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09.4143 · Interpellanza · 2009-12-09

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Recentemente si sono moltiplicate le segnalazioni secondo cui le imprese della media industria esportatrice verrebbero escluse da appalti pubblici e privati all'interno dell'UE a causa di un presunto inadempimento di determinati regolamenti dell'UE. Destano preoccupazione in particolare certi prospetti di consulenza di organizzazioni economiche parastatali di Paesi vicini che sollecitano esplicitamente le imprese a non acquistare prodotti che non provengano dall'UE. Un tale atteggiamento, se dovesse fare scuola, potrebbe portare a un indebolimento della piazza economica elvetica e a una perdita di posti di lavoro.

Preghiamo pertanto il Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale conferma le constatazioni sopra riportate?

2. Come possono essere protette le imprese svizzere da discriminazioni all'interno dell'UE e cosa può intraprendere il Consiglio federale a tal riguardo?

3. Come può garantire il Consiglio federale che in sede di aggiudicazione di appalti svizzeri a imprese europee le società svizzere non risultino discriminate (anche sotto il profilo della reciprocità)?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale si adopera affinché gli impegni di non discriminazione dei partner commerciali all'estero e quelli della Svizzera sul suo suolo vengano rispettati. Eventuali irregolarità o discriminazioni concrete devono essere segnalate immediatamente alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), che è l'organo competente in materia. Nel caso di un sospetto di discriminazione, la SECO può avvalersi delle possibilità di intervento elencate al punto 2.

2. Qualora degli offerenti svizzeri venissero discriminati all'interno dell'UE in violazione di accordi che vincolano l'UE e la Svizzera nell'ambito degli appalti pubblici e se non si tratta di un caso che rientra nella sfera di competenza di un'istanza di ricorso nell'ambito di una procedura di ricorso, il Consiglio federale ha quattro opzioni.

Sulla base dell'articolo 10 dell'Accordo bilaterale del 21 giugno 1999 su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, ogni parte contraente può delegare al comitato misto il compito di comporre una controversia legata all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo. Il comitato misto deve adoperarsi per comporre la controversia. Tuttavia, al comitato misto devono essere comunicate tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso, consentendogli così di trovare una soluzione accettabile.

Quale ulteriore opzione, si può entrare in diretto contatto con gli organi di aggiudicazione con cui la Svizzera ha concluso degli accordi finalizzati alla risoluzione di problemi d'accesso al mercato. Ciò è quanto sta avvenendo tra l'autorità italiana di sorveglianza e la Commissione per gli acquisti pubblici Confederazione-cantoni.

Si possono anche sfruttare i canali bilaterali tramite le ambasciate nei relativi Paesi membri.

La Svizzera può anche appellarsi al punto di contatto del "Public Procurement Network" del relativo Paese. Si tratta di una rete costituita da autorità nazionali nell'ambito degli appalti pubblici che cercano di risolvere determinati problemi di accesso al mercato in contatto diretto con gli organi nazionali di aggiudicazione.

3. La Confederazione applica la legge sugli acquisti pubblici in maniera conforme al diritto. Accanto al divieto di discriminazione, essa osserva in particolare anche gli obblighi di trasparenza, concorrenza ed economicità, il che è pure nell'interesse delle imprese svizzere.

Risposta del Consiglio federale.