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09.4069 · Mozione · 2009-12-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica della legge del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) tesa a permettere a persone all'estero di partecipare a società d'investimento a capitale variabile (SICAV), a società d'investimento a capitale fisso (SICAF) e a società in accomandita per investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol).

La modifica può riguardare sia l'articolo 4 LAFE (acquisto di fondi) sia l'articolo 8 LAFE (motivi generali d'autorizzazione).

Begründung

La legge sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) non è stata aggiornata in occasione dell'entrata in vigore della legge sugli investimenti collettivi di capitale (LICol). Ne risulta che le nuove forme di investimento collettivo previste in Svizzera non sono accessibili alle persone all'estero nella misura in cui la partecipazione a tali società costituisce un acquisizione di fondi ai sensi della LAFE e la LAFE non prevede motivi d'autorizzazione a tal fine.

Non vi è nulla che giustifichi un trattamento diverso per queste società rispetto ai fondi d'investimento immobiliare. Se si considera per esempio la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, la sua struttura impedisce agli investitori accomandatari di partecipare alle decisioni relative agli investimenti o alla gestione. Gli accomandatari non hanno per legge alcun influsso sulla politica di investimento o sulla gestione della società. D'altro canto, possono in qualsiasi momento cedersi le quote a vicenda o a un nuovo investitore indipendentemente dalla proprietà dei fondi, che resta alla società in accomandita, la quale è registrata nel registro fondiario in quanto proprietaria.

La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale ha d'altra parte una durata limitata e gli accomandatari non hanno alcun diritto diretto sui fondi.

Inoltre, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale possono, nel loro ambito immobiliare, essere attive solo in progetti edilizi e immobiliari. Tale attività di sviluppo impone una rivendita al più tardi al momento della conclusione dell'edificazione del fondo acquistato. Così si esclude un "dominio straniero del suolo indigeno" (ai sensi dell'art. 1 LAFE).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La modifica di legge proposta mira a esentare dall'obbligo di autorizzazione previsto dalla LAFE l'acquisto, da parte di persone all'estero, di partecipazioni a società di investimento a capitale variabile (SICAV), società di investimento a capitale fisso (SICAF) e società in accomandita per investimenti collettivi di capitale che possiedono principalmente fondi abitativi. Secondo il diritto vigente, l'acquisto, da parte di persone all'estero, di partecipazioni a un fondo d'investimento i cui certificati di partecipazione sono negoziati regolarmente sul mercato e a una SICAV le cui partecipazioni sono quotate in una borsa svizzera non soggiace all'obbligo di autorizzazione, anche se il fondo o la SICAV è attiva prevalentemente nel settore degli immobili abitativi (art. 4 cpv. 1 lett. c ed e LAFE). Pertanto, per quanto riguarda la partecipazione di persone all'estero sarebbe di principio sensato prevedere per le tre nuove società create dalla legge sugli investimenti collettivi di capitale il medesimo trattamento riservato ai fondi d'investimento.

A giugno 2008 il Parlamento ha rinviato per riesame al Consiglio federale il disegno di abrogazione della LAFE, la cosiddetta lex Koller. L'obiettivo del Consiglio federale resta comunque l'abrogazione della LAFE. Tuttavia sottoporrà al Parlamento un nuovo disegno soltanto quando il legislativo avrà approvato il disegno riguardante le misure accompagnatorie di pianificazione del territorio in caso di abrogazione della LAFE, su cui il Consiglio degli Stati potrà probabilmente pronunciarsi, quale seconda Camera, nella sessione primaverile del 2010.

La modifica di legge proposta sarebbe un'opera incompiuta in quanto allenterebbe soltanto un'unica restrizione prevista dalla LAFE, rinviando probabilmente per l'ennesima volta la possibilità di trovare una soluzione globale e di concretizzare l'obiettivo vero e proprio del Consiglio federale, ossia l'abrogazione della LAFE.

A tali argomenti va attribuito un peso maggiore rispetto ai motivi per cui le tre nuove società previste dalla LICol dovrebbero beneficiare dello stesso trattamento riservato ai fondi d'investimento per quanto concerne la partecipazione di persone all'estero.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.