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Trasporto di merci pericolose attraverso le gallerie. Mantenere la prassi attuale in materia di autorizzazioni

09.4072 · Mozione · 2009-12-07

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato ad adottare rapidamente delle misure che consentano il rilascio, alle attuali condizioni, di autorizzazioni speciali per il trasporto di merci pericolose attraverso le gallerie appartenenti alla categoria E anche dopo il 1° gennaio 2010.

Begründung

Con la modifica dell'ordinanza concernente il trasporto delle merci pericolose su strada (SDR), entrata in vigore il 1° gennaio 2010, il Consiglio federale ha adottato una nuova regolamentazione concernente le gallerie che assegna le 15 gallerie stradali svizzere (tra cui quelle del San Gottardo e del San Bernardino), già oggetto di limitazioni, alla categoria E, la più restrittiva di tutte. Ciò implica che le merci pericolose vi potranno transitare solo in quantità limitate. La nuova regolamentazione non consentirà più il trasporto di numerosi materiali che, secondo il diritto previgente, non sono oggetto di limitazioni quantitative e possono essere trasportati attraverso le gallerie previa autorizzazione. Questa normativa metterà in pericolo l'esistenza delle imprese di trasporto e di trasformazione. In particolare, tali disposizioni restrittive renderanno notevolmente più difficile, se non impossibile, i trasporti interni verso il Ticino. Gli isotopi (numero ONU d'identificazione della merce pericolosa: 2915; nessuna limitazione quantitativa), di cui necessitano quotidianamente gli ospedali ticinesi, non potranno più essere trasportati su strada. Il trasporto su rotaia spesso non è un'alternativa valida poiché troppo lento. Anche i veicoli batteria con carico finale di diossido di carbonio, ossigeno o azoto e i veicoli cisterna carichi di bitume, che finora potevano attraversare la galleria del San Gottardo, con o addirittura senza autorizzazione, non potranno più farlo. Essi saranno, invece, costretti ad aggirarla con effetti ecologici negativi e senza alcun beneficio per la sicurezza delle gallerie. Dei permessi speciali possono essere rilasciati dall'USTRA nel caso delle strade nazionali e dai cantoni per la restante rete viaria (art. 13 cpv. 2bis SDR). In vista dell'applicazione delle nuove disposizioni, le autorità cantonali competenti hanno tuttavia espresso la loro intenzione di utilizzare dei criteri di valutazione molto rigidi e di rilasciare permessi solo in casi eccezionali. Tenuto conto delle limitazioni che comporterebbe, una prassi in materia di autorizzazione così restrittiva è inappropriata. Il Consiglio federale dovrà pertanto adottare misure adeguate.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le prescrizioni in materia di trasporti di merci pericolose servono a ridurre i rischi ad essi connessi e quindi a migliorare le condizioni di sicurezza degli utenti della strada e della collettività. È in quest'ottica che sono state concepite le disposizioni internazionali in materia e che è stata disposta la revisione dell'ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621) entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Le condizioni per trasportare merci pericolose attraverso le diverse categorie di gallerie sono fissate in modo vincolante ed esaustivo nella normativa internazionale. A livello nazionale è possibile derogare a queste disposizioni unicamente se sono soddisfatte le severe condizioni per il rilascio di autorizzazioni speciali (cfr. art. 13 cpv. 2bis in combinato disposto con art. 5 cpv. 2 SDR), segnatamente quando, senza il trasporto attraverso la galleria stradale in questione, un'impresa rischia di non essere rifornita. Tale situazione si presenta quando, senza autorizzazione speciale, una determinata merce pericolosa non potrebbe essere consegnata oppure giungerebbe a destinazione troppo tardi o non nella qualità richiesta (ad es. bitume a causa del suo indurimento, sostanze radioattive come gli isotopi a causa della loro emivita). Il concetto di "rifornimento" non si limita pertanto all'approvvigionamento di base, ma può essere inteso anche in un senso più ampio: le deroghe sono ammesse quindi anche nei casi in cui, senza autorizzazione, la merce pericolosa non potrebbe più essere smaltita oppure quando i lavori per cui la merce è trasportata non potrebbero più essere eseguiti. In questo senso, il margine di apprezzamento al momento del rilascio di autorizzazioni speciali viene in genere sfruttato.

Continuare a consentire il trasporto di merci pericolose attraverso le gallerie soggette a limitazioni alle condizioni previgenti, come richiesto dall'autore della mozione, sarebbe possibile unicamente classificandole in una categoria meno restrittiva. Introdurre un cambiamento di questo genere, significherebbe tuttavia consentire il trasporto di numerose merci pericolose in quantità sensibilmente superiori a quelle ammesse oggi, esponendo gli utenti della strada e l'ambiente a rischi inaccettabili.

Al momento si sta tuttavia elaborando un metodo di analisi dei rischi che in futuro verrà applicato anche alla rete delle strade nazionali e, a determinate condizioni, potrà comportare la declassificazione di alcune gallerie. Comunque, anche in questo caso, la sicurezza degli utenti della strada e della collettività avrà priorità assoluta.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.