09.4196 · Interpellanza · 2009-12-10
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
1. A giudizio del Consiglio federale, cosa sono le "distorsioni giustificate della concorrenza" e cosa sono invece le "distorsioni ingiustificate della concorrenza" di cui all'articolo 11 della legge sulla formazione professionale (LFPr)?
2. Cosa intende il Consiglio federale per "prezzi di mercato" (art. 11 LFPr)? I prezzi di mercato di cui all'articolo 11 LFPr sono da intendersi come i prezzi che si creano senza alcun sostegno finanziario da parte dello Stato? Gli operatori del settore pubblico sono in grado di elaborare un calcolo dei costi complessivi secondo i criteri dell'economia privata?
3. Nel quadro della legge sulla formazione continua prevista, come intende il Consiglio federale occuparsi delle necessità degli operatori privati? Il Consiglio federale è disposto a evitare in futuro le distorsioni della concorrenza nell'ambito della formazione e rafforzare quindi la posizione degli operatori privati?
Begründung
Un sistema di formazione efficiente è la premessa fondamentale per un'economia fiorente e per imprese di successo: la piazza economica svizzera ha bisogno di una forza lavoro adeguatamente formata. Con la globalizzazione, i rapidi progressi tecnologici, lo sviluppo demografico e la protezione dell'ambiente, le esigenze dell'economia sono in sempre più rapida evoluzione.
Contemporaneamente mutano anche le aspettative riposte nella formazione. Le offerte di formazione continua sono di notevole interesse per molte aziende in questi tempi di rapido cambiamento. Queste offerte devono essere orientate direttamente alle necessità dell'industria e dell'economia: innovazione, flessibilità e attenzione alla pratica sono elementi imprescindibili.
La formazione continua professionale è un settore predestinato per gli operatori privati, grazie alla loro attenzione alla pratica e al loro contatto diretto con l'economia. È quindi ancora più difficile comprendere perché gli operatori privati siano spesso sfavoriti dalle condizioni vigenti e la politica svaluti pesantemente o addirittura neghi i punti di forza degli enti di formazione privati.
Sintomatico di questa situazione è in particolare l'articolo 11 LFPr, nel quale si afferma che gli operatori privati "non devono subire distorsioni ingiustificate della concorrenza".
Stellungnahme des Bundesrates
La legge sulla formazione professionale (LFPr) entrata in vigore nel 2004 definisce la formazione professionale come un compito comune di Confederazione, cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro (art. 1 LFPr). Le offerte formative possono provenire dal settore pubblico come da quello privato. Per chiarire il rapporto tra gli operatori, con l'articolo 11 LFPr si è per la prima volta introdotta nella legge sulla formazione professionale una disposizione a sostegno della concorrenza.
1. Nella formazione professionale - in particolare nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua - si sono affermati forti operatori privati. Per offrire a tutti le stesse condizioni essi non dovrebbero subire la concorrenza delle offerte pubbliche sovvenzionate. Esse dovrebbero invece completarsi in modo opportuno e flessibile.
L'orientamento secondo le leggi del mercato delle offerte di formazione continua si è dimostrato valido. L'offerta è variegata, risponde alle esigenze, e le innovazioni, come per esempio nuove forme d'insegnamento o nuovi contenuti, vengono attuate rapidamente. Gli svantaggi, quali una struttura delle offerte in alcuni casi poco trasparente, scarsa standardizzazione e carenza di coordinamento delle offerte, si riscontrano in tutti i sistemi di formazione continua, a prescindere dal fatto che si basino o meno sul libero mercato. Esse vengono analizzate nel quadro dell'attuazione delle nuove disposizioni costituzionali in materia di perfezionamento (art. 64a della Costituzione federale).
L'articolo 11 LFPr è fondamentalmente sfavorevole alle distorsioni della concorrenza. Nella consapevolezza che la concorrenza non è possibile in tutti i settori (ad es. nella formazione professionale di base), è stato introdotto il termine "ingiustificato". Nei campi in cui le offerte private e pubbliche sono davvero in concorrenza, come nel caso del mercato della formazione continua con un volume di circa 5,3 miliardi di franchi, la legge sulla formazione professionale non tollera alcuna distorsione della concorrenza.
2. L'uso del termine "prezzo di mercato" riflette il principio flessibile e improntato alla libera concorrenza su cui si basa la legge sulla formazione professionale. Si può parlare di prezzi di mercato quando gli operatori pubblici e privati si trovano su un piano di parità in materia di concorrenza: dove le offerte pubbliche e private sono in concorrenza, le offerte statali non dovrebbero fare concorrenza diretta o sostituire gli operatori privati falsando la concorrenza, attraverso sussidi trasversali o mettendo a disposizione infrastrutture e docenti senza poterne coprire i costi.
La nuova legge sulla formazione professionale prevede l'introduzione di un nuovo meccanismo di finanziamento. Per conoscere i flussi di finanziamento, dal 2004 i costi degli enti pubblici vengono registrati in un conto dei costi globali, che soddisfa i criteri dell'economia privata. In tal modo si è riusciti per la prima volta a disporre di cifre affidabili concernenti le spese degli enti pubblici per la formazione professionale. Al momento la Confederazione e i cantoni stanno perfezionando le basi per il rilevamento dei dati nel settore della formazione professionale superiore.
3. All'inizio di novembre del 2009 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia di presentare un avamprogetto di legge sulla formazione continua entro la fine della legislatura nel 2011. Questa legge di principio dovrà rinsaldare la responsabilità individuale per l'apprendimento permanente, migliorare le pari opportunità di accesso alla formazione continua e assicurare la coerenza interna della legislazione federale.
L'articolo 64a capoverso 1 della Costituzione fedrale autorizza la Confederazione a enunciare anche principi valevoli per i privati interessati alla formazione continua. Sull'opportunità di enunciare tali principi e sul loro contenuto e portata, si discuterà nel corso dell'elaborazione del disegno di legge. Inoltre, mancano finora informazioni importanti per poter valutare in maniera quanto più affidabile gli interventi statali. Le proposte concrete dovranno poi essere elaborate da una commissione di esperti. Il Consiglio federale prenderà nella dovuta considerazione la posizione degli operatori privati.
Risposta del Consiglio federale.