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09.419 · Iniziativa parlamentare · 2009-03-20

Liquidato

Wortlaut

Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presentiamo la seguente iniziativa parlamentare:

Art. 32a Cost.

Cpv. 1

Nell'ambito di uno scambio d'informazioni che avviene in occasione di un procedimento giuridico o amministrativo in cui vi sia un qualsiasi nesso con l'estero, dev'essere rispettato obbligatoriamente il principio della doppia punibilità.

Cpv. 2

Una richiesta estera di scambio d'informazioni è trattata soltanto se il reato imputato all'estero sarebbe punibile, se fosse stato commesso in Svizzera, con una pena detentiva secondo il diritto svizzero.

Begründung

Sancire la doppia punibilità nella Costituzione è espressione naturale e obbligata della sovranità del nostro Paese: dev'essere perseguito penalmente in Svizzera soltanto chi ha violato le nostre leggi e quindi le nostre convinzioni giuridiche e i nostri valori. Se la Svizzera si accontentasse delle condizioni di punibilità di altri Paesi, diventerebbe l'esecutore volontario di convinzioni estere in materia giuridica o addirittura di politiche di potere estere. E questo sarebbe in contraddizione con la nostra sovranità statale.

Il nostro ordinamento giuridico è espressione del nostro processo legislativo democratico e della nostra cultura dei valori, che si tratti del segreto bancario o del disciplinamento dell'interruzione di gravidanza. Chi si comporta in modo conforme alle nostre leggi ha dunque anche diritto a essere protetto da ingerenze statali. L'evoluzione attuale mostra tuttavia che in Svizzera le condizioni di punibilità di altri Stati possono all'occorrenza essere giudicate sufficienti, violando così il principio più importante dello Stato di diritto, ossia "nulla poena sine lege". Oltre alla sovranità sono così altamente pregiudicate anche la certezza e l'attendibilità del diritto.

Al fine di preservare gli interessi della Svizzera sul piano internazionale e affinché il nostro Paese non sia dominato da leggi o giudici esteri, anche il principio della doppia punibilità nell'ambito dell'assistenza giuridica e amministrativa dev'essere inserito nella Costituzione federale in modo da non poter essere calpestato da trattati internazionali.