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09.4117 · Mozione · 2009-12-09

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a dotare le convenzioni contro la doppia imposizione (CDI) di una base legale formale creando una legge speciale oppure procedendo a una modifica dell'articolo 3 AIMP.

Begründung

D'ora in poi, le CDI firmate dalla Svizzera devono tener conto dei criteri principali dell'OCSE in materia di scambio d'informazioni tra autorità fiscali. Per conformarsi a questi criteri il Consiglio federale ha in particolare modificato la sua prassi eliminando sul piano internazionale la distinzione tra frode fiscale e sottrazione d'imposta. In virtù di questa modifica, l'assenza di una legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia penale può avere quale conseguenza nefasta il fatto che la Svizzera conceda alle autorità fiscali estere gli stessi mezzi riservati esclusivamente, secondo il diritto svizzero, a un'autorità giudiziaria estera (ad es. sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni) nel quadro dell'assistenza internazionale riguardante la sottrazione d'imposta.

Una sola base legale chiara rafforzerebbe la certezza del diritto e offrirebbe una norma di diritto generale valida per le numerose CDI in sospeso e per quelle future. Al posto di sottoporre a referendum facoltativo ognuna di queste convenzioni, il popolo potrà pronunciarsi una sola volta in relazione alla base legale unica, considerata quale fondamento di tutte le convenzioni future. In mancanza di una legge speciale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia penale, tale base legale può essere creata con la modifica dell'articolo 3 AIMP designando la sottrazione d'imposta come delitto fiscale che giustifichi la collaborazione tra le autorità.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Da decenni la Confederazione conclude con altri Stati accordi bilaterali per evitare la doppia imposizione (convenzioni contro la doppia imposizione, CDI). Contrariamente a quanto sostenuto nella motivazione, le CDI si fondano su una chiara base giuridica ossia sull'articolo 54 della Costituzione federale. Nel decreto federale del 22 giugno 1951 concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (RS 672.2), le Camere federali hanno delegato al Consiglio federale diverse competenze normative, segnatamente quella di disciplinare la procedura da osservare per lo scambio di informazioni previsto da una convenzione.

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso che la Svizzera adotterà lo standard OCSE per lo scambio di informazioni fiscali in ambito internazionale conformemente all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. Questa nuova politica in materia di assistenza amministrativa sarà attuata mediante l'adeguamento delle vigenti CDI o nel quadro della conclusione di nuove convenzioni.

Analogamente all'attuale prassi in materia di esecuzione delle CDI, gli aspetti di diritto procedurale dell'applicazione a livello nazionale delle nuove disposizioni sull'assistenza amministrativa saranno disciplinati in un primo momento in una pertinente ordinanza che dovrà essere emanata dal Consiglio federale. In tal modo, la Svizzera potrà adempiere ai propri obblighi già entro la fine del 2010.

Data l'importanza delle disposizioni di diritto procedurale, nella seduta del 20 gennaio 2010 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di avviare i lavori per l'elaborazione di una legge sull'assistenza amministrativa che sostituisca l'ordinanza in materia. Questa legge disciplinerà la procedura di assistenza amministrativa applicabile a livello nazionale in base alle relative disposizioni delle CDI.

Nell'ambito di questo progetto legislativo non è prevista, invece, la revisione dell'articolo 3 capoverso 3 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1; AIMP) che esclude l'assistenza giudiziaria solo in caso di sottrazione d'imposta.

La legge sull'assistenza amministrativa da elaborare non sostituisce in alcun modo le CDI, in cui si stabiliscono gli obblighi che gli Stati contraenti devono adempiere per evitare la doppia imposizione. La legge sull'assistenza amministrativa non pregiudicherà neanche la questione della sottoposizione a referendum facoltativo dei decreti federali sulla revisione delle CDI o la conclusione di nuove CDI.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.