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09.407 · Iniziativa parlamentare · 2009-03-18

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

L'articolo 9a della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (RS 514.54) va modificato in modo tale che soltanto le persone domiciliate in un Paese dell'Unione europea o in uno Stato che ha aderito o è associato agli accordi di Schengen siano obbligate a presentare un'attestazione ufficiale del loro Stato di domicilio in base alla quale sono legittimate all'acquisto dell'arma o della parte essenziale di arma. Per quanto riguarda gli Svizzeri all'estero domiciliati in un Paese al di fuori della zona Schengen, è necessario ripristinare la disposizione previgente (art. 8 cpv. 3 vLArm).

Begründung

La direttiva della Comunità europea sulle armi è stata trasposta nel diritto svizzero nel quadro dell'adeguamento a Schengen. Nella nuova versione della legge sulle armi è stato introdotto l'articolo 9a. In base agli accordi di Schengen, le persone domiciliate in uno degli Stati Schengen devono presentare un'attestazione ufficiale del loro Stato di domicilio per essere legittimate all'acquisto di un'arma.

L'articolo 9a si spinge oltre: tutte le persone domiciliate all'estero, infatti, devono presentare l'attestazione ufficiale menzionata. Non vi era tuttavia alcuna ragione per estendere questo obbligo a tutti i Paesi, dato che nessuno Stato situato al di fuori della zona Schengen ha chiesto alla Svizzera di adottare disposizioni analoghe.

In passato la legge sulle armi prevedeva un'eccezione per gli Svizzeri domiciliati all'estero in base alla quale il permesso d'acquisto di armi doveva essere rilasciato dall'autorità competente del cantone in cui l'arma era stata acquistata (art. 8 cpv. 3 vLArm). Questa disposizione deve essere ripristinata per gli Svizzeri all'estero domiciliati in un Paese al di fuori della zona Schengen.