09.4209 · Mozione · 2009-12-10
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adottare le seguenti misure per rimuovere gli ostacoli commerciali nel commercio on line transfrontaliero:
1. Gli spedizionieri privati devono essere esortati a utilizzare lo sdoganamento semplificato per le piccole merci, così come fa la Posta svizzera.
2. Il limite di franchigia IVA per le merci importate va aumentato da 5 a 10 franchi (art. 58 cpv. 1 OD-AFD; ordinanza del DFF concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante).
3. L'imposta sul valore aggiunto per gli invii di merce importata va calcolata solo sul valore della merce e non anche sui costi accessori come trasporto, assicurazione e spese di sdoganamento (art. 76 cpv. 3 lett. b della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto, non più in vigore).
4. La tassa di elaborazione per la restituzione dell'IVA in caso di rispedizioni va soppressa.
Begründung
Sempre più persone ordinano via Internet merci dall'estero. Tuttavia, il basso limite di franchigia per l'IVA e gli esorbitanti emolumenti di trattamento doganale rendono le importazioni enormemente care. In risposta alla mia interpellanza 08.3846, Costi elevati dello sdoganamento privato effettuato da Swiss Post GLS, il Consiglio federale aveva promesso di adottare provvedimenti. Finora nulla è stato fatto.
Il numero di reclami depositati presso la fondazione per la protezione dei consumatori e la Sorveglianza dei prezzi è aumentato repentinamente. Ciò non sorprende: in alcuni casi gli emolumenti di trattamento doganale raggiungono il valore della merce ordinata!
Chi, ad esempio, ordina in Germania merci per un valore corrispondente a fr. 58.60 riceve una fattura dallo spedizioniere privato (p. es. Swiss Post GLS, DHL). Vengono addebitate l'IVA (circa 8 franchi) ed emolumenti di trattamento doganale pari a 53 franchi, per un totale quindi di 61 franchi.
I motivi sono illustrati qui di seguito:
1. La Posta svizzera utilizza il più economico sdoganamento semplificato ("sdoganamento postale"), mentre gli spedizionieri privati continuano ad applicare il più caro sdoganamento ordinario ("sdoganamento privato"), anche se dal 1° maggio 2007 possono ricorrere alla procedura semplificata.
2. Le merci autoimportate restano esenti da dazi doganali fino a un valore massimo di 300 franchi. Ciò corrisponde a un limite di franchigia massimo di fr. 22.80. È quindi necessario un adeguamento anche per il commercio on line. Inoltre, gli spedizionieri privati dovrebbero rinunciare alla riscossione di emolumenti di trattamento doganale.
3. L'IVA è attualmente calcolata non solo sul valore delle merci, ma anche sui costi accessori come trasporto, assicurazione ed emolumenti di trattamento doganale. Ciò è assurdo.
4. Un altro aspetto irritante: se la merce ordinata viene rispedita all'estero (p. es. esercitando il diritto di recesso o in caso di merce difettosa), il consumatore può chiedere la restituzione dell'IVA. Per fare questo però l'AFD esige un emolumento di trattamento di almeno 30 franchi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere i numeri 1 e 2 della mozione e di respingere i restanti numeri.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'AFD mira a offrire ai partner della dogana procedure semplici ed economiche. Essa ha già provveduto a semplificare ulteriormente la procedura in uso per piccoli invii e, nel 2011, sarà in grado di offrire a tutti i corrieri e gli spedizionieri una procedura di dichiarazione semplificata e ottimale, che tenga conto delle esigenze e dei processi degli operatori. Secondo stime dell'AFD, possono beneficiare di questa novità circa il 40 per cento degli invii all'importazione, pari a circa 500 000 invii al mese.
La nuova procedura di dichiarazione è stata sottoposta alle cerchie interessate (tra cui il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, la Sorveglianza dei prezzi, la Posta svizzera nonché le associazioni svizzere delle imprese di spedizione e dei corrieri) nel quadro di un'indagine conoscitiva. La maggior parte dei partecipanti l'ha accolta favorevolmente.
