09.4168 · Interpellanza · 2009-12-10
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
La Convenzione di Berna ha appena accettato la Dichiarazione di Berna secondo la quale la rete Smeraldo dei siti protetti deve essere completata entro il 2020. Dopo una lunga procedura, in Svizzera, 37 siti sono destinati a far parte di tale rete. L'elenco iniziale, stilato in base a criteri internazionali, era tuttavia molto più lungo. Su mandato del WWF e di ASPO/Bird Life Svizzera e in collaborazione con l'UFAM, il Centro svizzero di cartografia della fauna (CSCF) aveva in effetti definito un elenco comprendente 108 siti tenendo conto di una serie di specie e habitat ritenuti prioritari secondo la Convenzione di Berna. 31 siti supplementari sono stati proposti per gli uccelli (Important Bird Areas). L'UFAM ha in seguito assegnato un altro mandato al CSCF per designare i siti in base a criteri specifici agli habitat alpini e alle specie endemiche. Dal mandato sono scaturiti 28 siti supplementari. La Confederazione, in collaborazione con i cantoni ha di fatto selezionato solo 37 siti. Si teme inoltre che tale selezione non sia stata allestita in modo sistematico. Non è ad esempio chiaro il motivo dell'assenza o della scarsa presenza di siti in cantoni importanti quali il Vallese o Svitto.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Quale ruolo gioca il criterio della rappresentanza nella designazione dei siti Smeraldo? Lo scopo è proprio quello di scegliere i siti per l'insieme delle specie e degli habitat secondo la Convenzione di Berna? Esiste un'analisi della percentuale di ogni specie e habitat considerati nei siti proposti finora? In caso affermativo, quali sono i valori relativi alle singole specie e habitat interessati?
2. In che modo ed entro quale data il Consiglio federale intende colmare le lacune attualmente esistenti nella rete Smeraldo in Svizzera?
3. In che modo e in base a quali criteri il Consiglio federale intende garantire che l'attuazione della rete Smeraldo in Svizzera consenta effettivamente di proteggere e di promuovere gli habitat e le specie minacciate a livello europeo?
4. Il Consiglio federale intende introdurre un regime di diritto uniforme per i siti Smeraldo e, in caso affermativo, quale base legale lo sancirà?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il criterio di rappresentatività è molto importante nella selezione dei siti Smeraldo. I 37 siti proposti soddisfano uno o più criteri definiti dal comitato permanente della Convenzione di Berna (raccomandazione n. 16/1989) e contribuiscono in larga misura agli obiettivi della convenzione.
I punti caldi di biodiversità identificati negli studi preliminari riflettono lo stato delle conoscenze nelle banche dati nazionali. Rappresentano inoltre uno strumento di lavoro evolutivo che consente di localizzare i migliori siti potenziali da integrare nella rete Smeraldo.
Questo processo di selezione illustrato in dettaglio nella pubblicazione numero 347 della collana "Scritti sull'ambiente", si basa sulla diffusione conosciuta delle specie e degli habitat considerati dalla rete Smeraldo in Svizzera e su altre specie prioritarie designate dal gruppo di esperti riunito dal Centro svizzero di cartografia della fauna. I 28 punti caldi alpini aggiunti in una seconda fase evidenziano la maggiore considerazione nei confronti delle specie e degli habitat per i quali la Svizzera ha una responsabilità specifica a livello europeo.
La valutazione della percentuale di ogni specie e habitat tutelato dai siti proposti dipende dai dati disponibili sulla diffusione di tali elementi su scala nazionale. Tali informazioni sono differenti. Tuttavia, è certo il fatto che la percentuale di copertura attuale è esigua per un determinato numero di specie e habitat considerati. Per soddisfare gli obiettivi della rete, la Confederazione, in collaborazione con i cantoni, deve promuovere l'iscrizione di siti supplementari.
2./3. Nel 2010 è previsto un aggiornamento delle basi atte a identificare i siti supplementari della rete. Tale aggiornamento consisterà nel rivalutare i punti caldi tenendo conto delle nuove conoscenze acquisite nel corso degli ultimi anni (dati su fauna e flora inseriti nelle banche dati nazionali nel quadro dell'aggiornamento delle liste rosse). Si procederà inoltre a una precisazione della diffusione geografica degli habitat considerati non tutelati dai siti. L'elaborazione dei dati si baserà su una definizione uniforme del grado di priorità delle specie e degli habitat.
La nuova carta dei siti potenziali servirà quindi da base per avviare i passi necessari per colmare le lacune della rete. Per garantire una buona integrazione nella rete europea, si prevede di ispirarsi ai modelli proposti dai Paesi vicini, in particolare per quanto riguarda la definizione dei siti d'interesse particolare per l'avifauna.
Tale processo pluriennale comprenderà diverse iterazioni e coinvolgerà anche i cantoni. L'orizzonte di finalizzazione è definito dalla Dichiarazione di Berna (2009), secondo la quale la rete dei siti protetti Smeraldo deve essere completata entro il 2020.
4. Ai sensi dell'articolo 18a capoverso 1 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) il Consiglio federale ha la competenza di designare i biotopi d'importanza nazionale dopo aver consultato i cantoni. Ciò è già avvenuto per quattro tipi di biotopi: torbiere alte, paludi, zone golenali e siti di riproduzione degli anfibi, con apposita ordinanza per la realizzazione di un inventario. Il 13 gennaio 2010, il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza per la realizzazione di un inventario anche sui prati e i pascoli secchi. I biotopi d'importanza nazionale coincidono in gran parte con le zone attualmente candidate alla rete Smeraldo. Gli altri biotopi Smeraldo sono delimitati dai cantoni in applicazione dell'articolo 18b capoverso 1 LPN.
L'elaborazione della Strategia biodiversità svizzera offre la possibilità al Consiglio federale di verificare se le basi legali in vigore sono sufficienti per migliorare l'attuazione delle zone protette Smeraldo o se è necessario per esempio iscrivere esplicitamente nella legge sulla protezione della natura e del paesaggio la nozione di collegamento internazionale delle zone protette ed emanare in seguito un'apposita ordinanza speciale per la realizzazione di un inventario.
Risposta del Consiglio federale.