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09.4198 · Mozione · 2009-12-10

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 3 capoverso 2 della legge federale sul diritto penale minorile (DPMin) al fine di colmare le lacune rilevate dal Tribunale federale, permettendo il trattamento separato dei reati commessi da uno stesso autore, da un lato durante la sua minore età e dall'altro dopo, da parte del giudice dei minorenni nel primo caso e del giudice "degli adulti" nel secondo. Il Consiglio federale dovrà prevedere anche una disposizione per assicurare il coordinamento dell'esecuzione delle sentenze emanate da queste due autorità.

Begründung

Il caso Schmitten

La decisione del Tribunale federale 1B-325/2008 interviene nel quadro del cosiddetto caso Schmitten/Friburgo, che ha alimentato la cronaca giudiziaria. In sostanza, dal 2005 l'autore X, nato il 22 novembre 1988, è stato implicato in un caso in cui è accusato di violenza carnale, atti sessuali con una persona incapace di discernimento, sfruttamento dello stato di bisogno, nonché favoreggiamento della prostituzione. Nel 2007, X, ormai maggiorenne, è stato coinvolto in un caso che gli è valsa l'accusa di estorsione o rapina.

In seguito a uno scambio di opinioni tra il giudice dei minorenni, incaricato della prima denuncia, e il giudice istruttore, adito per la seconda, il primo ha abbandonato la causa contro il parere del secondo. La Corte penale del Tribunale cantonale friburghese ha quindi deciso di affidare l'intero dossier al giudice dei minorenni. Il Tribunale federale ha rigettato il ricorso del pubblico ministero contro tale decisione.

Secondo il Tribunale federale, fino a quando non è emanata una normativa legale più consistente, la prassi giudiziaria deve fornire soluzioni adeguate mediante l'interpretazione (e se necessario colmando le lacune). Nel presente caso, il mantenimento della procedura penale minorile avviata risulta opportuno e conforme alla legge. Le conseguenze di tale decisione:

a. Dal punto di vista della procedura applicabile

Esistono numerose bande di giovani senza lavoro e senza reddito che commettono numerosi reati contro l'integrità fisica prima e dopo aver raggiunto la maggiore età. I reati hanno pari valore sul piano giuridico (spesso si tratta di aggressioni e lesioni personali semplici o gravi). Questo fenomeno è molto diffuso: nel 2008 per il solo cantone di Friburgo ne sono stati interessati una ventina di giovani.

b. Esame dei casi possibili

Prendiamo in esame un caso ipotetico secondo i seguenti principi. L'autore, 17 anni e mezzo, commette un furto qualificato (art. 140 n. 4 CP), in seguito al quale è istruito un procedimento. Raggiunta la maggiore età, commette un nuovo furto qualificato (art. 140 n. 3 CP), abbastanza simile al primo. Nel secondo caso si tratta di un reato commesso in gruppo, con altri maggiorenni.

Se è giudicato secondo l'articolo 3 capoverso 2 dell'attuale DPMin, deve rispondere dei due furti dinanzi all'autorità minorile, composta di tre giudici (art. 7 cpv. 2 PPMin), che statuisce a porte chiuse e tratta soltanto le pretese civili semplici. I correi del secondo furto compariranno dinanzi a un altro tribunale. L'autorità minorile applica il Codice penale, dunque pronuncia - poniamo - una pena detentiva di 50 mesi. Il giudice istruttore vigila sull'esecuzione di tale pena. A sua tutela, il minorenne non è obbligato a sentire la requisitoria del pubblico ministero. La vittima del secondo furto deve sostenere questo primo processo, le cui conclusioni civili sono rinviate al giudice civile in quanto complicate (stress post-traumatico, numerosi ricoveri in ospedale). Dovrà poi sostenere un secondo processo, contro i coautori, in qualità di vittima LAV, in cui le sue pretese saranno trattate e ammesse. Per ottenere un risarcimento citerà in giudizio soltanto gli autori maggiorenni, evitando le spese di un processo civile contro l'autore che aveva commesso un altro reato prima dei 18 anni.

