09.4176 · Mozione · 2009-12-10
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge sul Tribunale federale affinché il risultato di una votazione sia inserito nel dispositivo di decisione.
Begründung
Secondo l'articolo 58 della legge sul Tribunale federale, il Tribunale federale dibatte oralmente e pubblicamente se:
a. il presidente della corte lo ordina o un giudice lo chiede;
b. non vi è unanimità.
Di conseguenza i dibattimenti orali e le successive votazioni sono pubblici. Per dare maggior peso a tale principio, i risultati delle votazioni dovrebbero in futuro essere pubblicati nelle decisioni scritte. L'indipendenza dei giudici non ne risulta intaccata. Infatti anche l'introduzione della votazione per appello nominale non ha avuto alcun influsso sull'indipendenza dei membri del Parlamento e, al contrario, ne è risultata una maggiore trasparenza nei confronti del pubblico.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Di principio il Tribunale federale emana le sue decisioni mediante la circolazione degli atti tra i giudici competenti a valutare la controversia. Se non vi è unanimità la legge prescrive una deliberazione orale (art. 58 cpv. 1 lett. b della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF; RS 173.110). Tale regola non si applica alle decisioni, prese con procedura agevolata, di non entrata nel merito su ricorsi che non sollevano una questione di diritto di importanza fondamentale o non riguardano un caso particolarmente importante, se il ricorso è ammissibile soltanto a una di tali condizioni. Queste decisioni di non entrata nel merito possono essere emanate mediante procedura di circolazione degli atti anche in assenza di unanimità (art. 109 cpv. 1 LTF). I dibattimenti come pure le deliberazioni orali e le successive votazioni sono pubblici. È possibile procedere a porte chiuse soltanto se vi è motivo di temere che siano minacciati la sicurezza, l'ordine pubblico o i buoni costumi o se lo giustifica l'interesse di un partecipante al procedimento (art. 59 cpv. 1 e 2 LTF). Secondo la prassi del Tribunale federale le parti oggetto del procedimento possono apprendere come hanno votato i vari giudici chiedendo di consultare il dossier del Tribunale federale, anche se la deliberazione e la decisione hanno avuto luogo a porte chiuse o se le parti non erano presenti.
La maggior parte dei tribunali cantonali (in ogni caso i tribunali civili e penali) non dibattono pubblicamente le loro sentenze. In virtù della Costituzione, di principio devono essere pubbliche soltanto le udienze e le pronunce delle sentenze (art. 30 cpv. 3 Cost.). Come in passato la legge sull'organizzazione giudiziaria federale, la legge sul Tribunale federale va oltre, facendo in modo che il pubblico interessato possa prendere atto anche delle opinioni di minoranza rappresentate nelle corti. Non si tratta di sapere solo quale giudice non ha approvato una decisione, bensì soprattutto di conoscere le motivazioni giuridiche delle opinioni divergenti.
Applicando quanto richiesto nella mozione, il dispositivo della sentenza rivelerebbe soltanto il voto dei singoli giudici, che potrebbe essere consultato anche successivamente grazie alla pubblicazione su Internet. Il Consiglio federale ritiene che la mera rilevazione del singolo voto fornisca un quadro troppo ristretto della situazione. Se per esempio il Tribunale federale avesse rigettato il ricorso di una persona condannata in una causa penale con 3 voti contro 2, il lettore della sentenza non saprebbe se i giudici di minoranza volevano un'assoluzione, una riduzione della pena o semplicemente ulteriori chiarimenti dei fatti.
A differenza degli autori della mozione, il Consiglio federale ritiene che la proposta di modificare la legge sul Tribunale federale sia problematica per quanto riguarda l'indipendenza dei giudici, garantita dalla Costituzione (art. 30 cpv. 1 e 191c Cost.). Non è opportuno fare un paragone con le votazioni per appello nominale nel Consiglio nazionale. Mentre i parlamentari sono politicamente responsabili di fronte ai loro elettori, il Tribunale federale non deve decidere tenendo conto delle opinioni politiche dei membri dell'Assemblea federale (che l'hanno eletto), bensì applicando il diritto vigente, conformemente all'articolo 191c della Costituzione. L'attuazione della mozione potrebbe indurre coloro che eleggono il Tribunale federale ad analizzare sistematicamente le decisioni dei giudici, sulla scorta delle sentenze pubblicate su Internet, e a interpretarle secondo criteri politici in vista della loro riconferma. Ciò comprometterebbe l'indipendenza dei giudici e lo statuto del Tribunale federale quale suprema autorità giudiziaria della Confederazione (art. 188 cpv. 1 Cost.).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.