09.4197 · Mozione · 2009-12-10
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sostituire l'espressione "e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati" con "a meno che non si tratti di un reato poco grave".
Begründung
Nel vecchio diritto la sospensione condizionale veniva di norma revocata in caso di recidiva, tranne se l'autore commetteva un reato poco grave, ossia, secondo la giurisprudenza, punito con una pena inferiore a tre mesi.
Con la formulazione "e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati" il nuovo diritto ha introdotto un criterio di prognosi. Il giudice non può limitarsi a constatare la recidiva, ma deve anche valutare la situazione attuale dell'autore.
Questo nuovo criterio costituisce un considerevole ostacolo alla revoca della sospensione condizionale. Nel cantone di Friburgo, nel marzo 2009, sono stati evidenziati i dati seguenti (articolo pubblicato nella "Revue fribourgeoise de jurisprudence", "RFJ", 2009, pag. 1 segg.): su 534 condanne pronunciate, 116 autori avevano almeno un precedente penale e sono risultati recidivi durante il periodo di prova. La sospensione condizionale è stata revocata soltanto a 13 di queste 116 persone. Di queste 13, soltanto 6 sono state sanzionate con una nuova pena detentiva, gli altri 7 hanno beneficiato della condizionale per la nuova pena.
Nel suo esame sulla portata dell'articolo 46 capoverso 1 CP, il Tribunale federale ha precisato quanto segue (DTF 134 IV 140): nel nuovo diritto, i requisiti relativi al periodo di prova per la rinuncia alla revoca della condizionale sono meno rigidi. In passato, la rinuncia alla revoca presupponeva in particolare fondate probabilità di superare con successo il periodo di prova (art. 41 n. 3 cpv. 2 vCP). Si trattava del medesimo requisito previsto per la concessione della sospensione condizionale della pena, ossia della prognosi positiva in merito al futuro comportamento del reo (DTF 98 IV 76 consid. 1). Il nuovo diritto, invece, consente di rinunciare alla revoca se non ci si attende che l'autore commetterà altri reati. Di conseguenza, non è più richiesta una prognosi positiva, bensì l'assenza di una prognosi sfavorevole (Roland M. Schneider/Roy Garre, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2a ed., Basilea 2007, n. 35 in merito all'art. 46 CP; Brigitte Tag, Strafgesetzbuch: Ein Überblick über die Neuerungen, Plädoyer 2007 1 pag. 39 seg.; Greiner, loc. cit., pag. 127; si veda anche il messaggio del Consiglio federale, FF 1999 pag. 1669 segg., 1740). In altre parole, la condizionale (parziale) va revocata soltanto se si prevede una valutazione negativa per il periodo di prova, ossia se sussiste una vera e propria prognosi sfavorevole a causa della recidiva.
Tale caso riguardava un autore condannato in passato a una pena detentiva di 11 mesi con la condizionale per furti in gruppo e per mestiere, e condannato a una nuova pena di 12 mesi per reati simili. Siccome dopo gli ultimi fatti l'autore era andato a convivere con la compagna, da cui ha avuto un figlio, il Tribunale federale ha ritenuto che la sua situazione più stabile impedisse una prognosi sfavorevole. Tale impedimento ha comportato la rinuncia alla revoca della condizionale (poiché non vi erano motivi per prevedere che l'autore avrebbe commesso altri reati) come pure la concessione della condizionale anche per la nuova pena. Pertanto, un autore cui era stata inflitta una pena sospesa di 11 mesi, seppur recidivo, non ha pagato per aver tradito la fiducia del primo giudice.
Riprendendo la conclusione dell'articolo pubblicato nella "RFJ" 2009, pagina 1 segg., è possibile ottenere un effetto deterrente soltanto se la minaccia di dover scontare la pena si avvera in caso di recidiva. In genere, i ripetuti avvertimenti che non comportano conseguenze infondono nel destinatario un sentimento di impunità.
Il tenore dell'articolo 46 capoverso 1 CP ostacola considerevolmente la possibilità di revocare la condizionale. A tale proposito, il vecchio diritto risultava più dissuasivo. Sarebbe auspicabile una revoca obbligatoria per legge se l'autore ha tradito la fiducia che il giudice aveva riposto in lui, commettendo un reato di una certa gravità o simile a quello precedente. Ciò sarebbe possibile soltanto modificando la legge, per esempio riprendendo l'articolo 41 numero 3 vCP o sopprimendo l'espressione "e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati" nell'articolo 46 capoverso 1 CP. Il giudice non è un oracolo ed è difficile esporre le ragioni che inducono a ritenere che un reo sarà recidivo, tranne in alcuni casi evidenti (numerosi precedenti o stessa ammissione da parte dell'autore).
