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09.4147 · Interpellanza · 2009-12-10

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il rapporto del DFE sull'attuazione delle misure d'accompagnamento alla libera circolazione delle persone del 23 aprile 2009 solleva una serie di domande, a cui prego il Consiglio federale di rispondere:

1. Le commissioni paritetiche addette ai controlli nell'ambito dei CCL di obbligatorietà generale hanno registrato nel 2008 una quota di infrazioni salariali commesse nella misura del 19 per cento da aziende distaccanti e addirittura del 26 per cento da datori di lavoro svizzeri (18 per cento l'anno precedente). Quali conseguenze trae il Consiglio federale da questi dati, in particolare per quanto concerne l'attività di controllo dei datori di lavoro svizzeri?

2. Il numero delle infrazioni rinvenute dalle commissioni tripartite è nettamente inferiore a quello delle infrazioni constatate dalle commissioni paritetiche. Ciò è dovuto al fatto che nei settori con CCL vi sono dei salari minimi, mentre in quelli controllati dalle CT purtroppo no. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui la mancanza di salari minimi vincolanti favorirebbe il dumping salariale? Come intende rimediare a questa situazione?

3. La statistica dei controlli per cantone evidenzia nette differenze nella frequenza dei controlli, le quali non sono imputabili unicamente a strutture settoriali e a fattori simili. Vi sono in effetti dei cantoni più inattivi di altri. Cosa prevede di intraprendere il Consiglio federale per richiamare alla disciplina i cantoni meno operosi?

4. In sede di revisione dell'ordinanza relativa alla legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera, il Consiglio federale ha portato a 26 000 il numero dei controlli da effettuare ogni anno. Questo obiettivo può essere raggiunto unicamente con un aumento del numero di controllori. Come intende garantire il Consiglio federale che tutti i cantoni forniscano il loro contributo al raggiungimento di tale obiettivo?

5. La commissione tripartita della Confederazione ha chiesto al Consiglio federale il 13 novembre 2009 l'introduzione di un contratto normale di lavoro per i lavoratori impiegati nelle economie domestiche private. Quando intende il Consiglio federale promulgare questo CNL e quali gruppi di personale vi saranno assoggettati?

6. Lo strumento dei contratti normali di lavoro viene utilizzato in modo diverso da un cantone all'altro, sia in termini quantitativi che qualitativi. Come giudica il Consiglio federale le prassi cantonali alla luce delle esperienze maturate con la libera circolazione delle persone e con le misure d'accompagnamento?

7. Manca una base giuridica per sanzionare d'ufficio le infrazioni contro i contratti normali di lavoro. Il Consiglio federale è intenzionato a sottoporre al Parlamento un relativo disegno di legge? Se sì, quando?

8. Vi sono ulteriori misure giuridiche che potrebbero ridurre il numero di infrazioni? Se sì: quali sono e quando il Consiglio federale prevede di sottoporre al Parlamento le rispettive proposte?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo il rapporto della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) sull'attuazione delle misure di accompagnamento del 23 aprile 2009, le infrazioni contro i salari minimi presso datori di lavoro svizzeri nei settori con contratti collettivi di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale sono sì aumentate, ma questo aumento è in parte riconducibile al miglioramento qualitativo dei resoconti delle commissioni paritetiche. Il Consiglio federale seguirà da vicino anche in futuro lo sviluppo delle infrazioni contro i salari minimi vincolanti. Spetta tuttavia ai partner sociali vincolati da un CCL e agli organi di sorveglianza da essi istituiti controllare i datori di lavoro svizzeri nei settori con CCL di obbligatorietà generale. Non compete al Consiglio federale imporre loro delle direttive sull'attività di controllo.

2. L'esperienza insegna che la quota delle infrazioni nei settori con CCL di obbligatorietà generale è più elevata per il fatto che, tra l'altro, le infrazioni contro le condizioni salariali e di lavoro vincolanti sono più facilmente constatabili. Definire quale sia un salario usuale per il luogo e il ramo lascia più margine di manovra rispetto a un salario minimo ben definito e pone perciò più problemi in sede di valutazione. Alla luce di queste constatazioni non si può dare per scontato che la mancanza di salari minimi vincolanti favorisca il dumping salariale. La legge non prevede pertanto alcuna misura preventiva per la determinazione, da parte dello Stato, di salari minimi. Se tuttavia si constatano, in un determinato settore, salari ripetutamente e abusivamente inferiori a quanto sarebbe usuale per il luogo e il ramo, sono due le misure che si prestano per contrastare l'abuso: o la dichiarazione di obbligatorietà generale facilitata di CCL o l'emanazione di un contratto normale di lavoro (CNL) che prevede dei salari minimi.

