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Assistenza amministrativa in caso di sospetto di abusi a danno delle assicurazioni sociali. Normativa federale

09.4223 · Interpellanza · 2009-12-10

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

1. Non urta anche il Consiglio federale che l'assistenza amministrativa in caso di sospetto di abusi a danno delle assicurazioni sociali sia disciplinata diversamente a seconda del cantone?

2. Non ritiene anche il Consiglio federale che occorra introdurre una normativa federale in materia, che disciplini l'assistenza amministrativa in modo vincolante e uniforme, obbligando le autorità quali ad esempio la polizia a segnalare ai competenti uffici dell'assicurazione invalidità il sospetto di abuso, adducendo gli argomenti necessari?

3. In caso di risposta affermativa alla domanda 2, come intende procedere (sotto il profilo materiale e temporale)?

Begründung

L'assistenza amministrativa in caso di sospetto di abusi a danno delle assicurazioni sociali è disciplinata diversamente a seconda del cantone. Ad esempio, in un cantone un agente di polizia può comunicare alla competente autorità in materia di assicurazioni sociali le eventuali incongruenze scoperte durante il servizio. In un altro cantone, invece, l'agente rischia di perdere il posto di lavoro per violazione del segreto d'ufficio.

Un esempio: un agente di polizia scopre che un tassista che ha violato le regole della circolazione percepisce nel contempo anche una rendita di invalidità al 100 per cento. Il cantone A dispone di basi legali che consentono all'agente di segnalare all'autorità competente, in questo caso l'ufficio dell'assicurazione invalidità, il sospetto. Nel cantone B, invece, tale comportamento contravverrebbe a disposizioni di protezione dei dati e l'agente violerebbe il segreto d'ufficio.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Conformemente all'articolo 44 capoverso 2 della Costituzione, la Confederazione e i cantoni si prestano assistenza amministrativa. A livello legislativo non vi è, invece, una regolamentazione generale e uniforme dell'assistenza amministrativa.

Nell'ambito delle assicurazioni sociali le autorità comunali, cantonali e federali sono tenute a informare gli organi delle assicurazioni sociali (art. 32 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA). Le informazioni sono fornite unicamente su richiesta scritta e motivata. La LPGA e altre leggi speciali non prevedono invece il diritto o l'obbligo, per le autorità cantonali che non partecipano alla procedura, di comunicare di propria iniziativa determinati fatti agli organi delle assicurazioni sociali. Tali diritti o doveri sono retti dal diritto cantonale e non sono quindi strutturati in maniera uniforme.

Il fatto che i cantoni abbiano optato per soluzioni giuridiche diverse per l'assistenza amministrativa all'interno del loro territorio, anche nel caso di sospetto di abusi ai danni delle assicurazioni sociali, deriva dal sistema federalistico del nostro Paese. Per garantire l'autonomia cantonale in materia organizzativa, la Confederazione accetta determinate differenze sempre che l'esecuzione del diritto federale non sia messa in discussione.

2./3. In seguito al postulato Lustenberger 07.3682, "Agevolazione dello scambio di dati tra autorità federali e cantonali", del 5 ottobre 2007, il Consiglio federale è stato incaricato di esaminare in che misura disposizioni in materia di protezione dei dati od ostacoli pratici intralcino lo scambio di dati tra le diverse autorità federali e cantonali, rendendo più difficile la lotta contro agli abusi in settori quali le naturalizzazioni, l'aiuto sociale, il fisco o le assicurazioni sociali.

L'Ufficio federale di giustizia è stato incaricato di stilare un rapporto in esecuzione di tale postulato. A tal fine ha costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di autorità federali e cantonali. Ha altresì incaricato un istituto specializzato di effettuare uno studio scientifico, che deve illustrare, sulla scorta di esempi selezionati, come funziona lo scambio di dati tra le autorità federali e cantonali e dove sussistono eventuali ostacoli giuridici o pratici. Il Consiglio federale intende sottoporre il summenzionato rapporto al Parlamento nel corso di quest'anno. In base ai risultati di questo rapporto il Consiglio federale esaminerà se e quali misure vadano adottate sul piano federale per agevolare l'assistenza amministrativa nei settori in questione.

Risposta del Consiglio federale.

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