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09.4086 · Interpellanza · 2009-12-08

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Le prospettive per il mercato del lavoro in Svizzera sono sfavorevoli. Ciononostante vi è stato solo un modesto calo dell'immigrazione. Il bilancio dell'immigrazione (immigrazione meno emigrazione) rimane positivo.

Occorre adottare provvedimenti per mitigare la situazione.

Pertanto si chiede al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. È possibile rivedere l'accordo sulla libera circolazione delle persone? A quali condizioni?

2. A quali condizioni e con quali conseguenze si può fare ricorso alla clausola di salvaguardia come misura di rimedio temporanea?

3. Quando, a quali condizioni e rispetto a quali Paesi è possibile fare ricorso alla clausola speciale di salvaguardia, la clausola valvola, e fino a quando?

4. Quali provvedimenti sono previsti per rafforzare le misure di accompagnamento?

5. Come è possibile limitare il ricongiungimento familiare in base al nostro diritto nazionale?

6. Come si può porre quanto più velocemente possibile un freno agli abusi relativi al ricorso all'indennità di disoccupazione?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ritiene che l'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) sia molto vantaggioso per la Svizzera anche nell'attuale contesto economico. Grazie all'immigrazione dall'UE, negli ultimi anni in Svizzera sono stati creati oltre 200 000 nuovi posti di lavoro. Senza la possibilità di assumere stranieri qualificati in modo rapido e senza troppe formalità burocratiche, una gran parte di questi posti di lavoro non sarebbero sorti in Svizzera, bensì all'estero e diverse imprese sarebbero state trasferite in altri Paesi. L'aumento della disoccupazione negli ultimi due anni non è dovuto all'ALC, bensì alla crisi economica conseguente alla situazione nel settore finanziario. Inoltre le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone hanno consentito di migliorare notevolmente la protezione dei lavoratori in Svizzera.

1. L'ALC prevede la possibilità di un riesame (art. 18 ALC). Una proposta di riesame dell'accordo richiede l'approvazione di tutte le parti (Unione europea, 27 Stati membri dell'UE e Svizzera). Eventuali modifiche dell'accordo soggiacciono alle rispettive procedure d'approvazione interne di tutte le parti. In Svizzera una modifica dell'ALC deve di norma essere approvata dal Parlamento. Il decreto d'approvazione del Parlamento sottostà al referendum facoltativo.

2. La clausola generale di salvaguardia di cui all'articolo 14 paragrafo 2 ALC prevede che in caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale una delle parti contraente può chiedere al comitato misto di esaminare misure adeguate per porre rimedio alla situazione. La portata e la durata di tali misure si limitano a quanto strettamente indispensabile. Le misure nell'ambito della clausola generale di salvaguardia devono essere decise di comune accordo dal comitato misto. La clausola generale di salvaguardia è di durata illimitata, ciò significa che può essere invocata anche dopo la fine del regime transitorio.

3. La clausola speciale di salvaguardia (clausola valvola) si fonda sull'articolo 10 paragrafo 4 ALC. Fino a 12 anni dall'entrata in vigore dell'accordo di base la Svizzera può dunque reintrodurre unilateralmente nei confronti dell'UE-17 e dell'UE-8 - e senza misure di ritorsione da parte dell'UE - contingenti per i lavoratori dipendenti e autonomi provenienti dall'UE, se in un determinato anno il numero di permessi di dimora e di permessi di soggiorno di breve durata rilasciati supera del 10 per cento la media dei tre anni precedenti. Per i due anni successivi la Svizzera può in tal caso di nuovo limitare unilateralmente il numero dei nuovi permessi di dimora alla media dei tre anni precedenti più il 5 per cento. Nell'ambito dell'attuale discussione sull'immigrazione il Consiglio federale valuta questi strumenti ed eventuali misure tese a migliorare l'esecuzione dell'accordo esistente. In primavera 2010 il Consiglio federale valuterà nuovamente l'opportunità d'invocare la clausola valvola nei confronti dell'UE-17. Per la Romania e la Bulgaria la clausola valvola è valida dalla fine del regime transitorio fino a maggio 2019.

4. La valutazione dell'efficacia delle misure accompagnatorie è un compito permanente del Consiglio federale e della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), competente per l'esecuzione di tali misure. I rapporti annuali della SECO sull'attuazione delle misure accompagnatorie e i rapporti dell'Osservatorio sugli effetti della libera circolazione delle persone illustrano se le misure sono efficaci e se i salari in Svizzera sono rispettati.