Per motivi di ordine amministrativo, logistico o di altra natura (p. es. la documentazione relativa alla catena di custodia per le prove dell'origine rilasciate), taluni importatori e ditte che si occupano di esportazione prediligono la dichiarazione doganale completa anziché quella semplificata. Pertanto agli operatori di mercato deve essere data facoltà di decidere se intendono avvalersi della seconda. Frattanto, nell'ambito della procedura di consultazione in corso sulla modifica dell'ordinanza sulle dogane, il Consiglio federale intende far sì che i dichiaranti vengano sollecitati ad adottare una procedura semplificata per piccoli invii, sempre che le relative condizioni quadro siano soddisfatte.
2. Il Consiglio federale approva l'aumento del limite di franchigia IVA in base alla decisione d'imposizione e verifica se la relativa applicazione debba avvenire in un'unica volta o a tappe. Per motivi legati alla riscossione, occorre altresì esaminare se innalzare nel contempo l'importo in caso di rinuncia alla riscossione dei tributi doganali. Il richiesto aumento a 10 franchi genera minori entrate per circa 12 milioni di franchi l'anno.
Innalzando l'importo esente da imposta a 10 franchi, all'importazione i beni risulterebbero esenti dall'imposta sull'importazione fino a una base di calcolo di 130 franchi (se imposti all'aliquota normale come p. es. i CD) oppure di 415 franchi (se imposti all'aliquota ridotta come p. es. i libri). La stessa persona può avvalersi di questa franchigia d'imposta più volte al giorno, a differenza di quanto avviene nel traffico turistico, ove vige una franchigia secondo il valore di 300 franchi. Ne consegue che sul mercato circoleranno sempre più beni non imposti. Infine va detto che i commercianti soggetti all'IVA in Svizzera devono allestire il rendiconto per qualsiasi prestazione imponibile.
3. Le spese di trasporto, assicurazione e sdoganamento sono prestazioni fornite in correlazione con gli oggetti importati. Tali prestazioni non sottostanno all'IVA nel Paese di provenienza, bensì all'imposta sull'importazione in Svizzera. Al fine di evitare una doppia imposizione, esse sono esenti dall'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Se nel commercio on line tali spese non venissero imposte dall'AFD, sarebbero completamente esenti da imposta.
In Svizzera le prestazioni correlate alla fornitura di beni (spese di trasporto ecc.) confluiscono nel prezzo d'acquisto e soggiacciono all'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero. Il consumatore paga dunque le imposte derivanti da queste prestazioni attraverso il prezzo d'acquisto. Qualsiasi deroga in sede di importazione di beni porterebbe il commercio interno in una situazione di sfavore rispetto a quello estero.
4. La restituzione dei tributi all'importazione riscossi per beni rispediti all'estero rappresenta una prestazione fornita su ordine di privati o imprese. Si tratta nella fattispecie di un impegno particolare dell'AFD, che va oltre il normale carico di lavoro e non può quindi per principio essere finanziato dalla collettività. Per questo motivo le basi legali determinanti prevedono l'obbligo di pagare un emolumento per questa prestazione particolare (compensazione delle spese amministrative). Le aliquote specifiche sono disciplinate nell'ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'AFD.
L'emolumento minimo da riscuotere ammonta a 30 franchi per ciascuna restituzione e si basa sul principio di copertura dei costi stabilito nella legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA). Tuttavia, al momento l'ammontare dell'emolumento di restituzione per piccoli invii è oggetto di valutazione.
Approccio risolutivo:
Nel caso di invii di modico valore, le spese di sdoganamento degli spedizionieri si trovano in una posizione perlopiù sfavorevole rispetto ai tributi all'importazione riscossi. Sono proprio queste le spese sovente contestate. Sarebbe auspicabile che esse si basassero sull'ammontare dei tributi all'importazione da riscuotere (analogamente a quanto avviene per le spese giudiziarie, che si basano non solo sull'onere ma anche sull'importo del contenzioso). A tributi bassi corrisponderebbero così spese più basse e a tributi elevati, spese più elevate.
Il Consiglio federale propone di accogliere i numeri 1 e 2 della mozione e di respingere i restanti numeri.