09.4118 · Postulato · 2009-12-09
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di studiare e determinare in particolare i vantaggi e gli inconvenienti derivanti dall'estensione delle possibilità di investimento degli istituti di previdenza ai crediti concessi alle imprese i cui interessi, compresi gli ammortamenti, sono garantiti da una fideiussione della Confederazione, di un cantone, di un comune o di una banca.
Begründung
Gli istituti di previdenza sono tenuti ad amministrare il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza degli investimenti, un rendimento ragionevole, una ripartizione adeguata dei rischi, nonché la copertura del fabbisogno prevedibile di liquidità. Leggendo lo studio del Crédit Suisse sul comportamento delle casse pensioni in materia di investimenti, si constata che nel 2008 i rendimenti delle casse pensioni in Svizzera si situavano sotto il meno 15 per cento (fonte OCSE).
Bisogna pertanto autorizzare gli istituti di previdenza a investire nei crediti alle imprese pubbliche e private con situazioni stabili e alle imprese innovative (economie verdi). Si tratta di un mezzo efficace per permettere la creazione di posti di lavoro e consentire alle imprese, in particolare alle PMI, di accedere al finanziamento che manca loro. Questo meccanismo favorirebbe inoltre le regioni il cui tessuto economico è ancora poco diversificato e innovativo.
Questi crediti devono essere vincolati a una sorta di assicurazione rischio i cui premi devono in genere essere garantiti dalla Confederazione, da un cantone, un comune o una banca mediante una fideiussione sui premi assicurativi. Siccome il capitale non è di per sé garantito, questo genere di investimento non deve oltrepassare il 5 per cento del patrimonio degli istituti di previdenza.
Infine, come fa la Banca centrale europea per gli "Asset-backed Securities", è indispensabile che gli istituti di previdenza si fondino sul rating di due agenzie di rating esterne rispondenti agli elevati criteri di riconoscimento della Banca nazionale svizzera o della FINMA prima di investire i loro capitali.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
All'inizio del 2009 sono entrate in vigore le nuove prescrizioni in materia d'investimenti della previdenza professionale, che comprendono un ventaglio molto ampio di possibilità d'investimento e permettono di regola investimenti in crediti (art. 53 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità). Tuttavia, gli istituti di previdenza raramente fungono direttamente da datori di credito, in quanto nella maggior parte dei casi non hanno probabilmente le conoscenze necessarie per valutare la solvibilità dei debitori. Pertanto l'adeguamento delle prescrizioni in materia d'investimenti non è necessario e, per i motivi seguenti, neanche opportuno.
Le crisi degli ultimi anni mostrano che gli istituti di previdenza possono senz'altro affrontare la volatilità dei mercati e i conseguenti rischi. Stando alle conoscenze attuali, questo vale anche per il settore degli "Asset-backed Securities", cui si fa riferimento nel postulato. Gli istituti di previdenza assumono la responsabilità dei loro investimenti, compiuti nel quadro delle prescrizioni vigenti.
Per quanto attiene alle misure volte a garantire il finanziamento delle PMI, va osservato che in Svizzera la crisi attuale non ha generato una penuria di credito. Dal dicembre 2008, un gruppo di lavoro diretto dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e composto di rappresentanti della Banca nazionale svizzera, dell'Unione svizzera delle arti e mestieri, di Swissmem, di Economiesuisse, dell'Amministrazione federale delle finanze e dell'Associazione svizzera dei banchieri si riunisce regolarmente per monitorare la situazione delle imprese in materia di finanziamento. Nella riunione del 26 novembre 2009, esso ha constatato che non vi era una vera e propria stretta creditizia né presso le grandi imprese né presso le PMI. Questo è stato confermato da due inchieste sul finanziamento delle imprese condotte dalla SECO nell'aprile e nell'ottobre 2009. Nel rapporto sull'approvvigionamento creditizio dell'economia svizzera ("Kreditversorgung der Schweizer Wirtschaft: Lagebeurteilung und möglicher Handlungsbedarf", d/f), pubblicato a fine settembre 2009 su richiesta della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale, la SECO osserva che, qualora si dovessero adottare misure volte a finanziare le imprese, sarebbe prioritario salvare singole imprese anziché evitare una stretta creditizia.
Va aggiunto che a metà del 2007 il sistema delle fideiussioni delle arti e mestieri era stato riesaminato proprio per garantire il finanziamento delle PMI. Giusta l'articolo 8 capoverso 2 della legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (RS 951.25), il volume netto delle fideiussioni che fruiscono della copertura delle perdite non può superare i 600 milioni di franchi. Attualmente questo limite è lungi dall'essere raggiunto.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.