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09.4222 · Mozione · 2009-12-10

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un progetto di legge sulla responsabilità giuridica dei fornitori d'accesso alla rete (provider) al fine di eliminare l'attuale incertezza giuridica.

Begründung

Chiare regole giuridiche vanno a beneficio dei fornitori d'accesso, dei clienti, delle autorità e anche della giustizia. L'estero (UE e Stati Uniti) se ne è reso conto, e la situazione giuridica nell'ambito di Internet è stata tempestivamente chiarita almeno per quanto riguarda i principi fondamentali. In Svizzera invece regnano l'incertezza e il disorientamento più totali. Da più di un decennio si discute sulla responsabilità giuridica dei fornitori di accesso alla Rete. Nel nostro Paese è stato specificato unicamente che, se identificabili, gli autori di contenuti illeciti (content provider) sono responsabili sul piano giuridico. Non sono invece tuttora definite le responsabilità degli altri soggetti coinvolti nella catena della comunicazione. Ciò vale in particolare per i servizi di hosting (host provider), che consentono ai clienti di caricare informazioni sul loro server. Le disposizioni generali del diritto penale e amministrativo svizzero non sono fatte su misura per il mondo della rete informatica. Permettono infatti di dedurre un obbligo particolarmente severo per i provider, ma anche il contrario. I pareri degli esperti divergono, i giuristi contraddicono le autorità, e i tribunali (soprattutto quelli cantonali) hanno difficoltà a distinguere i diversi tipi di provider. L'UE ha constatato da tempo che approcci normativi e giurisprudenziali diversi e la conseguente incertezza giuridica ostacolano la libera circolazione dei servizi. Non si vede perché la Svizzera creda di poter essere l'unica a rinunciare a un disciplinamento specifico in un settore così internazionale come la comunicazione on line. La rinuncia a un disciplinamento chiaro è discutibile anche in termini di Stato di diritto. Già nel 2001 il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati avevano chiesto una normativa legale chiara, presentando la mozione Pfisterer. Anche dalla successiva consultazione in merito all'adattamento del Codice penale è emerso che la necessità di disciplinare la responsabilità nell'ambito di Internet è incontestata. Sebbene tutti i partiti politici e 21 cantoni si siano espressi a favore di una disciplina che chiarisca la situazione giuridica perlomeno nel diritto penale, il Consiglio federale non è disposto a intervenire.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

È vero che né il diritto penale né quello civile disciplinano in modo specifico la responsabilità dei fornitori di accesso alla rete (provider). Ciò non significa però che per tale motivo in Svizzera regni incertezza giuridica.

Per quanto riguarda la responsabilità penale dei provider, nel dicembre 2004, basandosi sul rapporto sulla criminalità in rete redatto da una commissione peritale, il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto di modifica del Codice penale (CP) e del Codice penale militare (CPM). La maggioranza dei soggetti consultati, tra cui anche i 21 cantoni menzionati dall'autrice della mozione e tutti i partiti politici, si è essenzialmente schierata a favore di una esplicita regolamentazione della responsabilità penale dei provider. Allo stesso tempo, però, i singoli punti della normativa proposta sono stati giudicati in modo molto controverso. Sulla base dei risultati della consultazione, per i motivi esposti in dettaglio nel suo rapporto del febbraio 2008, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare a disciplinare la responsabilità penale nella convinzione che sia possibile giungere a soluzioni appropriate fondandosi sul diritto penale dei media (art. 28 segg. CP e art. 27 segg. CPM) e sui principi generali della correità e della partecipazione (art. 24 segg. CP e art. 23 segg. CPM). Una migliore lotta alla criminalità in rete non sarebbe stata possibile con le norme proposte nell'avamprogetto, né tanto meno con un avamprogetto modificato, che avrebbe sollevato soltanto nuove problematiche interpretative. Fino a oggi per le imprese svizzere non si sono verificati svantaggi in termini di concorrenza e di piazza economica. Anche i timori che la certezza del diritto possa essere pregiudicata a causa di sentenze contraddittorie non sono stati confermati. Il Consiglio federale ha sì rinunciato a un disciplinamento esplicito della responsabilità penale, ma al contempo ha preso importanti decisioni per una lotta efficace alla criminalità in rete. Ad esempio, ha deciso di incrementare le risorse presso il Servizio d'informazione per il monitoraggio dei siti Internet di estremismo violento, di migliorare la collaborazione con i cantoni e l'estero nel perseguimento penale e di ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica.

Per quanto riguarda la responsabilità civile dei provider, i fornitori di servizi Internet sono responsabili secondo gli stessi principi dei fornitori di altri servizi. Secondo il Codice delle obbligazioni (CO) essi sono tenuti a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza o imprudenza (art. 41 cpv. 1 CO). Come in passato, il Consiglio federale ritiene che il quadro legale sia valido e garantisca sufficiente certezza del diritto. Un diritto speciale per i provider non comporterebbe alcun vantaggio. Nel migliore dei casi si giungerebbe a una codificazione della dottrina attuale e della (rara) prassi esistente. Nel peggiore dei casi vi sarebbe un inasprimento della responsabilità dei provider. Ciò però non è nell'interesse né dei provider né della piazza economica svizzera.

Il Consiglio federale ha avuto più volte occasione di spiegare la propria strategia nella lotta alla criminalità in rete, per esempio in occasione della presentazione del suo rapporto del febbraio 2008 alle Commissioni degli affari giuridici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati e nelle sue risposte alle mozioni Büchler 07.3510 (Misure penali contro la criminalità in rete) e 07.3509 (Certezza giuridica per i fornitori di prestazioni in rete). Il Consiglio nazionale ha approvato la strategia del Consiglio federale nella lotta alla criminalità in rete in occasione della sessione straordinaria del giugno 2009 e ha rigettato la mozione Büchler 07.3510 con una chiara maggioranza. Contemporaneamente, come seconda Camera, ha accolto la mozione Burkhalter 08.3100 (Strategia nazionale per combattere la criminalità su Internet) e ha incaricato il Consiglio federale, in collaborazione con i cantoni e l'economia, di concretizzare la propria strategia, soprattutto nei settori dello spionaggio e dell'abuso di dati. La mozione Büchler 07.3509 è stata tolta di ruolo nel giugno 2009 poiché pendente da più di due anni.

Poiché sotto il diritto vigente non si sono verificate conseguenze negative né per il settore dei provider né per il perseguimento penale, non risulta attualmente necessario intervenire sul piano legislativo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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