09.413 · Iniziativa parlamentare · 2009-03-20
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
Gli intermediari finanziari devono essere legalmente tenuti a ricevere dalla parte contraente una conferma scritta che i beni affidati non derivano da attività connesse all'evasione fiscale. Inoltre, gli intermediari finanziari devono essere tenuti per legge a denunciare i casi sospetti alle autorità competenti.
Begründung
La convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 08) impone alle banche il "divieto di prestare assistenza attiva all'evasione fiscale e ad atti simili". I fatti più recenti mostrano che le regole deontologiche in materia sono troppo restrittive e non vengono comunque rispettate. Analogamente alla legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario, occorre una solida base legale che impedisca efficacemente l'accettazione di capitali legati all'evasione fiscale da parte di intermediari finanziari svizzeri. L'accettazione sistematica di capitali connessi all'evasione fiscale espone la piazza finanziaria elvetica a gravi rischi che, come mostrano i recenti avvenimenti, possono diminuire la certezza del diritto e la fiducia dei clienti nel settore finanziario. Lo sviluppo sostenibile della piazza finanziaria svizzera dipende da condizioni quadro giuridiche riconosciute dai principali partner economici della Svizzera. Nella situazione attuale, il divieto legale di accettare capitali legati all'evasione fiscale consente di migliorare significativamente la reputazione del nostro Paese, aumentare la fiducia e aiutare così la piazza finanziaria elvetica a sfruttare appieno il vantaggio competitivo rappresentato dall'eccellenza dei suoi servizi, senza accuse di riciclaggio.