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09.4218 · Mozione · 2009-12-10

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la disciplina del soggiorno secondo l'articolo 6 dell'allegato I all'accordo sulla libera circolazione delle persone nonché altre pertinenti disposizioni di legge e di ordinanza, prevedendo che il permesso di dimora di un lavoratore proveniente dall'UE, che deve essere rinnovato dopo cinque anni, può di principio essere prorogato al massimo di un anno se il titolare si trova in una situazione di disoccupazione involontaria da più di 12 mesi consecutivi. Se la modifica dell'accordo si rivela impraticabile a causa del gran numero di parti contraenti, occorre istruire le autorità competenti per il rilascio e la proroga dei permessi di dimora affinché limitino obbligatoriamente a un anno la proroga del permesso in tali casi.

Begründung

Dall'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, la Svizzera registra un'immigrazione ininterrotta. Sebbene l'immigrazione sia leggermente diminuita in seguito alla crisi, la Svizzera offre stipendi e prestazioni sociali elevati ed è di conseguenza attrattiva per i lavoratori stranieri. Nel settore alberghiero e della ristorazione ad esempio, nuovi immigrati con maggiori qualifiche e competenze linguistiche, provenienti dalla Germania e dall'Europa orientale, soppiantano gli stranieri meno qualificati residenti in Svizzera, originari prevalentemente dei Paesi dei Balcani e del Portogallo. Negli ultimi 12 mesi nel settore alberghiero e della ristorazione sono giunte 9500 persone provenienti dall'UE, a fronte di 17 000 disoccupati in questo ramo. Le persone estromesse dal mercato del lavoro confluiscono direttamente nel sistema sociale. Sempre più spesso in tempi di recessione sono gli Svizzeri e gli stranieri da lungo tempo in Svizzera a essere licenziati, mentre i lavoratori più qualificati provenienti dalla Germania assunti durante la crescita economica conservano il posto di lavoro. Negli ultimi trent'anni in Svizzera la disoccupazione fisiologica (che persiste anche durante l'alta congiuntura) ha continuato ad aumentare, il più repentinamente tra il 2001 e il 2008, passando dall'1,7 al 2,3 per cento. Tale aumento ha comportato anche un incremento dei beneficiari di assistenza sociale e rendite d'invalidità, in quanto non aventi più diritto alle indennità di disoccupazione. Urge invertire tale tendenza. Il cittadino UE disoccupato da oltre 12 mesi deve trovare un lavoro entro 12 mesi, altrimenti perde il permesso di dimora e quindi il diritto a percepire altre prestazioni di assistenza sociale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nelle settimane e nei mesi scorsi i servizi federali competenti hanno già fatto notare che i permessi di dimora possono essere limitati a dodici mesi in occasione del primo rinnovo se un cittadino UE/AELS è disoccupato da almeno dodici mesi. Stanno inoltre esaminando come migliorare lo scambio di informazioni tra gli uffici regionali di collocamento e gli uffici cantonali competenti in materia di migrazione per sfruttare in modo più efficace la possibilità prevista dall'articolo 6 paragrafo 1 allegato I ALC.

Tuttavia tale limitazione della proroga non può essere effettuata sistematicamente, poiché vi sono casi in cui il cittadino UE/AELS interessato ha un diritto di soggiorno duraturo in Svizzera nonostante sia disoccupato da lungo tempo. Secondo il Consiglio federale, una direttiva che preveda obbligatoriamente la limitazione del permesso di dimora non costituisce pertanto un mezzo adeguato alla complessa situazione giuridica.

Eccezioni sono applicabili in particolare ai familiari (di cittadini UE/AELS e di Svizzeri) che dispongono di un diritto di soggiorno in Svizzera indipendente dall'attività lucrativa (cfr. art. 3 par. 4 all. I ALC e. art. 42 legge federale sugli stranieri, LStr). Lo stesso vale anche per i familiari (cittadini UE/AELS) di uno straniero con un permesso di domicilio (cfr. art. 43 LStr).

Inoltre il Consiglio ha incaricato i servizi competenti di esaminare quale relazione giuridica intercorra tra l'articolo 6 paragrafo 1 dell'allegato I ALC e le convenzioni di domicilio. Tali convenzioni, concluse dagli anni Trenta tra la Svizzera e diversi Paesi europei, prevedono di norma che, dopo cinque anni di soggiorno regolare e ininterrotto nell'altro Stato contraente, ai cittadini dell'altra parte contraente venga rilasciato un permesso di soggiorno illimitato e indipendente da altre condizioni (che in Svizzera corrisponde al permesso di domicilio secondo l'art. 34 LStr). Se sussistono le condizioni per la sua revoca, il permesso di domicilio non è rilasciato. Per determinare se le disposizioni delle convenzioni di domicilio non si applicano nemmeno in presenza di un caso secondo l'articolo 6 paragrafo 1 dell'allegato I ALC sono necessari complessi accertamenti giuridici / di diritto internazionale, attualmente effettuati all'interno dell'amministrazione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.