Il giudice revocherà la sospensione condizionale o la sospensione condizionale parziale se il condannato commette un crimine o un delitto durante il periodo di prova, a meno che non si tratti di un reato poco grave. Può modificare il genere della pena revocata per stabilire, con la nuova sanzione, una pena unica conformemente all'articolo 49 CP. Può tuttavia infliggere una pena detentiva da scontare soltanto se la pena unica ammonta ad almeno 6 mesi o se le condizioni di cui all'articolo 41 sono soddisfatte.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il disciplinamento della revoca della sospensione condizionale della pena secondo il vecchio diritto, cui fa riferimento l'autore della mozione, è stato aspramente criticato dalla dottrina. Soprattutto il disciplinamento a carattere eccezionale secondo cui, nonostante una prognosi favorevole, è possibile rinunciare a una revoca solo in casi di lieve entità è stato considerato complicato e insoddisfacente. Per tale motivo è stato rielaborato nell'ambito della revisione della parte generale del Codice penale (CP; RS 311.0).
Alla base della nuova normativa vi sono le seguenti riflessioni (cfr. messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del CP svizzero e del Codice penale militare, nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1669, n. 213.143.3): la sospensione della pena dovrebbe essere revocata ogni qual volta la prognosi relativa all'esito del periodo di prova, per un motivo o per l'altro, peggiori in modo tale durante il periodo di prova che la sanzione verosimilmente più efficace risulta essere oramai l'esecuzione della pena. Non già il compimento in sé di un nuovo reato è motivo di revoca, ma il solo fatto che dal compimento del reato sia possibile dedurre un peggioramento della prognosi relativa all'esito del periodo di prova. Ciò significa che la revoca dovrebbe essere possibile anche in caso di recidiva poco grave, qualora questa comporti una prognosi negativa. Lo stesso vale quando il condannato si sottrae all'assistenza riabilitativa o viola norme di condotta (art. 95 cpv. 5 CP). Va sottolineato che l'autore può essere punito per la recidiva indipendentemente dalla revoca o meno della sospensione condizionale della pena.
Questo principio, alla base del nuovo articolo 46 CP, non è nuovo. In un certo senso è stato già adottato nell'interpretazione del vecchio disciplinamento della revoca nella giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 117 IV 97 e 118 IV 330). Sebbene la formulazione della prognosi sia nuova, in ultima analisi corrisponde alla prassi cantonale adottata per concedere l'esecuzione con sospensione condizionale secondo il vecchio diritto (cfr. Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht AT II, Berna 1989, paragrafo 4, n. 66).
L'autore della mozione adotta un principio opposto: la sospensione condizionale della pena deve essere sempre revocata in caso di recidiva, tranne quando si tratta di un reato poco grave. Inoltre - contrariamente al vecchio e al nuovo diritto - la revoca deve avvenire indipendentemente dalla prognosi per il futuro. Questa normativa non lascia alcuno spazio all'apprezzamento del giudice e porta a un automatismo con risultati poco convincenti. Per esempio, contrariamente al diritto vigente, la revoca in caso di recidiva poco grave non sarebbe possibile nemmeno in caso di prognosi molto negativa e nemmeno se la revoca fosse ragionevole per motivi di prevenzione speciale. Per contro, in caso di recidiva di una certa gravità, la sospensione condizionale della pena dovrebbe essere revocata anche se il giudice, in presenza di una prognosi favorevole, infliggesse per questo reato una pena con la condizionale o con la condizionale parziale e anche se la revoca risultasse controproducente.
L'autore della mozione motiva la rinuncia a considerare la prognosi sostenendo che il giudice non è un oracolo. Inoltre afferma che è difficile indicare i motivi che portano a presumere una possibilità di recidiva. Questa motivazione non tiene sufficientemente conto del lavoro quotidiano del giudice e avrebbe come logica conseguenza l'eliminazione delle pene con la condizionale, che si basano anch'esse su una prognosi di recidiva. In Svizzera i giudici infliggono circa 65 000 pene con la condizionale all'anno, emettendo una prognosi favorevole per gli autori. Finora di questi circa il 10 per cento è risultato recidivo durante il periodo di prova. Ciò dimostra che i giudici sono in grado di fare prognosi corrette. Il Consiglio federale è convinto che questo valga anche per la valutazione di una possibile revoca.
Attualmente non vi sono dati certi che dimostrino l'efficacia o meno del nuovo diritto. Si dovrebbe evitare di modificare la legge sulla base di un singolo caso come quello descritto nella motivazione della mozione. Tanto più che in un caso simile il tenore dell'articolo 46 capoverso 1 CP permetterebbe al giudice di emettere una prognosi negativa, di pronunciare una pena senza condizionale per la recidiva e di revocare la sospensione condizionale della pena.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.