L'attuazione delle misure di aiuto alla formazione per i giovani richiedenti l'asilo respinti e allontanati è controllata?
09.4200 · Interpellanza · 2009-12-10
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a fornire informazioni sui criteri necessari per incaricare l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) di assicurare l'attuazione delle misure di aiuto alla formazione e di sostegno sul posto in caso di allontanamento di giovani minorenni nel loro Paese alla conclusione di una procedura di asilo.
Inoltre desidererei sapere in che modo sono stabiliti i contatti tra le famiglie respinte ed allontanate e l'OIM, e in che misura è preso in considerazione l'interesse del minore che beneficia dell'aiuto alla formazione nel caso in cui i genitori desiderino interrompere il contatto.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel settore svizzero dell'asilo le famiglie con figli minorenni o i minori non accompagnati che decidono di fare volontariamente o autonomamente ritorno nel loro Paese d'origine possono richiedere l'aiuto al ritorno della Confederazione.
Tra le principali misure di aiuto al ritorno per i bambini e i giovani vi sono l'assistenza e la consulenza in Svizzera, nonché il piazzamento nelle strutture statali del Paese d'origine (scuole, formazione professionale). L'UFM può assumersi le spese scolastiche o di formazione. La formazione può essere pagata direttamente o indirettamente, ad esempio mettendo un macchinario a disposizione di un'impresa di formazione e ricevendo come controprestazione un pretirocinio per la persona in questione.
Le singole misure di aiuto al ritorno concordate nei cantoni nell'ambito della consulenza al ritorno sono di norma attuate dall'Organizzazione internazionale della migrazione (OIM) su incarico dell'UFM. Coloro che fanno ritorno vengono messi in contatto con gli uffici OIM sul posto, che li assistono e accompagnano.
Il ritorno volontario da parte di minori non accompagnati si verifica di rado. Il Codice civile prevede misure tutorie (tutela, curatela) per la rappresentanza di minori. Nel caso in cui tali misure non siano immediatamente attuabili, la legge sull'asilo prevede che il cantone designi un rappresentante legale che difenda gli interessi del minore. Se quest'ultimo desidera fare ritorno volontariamente nel suo Paese d'origine, su incarico della Confederazione l'ufficio cantonale di consulenza al ritorno consulta il rappresentante legale e avvia la pianificazione della partenza. Il contatto con i familiari nel Paese d'origine da parte dell'OIM avviene solo previo consenso del giovane interessato e del rappresentante legale.
Le prestazioni per i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati sono le stesse che per gli adulti. Il ritorno volontario e il reinserimento vengono accuratamente analizzati e preparati in Svizzera e nel Paese d'origine. Per il periodo successivo al ritorno viene pianificata sempre un'assistenza individuale. La Confederazione sostiene inoltre le strutture che accolgono minori nel Paese d'origine.
Risposta del Consiglio federale.