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Informazioni e direttive concernenti l'ordinanza sulla protezione degli animali. Aggiornamento e pubblicazione

09.4145 · Interpellanza · 2009-12-09

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale quando intende procedere alla revisione e alla debita pubblicazione delle informazioni e delle direttive in materia di protezione degli animali?

Le risorse a disposizione dell'Ufficio federale di veterinaria (UFV) sono sufficienti per adempiere alle mansioni concernenti la protezione degli animali nell'ambito della ricerca, aggiornare nel modo dovuto le informazioni e renderle accessibili alle persone interessate?

Qual è l'opinione del Consiglio federale in merito alla creazione di un organo federale di supervisione del settore della sperimentazione animale?

Begründung

In occasione di un'ora delle domande, riguardo alle informazioni e alle direttive concernenti la normativa in materia di protezione degli animali - il cosiddetto raccoglitore blu - la consigliera federale Doris Leuthard ha comunicato che il raccoglitore in questione, strumento fondamentale a disposizione, per esempio, delle commissioni che si occupano di sperimentazione animale, non viene più aggiornato essendo i suoi contenuti consultabili sul sito Internet dell'UFV. In effetti le direttive e le disposizioni del raccoglitore blu sono pubblicate sul sito dell'UFV, anche se reperirle non risulta del tutto facile. Purtroppo, però, le informazioni non vengono più aggiornate. Ad esempio, tutte le pubblicazioni scientifiche citate sono del 1995 o antecedenti. È importante che i ricercatori sperimentali attivi in quest'ambito possano disporre dei dati più recenti per quanto riguarda tematiche specifiche come l'uccisione degli animali, l'anestesia e l'analgesia, gli aspetti tossicologici e le modalità operative da adottare con gli animali transgenici. Si tratta pur sempre di circa 730 000 animali da laboratorio (dati relativi al 2008)!

Oggi, dopo la soppressione della sezione dell'UFV che si occupava di esperimenti sugli animali e metodi alternativi, ai collaboratori con competenze specialistiche in questa materia sono attribuite poche frazioni di posto, evidentemente a scapito dell'aggiornamento delle informazioni suddette. Spesso i ricercatori non hanno la possibilità di reperire questi dati informativi e di valutarne l'attualità. Se la società accetta la sperimentazione animale, essa - o lo Stato - deve però provvedere anche al costante aggiornamento dell'informazione e alla debita pubblicazione dei dati in questione. Oggi in alcuni campi specifici le commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali devono emanare proprie direttive affinché i ricercatori non vengano a trovarsi in situazioni di conflitto con la legge (ad es. per quanto attiene alla ponderazione degli interessi o agli "humane endpoints"). In ambito tossicologico, l'industria ha elaborato proprie direttive, aggiornate alla luce dell'attuale stato della conoscenza. Occorre facilitare l'accesso da parte dei ricercatori ai dati conoscitivi disponibili e mettere a loro disposizione strumenti informativi aggiornati in materia di sperimentazione animale, sulla base di quanto avviene in Svizzera e all'estero, affidando la supervisione di queste mansioni ad un organo a ciò preposto. Si tratta di un compito che lo Stato deve svolgere d'intesa con le parti interessate.

Stellungnahme des Bundesrates

Dopo l'entrata in vigore della nuova legislazione in materia di protezione degli animali, le direttive e prescrizioni dell'Ufficio federale di veterinaria (UFV), che si basano sulla vecchia legge sulla protezione degli animali, vengono costantemente esaminate per valutarne la necessità e, in caso affermativo, aggiornate. Gran parte del contenuto di tali aiuti all'esecuzione è stata ripresa nelle ordinanze d'esecuzione. Le direttive concernenti gli animali da reddito, ad esempio, sono state sostituite dall'ordinanza dell'UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (RS 455.110.1) e dall'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (RS 455.109.1). Inoltre, le informazioni specifiche alle differenti specie di animali e i manuali di controllo della protezione degli animali possono essere consultati sul sito Internet dell'UFV. Le disposizioni d'esecuzione in materia di sperimentazione animale, che dovranno sostituire le relative direttive, sono previste per il 2010.

Secondo l'articolo 22 della legge sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), la Confederazione effettua essa stessa e sostiene la ricerca scientifica nell'ambito della protezione degli animali e promuove, insieme alle scuole universitarie e all'industria, in particolare lo sviluppo, l'omologazione e l'applicazione di metodi tesi a sostituire la sperimentazione animale, a ridurre il numero degli animali da esperimento o ad alleviarne le pene. Questo compito viene eseguito in particolare mediante il sostegno finanziario a favore della fondazione Forschung 3R. L'UFV sostiene inoltre progetti di ricerca rilevanti in termini di protezione degli animali che trattano questioni relative all'esecuzione.

La disponibilità delle informazioni, presenti in ogni ambito sotto forma di letteratura specialistica e alle quali i ricercatori hanno libero accesso, sta alla base di ogni lavoro scientifico. Perciò il Consiglio federale non ritiene necessaria la gestione da parte della Confederazione di un centro di documentazione scientifico. Non esiste alcun mandato legale che preveda di tenere aggiornata la letteratura specialistica in materia di sperimentazione animale e le risorse disponibili non sarebbero sufficienti per farlo.

Secondo l'articolo 40 LPAn, l'alta vigilanza della Confederazione sull'esecuzione cantonale della legge sulla protezione degli animali compete al Dipartimento federale dell'economia ed è esercitata dall'UFV. Lo stesso vale anche per l'ambito della sperimentazione animale. Inoltre, l'UFV ha la facoltà di ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali in materia di sperimentazione animale avvalendosi dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale (art. 25 LPAn). L'alta vigilanza della Confederazione è dunque sufficientemente regolamentata.

Risposta del Consiglio federale.