09.4258 · Interpellanza · 2009-12-11
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
La lotta alla disoccupazione riguarda anche la validazione formale delle esperienze professionali acquisite da persone che non dispongono di una formazione professionale riconosciuta. La legge sulla formazione professionale definisce le basi legali per tali procedure di validazione degli apprendimenti acquisiti. Queste permettono di riconoscere il valore formativo di attività svolte, di determinare le formazioni complementari necessarie e, in seguito, di validarle in forma di attestati federali di capacità riconosciuti dalla Confederazione.
I principi della validazione formale delle competenze professionali sono riconosciuti, però, la loro applicazione è rallentata da numerosi ostacoli e di conseguenza il potenziale per migliorare le opportunità per le persone nel mercato del lavoro resta in gran parte inutilizzato. In vista di un rafforzamento della validazione degli apprendimenti acquisiti che porterebbe vantaggi sia alle persone interessate sia al nostro sistema di assicurazioni sociali, chiedo pertanto al Consiglio federale:
1. Perché la validazione degli apprendimenti acquisiti nell'ambito della formazione professionale è principalmente circoscritta a determinati settori della formazione come per esempio l'informatica, mentre potrebbe essere estesa sistematicamente anche ad altri settori?
2. Perché tali procedure non vengono attuate con la stessa intensità in tutta la Svizzera?
3. Che azioni intende intraprendere il Consiglio federale per sostenere una rapida diffusione a tutti i campi della prassi già in uso nel settore sanitario?
4. Il Consiglio federale ha intenzione di rafforzare il sostegno ai cantoni per l'attuazione di strutture semplici per agevolare la validazione?
5. Perché gli enti pubblici, in particolare per le persone che svolgono la loro prima formazione, non possono assumere tutti i costi dei moduli complementari di formazione in genere necessari per ottenere un AFC tramite la validazione degli apprendimenti acquisiti? Tali costi sono spesso esorbitanti e variano tra i 5000 e i 10 000 franchi.
Stellungnahme des Bundesrates
La validazione degli apprendimenti acquisiti permette di attestare le competenze operative in un procedura strutturata e di ottenere un titolo formale. Essa è sancita dalla legge sulla formazione professionale del 2004 e si aggiunge alla formazione formale.
La validazione assume un valore ancora maggiore per gli adulti che esercitano un'attività senza titolo formale. Essa permette di attestare una prima o nuova qualifica, migliorando così la posizione sul mercato del lavoro. La validazione contribuisce anche all'integrazione dell'individuo nella società.
1./2. I partner per la formazione professionale, cioè Confederazione, cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro, hanno elaborato tra il 2005 e il 2009 le basi per l'attuazione della procedura di validazione, mediante il progetto "Validazione degli apprendimenti acquisiti". La guida per la formazione professionale di base così concepita regola lo sviluppo e l'attuazione della validazione, assicurando inoltre la qualità e la comparabilità delle procedure cantonali e la collaborazione tra cantoni.
Le strutture per l'attuazione della validazione nei cantoni sono in fase di realizzazione e la validazione è ora sancita nella maggior parte delle leggi cantonali sulla formazione professionale. Già attualmente circa la metà dei cantoni ha creato le relative strutture.
3. I partner decidono insieme se offrire la validazione di un determinato titolo di formazione professionale di base. Essi tengono conto delle necessità dei richiedenti e adattano l'offerta alle risorse disponibili in termini finanziari e di personale. Secondo l'articolo 4 dell'ordinanza sulla formazione professionale è inoltre obbligatorio il ricorso a esperti del mondo del lavoro.
Nei casi in cui non sia ancora disponibile la procedura di validazione corrispondente, esiste la possibilità, per gli adulti, di recuperare l'esame finale di tirocinio. Con la dispensa da singole parti d'esame viene soddisfatto anche il diritto al riconoscimento degli apprendimenti acquisiti.
4. La validazione degli apprendimenti acquisiti fa parte della formazione professionale e viene finanziata attraverso le strutture ordinarie. La Confederazione contribuisce alle spese sostenute dai cantoni con i contributi forfettari di cui all'articolo 53 LFPr. La Confederazione ha inoltre la possibilità di sostenere ulteriormente lo sviluppo e l'introduzione della validazione degli apprendimenti acquisiti grazie agli articoli 54 e 55 della legge sulla formazione professionale (innovazioni e prestazioni particolari di interesse pubblico).
5. Gli emolumenti legati alla validazione degli apprendimenti acquisiti sono di competenza dei cantoni. La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha emesso una raccomandazione riguardante la gratuità di un primo titolo del livello secondario II.
Risposta del Consiglio federale.