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09.4161 · Interpellanza · 2009-12-10

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

L'industria svizzera della carne produce annualmente circa 325 000 tonnellate di sottoprodotti di origine animale. Secondo l'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), i cantoni sono responsabili dell'eliminazione di tali prodotti. Attualmente, 155 000 tonnellate di sottoprodotti di origine animale (cat. 1) sono trattati nelle fabbriche di farina animale. Detta farina animale è incenerita nei forni per cemento.

Altre 70 000 tonnellate circa sono esportate. Circa 58 000 tonnellate (cat. 2 e 3) sono valorizzate e trasformate in energia in impianti di fermentazione (IDA, impianti per biogas). Le rimanenti 42 000 tonnellate circa sono utilizzate come pelli, pelami ecc. o come mangimi.

Circa 27 000 delle 155 000 tonnellate trattate nelle fabbriche di farina animale provengono dai centri di raccolta cantonali o da corpi di animali. Circa 128 000 tonnellate derivano da aziende private di trasformazione della carne.

Il gruppo Centravo e le fabbriche di farina animale di Bazenheid e Lyss sono le tradizionali aziende di eliminazione.

Nei comuni di Münchwilen/TG e Bazenheid/SG sono ora previsti due nuovi impianti per biogas, che consentono un utilizzo ideale dell'energia. Le capacità di eliminazione complessive ammontano quindi a circa 270 000 tonnellate, mentre la materia prima disponibile è di sole 120 000-160 000 tonnellate.

In considerazione di quanto sopra pongo le seguenti domande:

1. Gli articoli 31 e seguenti della legge federale sulla protezione dell'ambiente sanciscono che i cantoni devono elaborare un piano di gestione dei rifiuti ed evitare le sovracapacità. Questo obbligo di coordinamento e di pianificazione non è valido per i sottoprodotti di origine animale?

2. La strategia sulla biomassa (UFE) presuppone una valorizzazione parsimoniosa delle energie rinnovabili. Il Consiglio federale come valuta i progetti industriali per lo sfruttamento del biogas in relazione al trasporto e all'utilizzo della tecnologia più efficiente?

3. Secondo l'OESA o l'OITE, l'UFV deve controllare il flusso delle esportazioni e le garanzie per cui l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale deve essere effettuata in Svizzera. In tale ambito vi è la garanzia che i cantoni non mettano a disposizione delle capacità di riserva (in caso di epizoozie) per le esportazioni, ciò che porterebbe a un doppio conteggio di tali riserve?

4. La Confederazione ha previsto delle condizioni ecologiche globali per la concessione di autorizzazioni di esportazione oppure non dovrebbe addirittura imporre una valorizzazione sul territorio nazionale ai sensi della strategia sulla biomassa?

5. I poteri pubblici come possono garantire un sostegno federale paritetico di tutte le principali aziende di eliminazione tenendo conto delle condizioni specifiche della legislazione sulla concorrenza e sui cartelli?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'obbligo di pianificazione per gli impianti d'incenerimento dei rifiuti è stato inserito una quindicina di anni fa nella legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) al fine di obbligare i cantoni a determinare il loro fabbisogno di impianti di incenerimento dei rifiuti e a garantire dal punto di vista della pianificazione territoriale i siti idonei. L'obiettivo era di facilitare la creazione degli impianti necessari e al contempo di evitare le sovracapacità. In linea di massima, l'obbligo di collaborazione nella pianificazione della gestione dei rifiuti è applicato a tutti gli impianti. La responsabilità per lo smaltimento dei rifiuti è tuttavia definita in modo diverso a seconda del genere di rifiuti. Conformemente all'articolo 31b LPAmb, i cantoni sono esplicitamente responsabili dello smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti provenienti dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico. Tutti gli altri rifiuti devono essere eliminati dal proprietario. Se i cantoni possono influire in modo notevole sulla costruzione di impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, nel caso dello smaltimento degli altri generi di rifiuti, e quindi anche dei sottoprodotti di origine animale, è in linea di principio il mercato a determinare le regole. Secondo l'articolo 30e LPAmb, solo nel caso delle discariche bisogna esplicitamente dimostrare che esse sono necessarie e disporre di un'autorizzazione cantonale. Il diritto federale non prescrive nessuna autorizzazione specifica dei cantoni per gli altri impianti di incenerimento dei rifiuti. Diversi cantoni concedono tuttavia un'autorizzazione d'esercizio in base alla legislazione cantonale sui rifiuti. La costruzione di impianti è autorizzata dagli organi competenti nel quadro della procedura di concessione della licenza di costruzione. La Confederazione non può in nessun modo influire sulla decisione.

2. La strategia sulla biomassa approvata dagli Uffici federali dell'energia, dell'agricoltura, dello sviluppo territoriale e dell'ambiente persegue l'obiettivo di orientare la politica dell'intero settore verso un utilizzo sostenibile della biomassa dal profilo del recupero materiale ed energetico. Fintanto che non si potranno utilizzare in più ampia misura i sottoprodotti di origine animale, per esempio come mangimi, la fermentazione e l'utilizzazione dell'energia così prodotta come pure il riutilizzo del digestato rappresentano un metodo di smaltimento adeguato. Il tenore energetico di questi sottoprodotti di origine animale è, di regola, così elevato che il consumo energetico destinato al loro trasporto sul territorio svizzero è poco rilevante.

3. In caso di epizoozie non è possibile eliminare i sottoprodotti di origine animale al di fuori del territorio nazionale in quanto le autorità estere vietano le importazioni al fine di preservare i loro effettivi di bestiame. L'eliminazione deve quindi essere garantita in Svizzera anche in caso di epizoozie. L'Ufficio federale di veterinaria (UFV), competente per l'esportazione di sottoprodotti di origine animale, rilascia delle autorizzazioni all'esportazione solo se in Svizzera è disponibile la capacità sufficiente di eliminazione in caso di epizoozie. Una parte significante della quantità esportata, in particolare le ossa per la fabbricazione di gelatine, sono esportate come generi alimentari e non sottostanno alle disposizioni dell'ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22). La garanzia di presa a carico per l'esportazione non è necessaria nemmeno per le pelli e i pelami immagazzinabili, per i resti alimentari e per i sottoprodotti di origine animale che sono stati sottoposti a sterilizzazione a pressione.

4. Il commercio di sottoprodotti di origine animale è parte integrante della convenzione veterinaria bilaterale tra la Svizzera e l'Unione europea (accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli; RS 0.916.026.81). L'UFV autorizza le domande di esportazione dei sottoprodotti di origine animale in base all'OESA, tenendo conto di aspetti legati alla lotta contro le epizoozie e la sicurezza alimentare. Per l'esportazione, l'OESA non esige la verifica degli aspetti ecologici. La strategia sulla biomassa stabilisce gli obiettivi politici in questo settore, che finora sono tuttavia stati solo in parte trasformati in norme giuridiche vincolanti.

5. Nell'ambito dei rifiuti urbani, la Confederazione e i cantoni rilevano a scadenze regolari il fabbisogno e il numero di impianti di smaltimento dei rifiuti e forniscono in tal modo la base per una pianificazione coordinata della gestione dei rifiuti. Per quanto concerne gli altri generi di rifiuti è quasi sempre il mercato che determina i metodi di smaltimento. Vi è la possibilità di influire sugli impianti di smaltimento dei rifiuti che beneficiano di una rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) oppure che sono sostenuti nel quadro di programmi di sostegno all'agricoltura.

Risposta del Consiglio federale.