3. Secondo il suddetto rapporto del 23 aprile 2009, la grande maggioranza dei cantoni ha rispettato o addirittura superato le direttive in materia di controlli. Per garantire il rispetto di tali direttive, la Confederazione conclude con i cantoni delle convenzioni sulle prestazioni che disciplinano il numero dei controlli da effettuare, l'attività di resoconto e la remunerazione da parte della Confederazione. Accanto ai resoconti da parte dei cantoni, la SECO effettua con questi ultimi, nella seconda metà di ogni anno, una valutazione della situazione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi.

4. Negli accordi sulle prestazioni con i cantoni si definisce il numero di controlli per cantone. Le direttive in materia di controlli si basano su un calcolo che tiene conto dell'economia cantonale, del mercato del lavoro e delle dimensioni del rispettivo cantone. Nelle convenzioni sulle prestazioni per il 2010, il numero dei controlli da effettuare è stato portato a complessivamente 27 000 controlli all'anno. Secondo il Consiglio federale non vi è il pericolo che i cantoni non mettano a disposizione le risorse supplementari per effettuare il maggior numero di controlli o che i nuovi obiettivi non possano essere raggiunti, non da ultimo perché la metà delle spese salariali degli ispettori cantonali è a carico dalla Confederazione.

5. Il 13 novembre 2009, la Commissione tripartita (CT) della Confederazione ha deciso di presentare al Consiglio federale un progetto per un CNL con salari minimi per i lavoratori impiegati nelle economie domestiche private. Prima dell'emanazione di un tale CNL dev'essere svolta una consultazione presso le cerchie interessate (art. 359a Codice delle obbligazioni). È soltanto dopo tale consultazione che la proposta può essere formalmente sottoposta al Consiglio federale per una decisione. Ciò sarà il caso nel corso del 2010. Rientrano nel campo d'applicazione personale del progetto di CNL i lavoratori impiegati nelle economie domestiche con un grado di occupazione medio di almeno cinque ore alla settimana.

6. Il CO conferisce ai cantoni la competenza di emanare un CNL con salari minimi sul loro territorio. A tal proposito, il legislatore ha concesso agli organi addetti all'osservazione del mercato del lavoro un ampio margine di apprezzamento, dato che sono questi ultimi a meglio conoscere il mercato del lavoro sul loro territorio. Le commissioni tripartite cantonali decidono sulla base delle loro osservazioni e secondo il proprio apprezzamento se e quanto sono soddisfatte le premesse legali per richiedere l'emanazione di un CNL. Sinora i cantoni Ginevra, Ticino e Vallese si sono avvalsi di tale competenza, emanando complessivamente quattro CNL per i settori dell'economia domestica, della cosmetica, dei call center e della manutenzione e pulizia industriali. Il Consiglio federale non intravvede la necessita di esercitare il suo influsso sui cantoni perché questi emanino dei CNL.

7. Nella sua risposta del 26 novembre 2008 alla mozione Rechsteiner Paul 08.3611, il Consiglio federale ha già fatto notare di essere in stretto contatto con i cantoni, a causa della mancanza della possibilità di sanzionare le infrazioni commesse da datori di lavoro svizzeri contro i salari minimi vincolanti previsti dai CNL, onde avere un quadro più preciso della situazione. Nella sua risposta all'interpellanza Pedrina 09.4090, il Consiglio federale ha informato sullo stato dei suoi accertamenti in vista dell'adozione di eventuali provvedimenti.

8. Il Consiglio federale è convinto che le infrazioni salariali possano essere contrastate efficacemente mediante un'attività di controllo sufficientemente intensa e qualitativamente elevata. Per questo motivo, il Consiglio federale ha fissato nell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera, il 4 novembre 2009, una quantità vincolante di 27 000 controlli annui delle condizioni salariali e di lavoro. Parallelamente a tale iscrizione del numero dei controlli a livello di ordinanza, è stato effettuato un aumento dei controlli del 20 per cento rispetto al quantitativo calcolato in precedenza di 22 000 controlli. A ciò si aggiunge l'indennizzo dei partner sociali ad opera della Confederazione o dei cantoni delle spese di controllo per brevi impieghi presso datori di lavoro svizzeri. I rilevamenti annuali evidenziano che, il più delle volte, le condizioni salariali e di lavoro in Svizzera vengono rispettate. Se di dovessero constatare degli sviluppi indesiderati, il Consiglio federale esaminerà l'eventualità di adottare misure adeguate.

Risposta del Consiglio federale.