Conseguenze: l'autore è giudicato a porte chiuse, contrariamente al principio del carattere pubblico dei dibattimenti. Non deve rispondere civilmente delle sue azioni, poiché la vittima non ritiene conveniente intentare un processo civile contro di lui. Compare dinanzi a un tribunale che non è abituato a pronunciare pene severe (il DPMin limita le pene a quattro anni in caso di reati molto gravi) ed è composto di tre giudici (invece che cinque), nominati per le loro conoscenze nell'ambito minorile. Non è garantito che gli interessi della popolazione siano rappresentati. Il giudice dei minorenni è in seguito tenuto ad assicurare l'esecuzione della pena in un ambiente che non gli è familiare (penitenziario ordinario).

Poco tempo fa un altro caso ha interessato la giustizia friburghese. Il giudice istruttore ha disposto il carcere preventivo per un autore, da due mesi maggiorenne, per traffico di cocaina. Il caso sembra grave considerata soprattutto la quantità di stupefacenti confiscata. Risulta tuttavia che contro il minore è stato istruito un procedimento per violazione della legge sugli stupefacenti, di competenza del giudice dei minorenni vodese. L'applicazione del diritto attuale dovrebbe indurre il giudice istruttore ad abbandonare il caso in favore del giudice dei minorenni vodese, che dovrà disporre il carcere preventivo in un settore detentivo per adulti, secondo le regole di carcerazione applicabili ai maggiorenni, diverse da quelle previste per i minorenni, e condurre un'istruzione in territorio friburghese. Questo giudice dei minorenni dovrà poi applicare il Codice penale e probabilmente condannare l'autore a una pena ampiamente superiore a 12 mesi. Si presenterà un problema d'esecuzione della pena (chi è competente?). Inoltre l'arresto segue un'indagine preliminare svolta dalla polizia friburghese, indagine nota al giudice istruttore, ma non al giudice dei minorenni. La soluzione attuale comporta problemi delicati, che contrastano con i principi di efficienza e celerità.

Separando questi due procedimenti, l'autore sarà giudicato rapidamente per gli atti commessi da minorenne e l'inchiesta ordinaria proseguirà, sfociando in un deferimento dinanzi a un tribunale ordinario. Tale tribunale dovrà tenere conto della pena già inflitta e ordinare una pena complementare, secondo l'articolo 49 capoverso 2 del Codice penale, il che non pone alcun problema e garantisce una giustizia equa.

c. Prescrizione

Va inoltre rilevato che i termini di prescrizione previsti dal diritto minorile sono brevi (un anno per le contravvenzioni, tre anni per i delitti e cinque per i crimini). Il diritto minorile intende quindi giudicare rapidamente i fatti e trovare una soluzione per il bene dell'autore e per la protezione della società. Se si allungano i procedimenti in corso aggiungendo nuovi reati, si rischia che il procedimento vada per le lunghe e che l'imputato debba essere assolto a causa della prescrizione.

Conseguenze: il diritto attuale comporta maggiori costi a causa delle peculiarità della PPMin. Non offre una buona protezione alle vittime e obbliga il giudice dei minorenni a specializzarsi anche in diritto penale ordinario. Non aumenta affatto l'efficienza. L'allungamento dei procedimenti con l'aggiunta di nuovi reati può comportare la prescrizione dei reati commessi da minorenne.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In attuazione del postulato Amherd 08.3377, "Valutazione del diritto penale minorile", il Consiglio federale ha commissionato una valutazione del diritto penale minorile (DPMin), nel cui ambito è esaminato anche l'articolo 3 capoverso 2 DPMin. Sarebbe pertanto prematuro adottare già ora la soluzione proposta nella mozione, avviando una relativa revisione di legge. Anche la Società svizzera di diritto penale minorile, l'associazione rappresentativa delle persone operanti nel settore del diritto penale minorile, ha sottoposto all'Ufficio federale di giustizia una proposta tesa ad adeguare l'articolo 3 capoverso 2 DPMin, che andrà anch'essa esaminata. Un rapporto intermedio con i primi risultati è previsto entro l'autunno del 2010.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.