Con l'estensione dell'ALC agli Stati che hanno aderito all'UE nel 2004, dal 1° aprile 2006 sono stati migliorati punti importanti delle misure accompagnatorie. Nel messaggio del Consiglio federale del 14 marzo 2008 concernente il rinnovo dell'ALC e la sua estensione a Bulgaria e Romania sono stati inoltre annunciati ulteriori perfezionamenti nell'esecuzione, in seguito attuati nel 2009. I miglioramenti che hanno richiesto un adeguamento dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera sono stati licenziati dal Consiglio federale il 4 novembre 2009 e sono entrati in vigore il 1° gennaio 2010. In particolare, il numero dei controlli del mercato del lavoro per verificare il rispetto delle condizioni salariali e lavorative svizzere è stato aumentato del 20 per cento, a 27 000 l'anno. Il più recente rapporto sulle misure accompagnatorie, pubblicato nel 23 aprile 2009, conferma che il controllo delle condizioni salariali e lavorative è stato eseguito a tappeto in tutti i settori e che i salari sono stati per lo più rispettati. Anche il rapporto 2009 dell'Osservatorio sugli effetti della libera circolazione delle persone giunge alla conclusione che la grande maggioranza delle aziende e dei datori di lavoro controllati si comporta correttamente. Tuttavia è stato anche constatato che in alcuni settori vi è un certo pericolo di dumping salariale. In virtù del bilancio in gran parte positivo e delle misure di perfezionamento già avviate, la Confederazione, i cantoni e i partner sociali concordano che non è necessario modificare in modo sostanziale le misure accompagnatorie.

5. Le condizioni per il ricongiungimento familiare di cittadini UE sono disciplinate nell'ALC. Le disposizioni interne che regolano il ricongiungimento familiare previste nella legge federale sugli stranieri non si applicano in tali casi. L'ALC disciplina anche il ricongiungimento familiare di cittadini di Paesi terzi. In una decisione del 29 settembre 2009 (DTF 2C-196/2009) il Tribunale federale ha tenuto conto della "giurisprudenza Metock" della CGCE (sentenza del 25 luglio 2008, Rs. C-127/08). Da allora i cittadini UE hanno diritto a farsi raggiungere dai familiari provenienti da Paesi terzi senza che sia più necessario un precedente soggiorno legale e duraturo nell'UE. Il diritto al ricongiungimento familiare presuppone tuttavia che il lavoratore disponga di un'abitazione adeguata per i suoi familiari. È possibile negare il ricongiungimento se è presumibile che i mezzi del lavoratore non saranno sufficienti a finanziare un'abitazione adeguata. Tale disposizione non deve tuttavia condurre a discriminazioni tra lavoratori indigeni e lavoratori degli Stati membri dell'UE.

6. I cittadini UE-17/AELS che diventano disoccupati e il cui periodo contributivo in Svizzera non permette loro di percepire l'indennità di disoccupazione hanno il diritto di farsi computare i periodi di assicurazione o di occupazione trascorsi nell'area UE/AELS prima di giungere in Svizzera (il cosiddetto principio della totalizzazione). Rilevamenti statistici mostrano tuttavia che tra il 1° gennaio 2008 e il 29 maggio 2009 circa il 99 per cento dei beneficiari aveva versato contributi in Svizzera per 12 o più mesi, acquisendo pertanto un diritto autonomo. È inoltre possibile invocare il principio della totalizzazione soltanto a condizione che non si sia in presenza di un abuso del diritto. Un tale abuso sussiste, ad esempio, se un contratto di lavoro è stato stipulato al fine di percepire l'indennità di disoccupazione.

Di principio gli uffici d'esecuzione devono verificare in maniera approfondita la presenza o meno di un abuso nel caso di licenziamenti sopraggiunti poco dopo l'entrata in servizio, tenendo conto anche delle circostanze della fine del precedente rapporto di lavoro all'estero. Una pertinente direttiva della SECO è stata pubblicata a dicembre 2009. Per 128 dei 1207 cittadini UE/AELS che hanno fatto valere la totalizzazione dall'introduzione della libera circolazione delle persone nel 2002 la durata dell'impiego è stata inferiore a quattro settimane. Nel periodo in cui percepisce l'indennità di disoccupazione l'assicurato è sottoposto a severe disposizioni di controllo. Ogni mese deve dimostrare all'ufficio regionale di collocamento (URC) di aver inviato candidature accurate e deve accettare i posti di lavoro proposti. Un impegno insufficiente, la violazione dell'obbligo di informazione e di notifica, la disoccupazione imputabile all'assicurato o il rifiuto di accettare un'occupazione adeguata sono sanzionati con la sospensione del versamento dell'indennità giornaliera di disoccupazione (fino a 60 aliquote per violazione). La ripetuta mancata osservanza degli obblighi comporta la perdita del diritto all'indennità.

Attualmente si esamina come migliorare nel complesso lo scambio di informazioni tra gli uffici cantonali di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione (uffici del lavoro e URC) e le autorità competenti in materia di migrazione.

Risposta del Consiglio federale.