si rendono colpevoli di delitti e crimini. Considerato l'aumento della violenza da parte di allievi e apprendisti contro coetanei, ma anche contro insegnanti e altri adulti, nonché le aggressioni da parte di gruppi di adolescenti contro singoli inermi scelti a caso, urge intervenire. Occorre incrementare notevolmente la protezione dei nostri insegnanti e maestri di tirocinio, ma anche della società in generale. In particolare bisogna sostenere gli insegnanti di classe nell'espletamento dei loro importanti compiti. In caso contrario col passare del tempo il nostro Paese avrà sempre più problemi a trovare pedagoghi e formatori idonei. Si tratta anche di proteggere i compagni di scuola, ma pure gli adulti da eventuali aggressioni. Per tale motivo le autorità competenti devono segnalare automaticamente agli insegnanti di classe a tutti i livelli e in tutti i cantoni e ai maestri di tirocinio i nominativi degli studenti iscritti nel casellario giudiziale, coinvolti in indagini penali, oggetto di procedimenti penali o condannati penalmente. Solo in questo modo si garantisce che gli insegnanti e i maestri di tirocinio abbiano un quadro realistico dei loro allievi e apprendisti, prestino maggiore attenzione, adottino le necessarie misure precauzionali e possano tutelare adeguatamente sé stessi e le persone che li circondano.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 29 aprile 2009 il Consiglio nazionale ha respinto, con 120 voti a 51, una mozione dal tenore identico, presentata dal consigliere nazionale Föhn (07.3701, Informazione di insegnanti e maestri di tirocinio). Anche la mozione Jenni, vertente sullo stesso argomento (09.3731, Obbligare le autorità a segnalare agli insegnanti i reati commessi da giovani e permettere ai maestri di tirocinio di consultare gli atti), è stata rigettata dal Consiglio degli Stati il 10 dicembre 2009 con 19 voti contro 7. Entrambe le Camere hanno quindi seguito la proposta del Consiglio federale di non introdurre, a livello federale, alcun obbligo di informazione per le scuole e le aziende di tirocinio.

La questione se occorra informare le autorità scolastiche e i maestri di tirocinio in merito a giovani autori di reati va valutata facendo riferimento alla procedura penale minorile. Quest'ultima mira in primo luogo a reinserire i giovani criminali nella società e quindi a prevenire recidive. Per poter conseguire tale risultato è importante che la società non giudichi il carattere dei giovani soltanto sulla base di un reato commesso. Per tale motivo, i procedimenti si svolgono di norma a porte chiuse e le informazioni sono trasmesse a terzi soltanto con il massimo riserbo. Questi principi sono anche alla base della nuova procedura penale minorile svizzera (PPMin), che è stata approvata dal Parlamento il 20 marzo 2009 ed entrerà presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2011.

La nuova PPMin prevede diritti e obblighi di comunicazione per informare terzi. L'articolo 75 del Codice di procedura penale svizzero (CPP), che secondo l'articolo 3 capoverso 1 PPMin si applica anche alla procedura penale minorile, contiene obblighi di comunicazione ad autorità chiaramente definite a cui è attribuita la facoltà di operare nell'ambito del diritto penale. Vista la diversa organizzazione delle autorità cantonali si è rinunciato a disciplinare obblighi più estesi di quelli previsti dall'articolo 75 capoversi 1-3 CPP. Ciò riguarda in particolare le autorità scolastiche e l'organizzazione delle scuole. Secondo l'articolo 75 capoverso 4 CPP la Confederazione e i cantoni possono obbligare o autorizzare le autorità penali a fornire ulteriori informazioni ad autorità (p. es. autorità scolastiche). Si è tuttavia rinunciato espressamente ad ammettere altri obblighi o diritti di comunicazione per singole persone (quali insegnanti o maestri di tirocinio).

La procedura penale minorile si contraddistingue inoltre dal fatto di essere condotta da un interlocutore principale con una formazione pedagogica, che, oltre ad accertare la situazione personale del minore, ha parimenti il compito di condurre l'intero del procedimento, se non addirittura, in casi di lieve gravità, di emanare la sentenza e provvedere alla sua esecuzione. L'articolo 14 capoverso 1 PPMin prevede pertanto che l'autorità inquirente e le autorità giudicanti possano informare adeguatamente l'opinione pubblica in merito allo stato e alla conclusione del procedimento. In base a tale diritto di comunicazione, in singoli casi è possibile informare una scuola o gli insegnanti, se è necessario, ad esempio, per motivi educativi o al fine di migliorare il coordinamento delle misure di diritto penale minorile. Intenzionalmente il legislatore non ha previsto però un'informazione generalizzata delle direzioni scolastiche e dei maestri di tirocinio. Di norma, la semplice informazione che un giovane è stato condannato o è oggetto di un procedimento penale non serve alle scuole e alle aziende di tirocinio per tutelare le persone attive in tale ambito. Non è infatti possibile fare previsioni attendibili sul comportamento futuro di giovani autori di reati soltanto sulla scorta di tali dati. Se un giovane autore costituisce effettivamente un pericolo per insegnanti e studenti, bisogna tenerne conto nella procedura penale minorile ordinando una misura educativa o terapeutica (p. es. collocando il giovane in un istituto adeguato). Tali misure possono essere disposte in via cautelare già durante l'istruzione.

Già oggi i cantoni possono apportare direttamente modifiche alla prassi delle autorità penali minorili o effettuare eventuali modifiche nei rispettivi atti legislativi cantonali se risulta necessario. Possono sviluppare piani adeguati alla struttura organizzativa cantonale, che definiscano i reati che vanno comunicati a una determinata cerchia di destinatari. Possono inoltre stabilire quale responsabilità compete alle autorità e alla direzione scolastica e agli insegnanti che ricevono una tale informazione e che eventualmente sono in contatto con le autorità penali minorili, le autorità sociali e la polizia.

Tali obblighi di comunicazione alle autorità sono in sintonia con la nuova PPMin e potranno continuare a essere sviluppati dopo la sua entrata in vigore.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.