09.4267 · Interpellanza · 2009-12-11
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
La creazione di un sistema di retribuzione al prezzo di costo dell'elettricità sostenibile ha creato una corsa a questo nuovo "oro verde". L'eolico può essere annoverato a pieno titolo fra le energie sostenibili che vogliamo promuovere. Tuttavia, esercita un impatto sul paesaggio. Questo impatto non deve essere per forza negativo nelle regioni non classificate come luoghi ad alto valore paesaggistico. Per contro, l'eolico non è tuttora ammesso nei siti espressamente protetti dall'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale. Fortunatamente, la grande maggioranza dei progetti in corso è situata in luoghi non problematici.
Nel canton Vaud, tuttavia, si prevede di realizzare nella Vallée de Joux, un sito iscritto all'IFP, un progetto eolico che gode di un ampio sostegno da parte della popolazione locale. Il Consiglio di Stato vodese ha pertanto chiesto all'Ufficio federale dell'ambiente di studiare la possibilità di modificare lievemente il perimetro del sito, al fine di realizzare soltanto una parte del progetto nella zona conosciuta come "des Grands Plats", nel territorio del comune di Chenit.
Resa inquieta dal rischio che si crei un precedente che può essere ripreso da altri promotori intenzionati a sviluppare progetti nelle zone IFP, in particolare in ambiti estranei alle energie rinnovabili, chiedo al Consiglio federale quanto segue:
1. Quale sarà la risposta dell'Ufficio federale dell'ambiente alla richiesta del Consiglio di Stato del canton Vaud?
2. Questo tipo di decisione sarà sottoposto a una procedura di consultazione o di ricorso?
3. Nel caso di accettazione della richiesta, quali saranno i criteri considerati decisivi a tal fine? Sono ben specifici a questo caso?
4. È o sarà prevista una compensazione dell'eventuale riduzione del perimetro IFP?
5. Un'eventuale approvazione non rischierebbe di essere considerata come un precedente da parte di altre regioni o promotori?
6. In caso di risposta affermativa, quali sono i progetti che potrebbero invocare un trattamento analogo?
7. Quali misure intende adottare la Confederazione per assicurarsi che lo sviluppo dell'eolico, di per sé alquanto importante, possa aver luogo in maniera soddisfacente, senza pertanto indebolire la protezione dei più preziosi siti paesaggistici inventariati?
Stellungnahme des Bundesrates
Il potenziamento delle energie rinnovabili è uno di quattro pilastri su cui si regge la politica energetica della Confederazione e ha, in particolare, lo scopo di garantire l'approvvigionamento energetico. Il potenziamento delle energie rinnovabili offre nuove opportunità, ma è anche foriero di potenziali nuovi conflitti. La costruzione di impianti eolici ha un impatto sulla percezione del paesaggio e può pertanto creare conflitti fra gli obiettivi di protezione del paesaggio e l'approvvigionamento energetico. Ciò è particolarmente evidente nel caso del progetto eolico previsto nella Vallée de Joux. Il progetto interessa infatti un oggetto classificato nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP) istituito dal Consiglio federale mediante ordinanza.
Alle domande poste il Consiglio federale risponde come segue:
1. Secondo l'articolo 5 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), i cantoni possono proporre al Consiglio federale il riesame di un oggetto inventariato. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), il servizio competente della Confederazione, ha il compito di preparare, dal punto di vista tecnico, la decisione del Consiglio federale. In collaborazione con il servizio competente del cantone Vaud, l'UFAM esaminerà nel corso del 2010 la richiesta di modificare il perimetro dell'oggetto IFP 1022 Vallée de Joux et Haut-Jura vaudois.
2. In caso di modifica dell'ordinanza del 10 agosto 1977 riguardante l'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti nazionali (OIFP; RS 451.11), l'articolo 10 della legge federale del 18 marzo 2005 (RS 172.061) sulla procedura di consultazione e l'articolo 5 LPN prevedono che si consultino dapprima i cantoni e le cerchie interessate, fra cui anche le organizzazioni nazionali di protezione del paesaggio. Contro le modifiche decise dal Consiglio federale non è prevista alcuna possibilità di ricorso. Nell'ambito di una procedura di autorizzazione di costruzione concreta sussiste tuttavia la possibilità di impugnare la legittimità dell'ordinanza.
3. Il cantone Vaud motiva la sua richiesta affermando che il perimetro dell'oggetto IFP comprende praticamente l'intero territorio dei tre comuni della Vallée de Joux, che, per garantire un approvvigionamento energetico possibilmente autarchico, i tre comuni si sono espressi per la costruzione del previsto impianto eolico da parte della centrale elettrica locale, che l'area interessata è ubicata ai margini dell'oggetto IFP e che il sito scelto per realizzare il progetto non pregiudica in modo grave l'obiettivo di protezione dell'oggetto. Il Consiglio federale non vuole pronunciarsi sulla procedura illustrata nelle risposte relative alle domande 1 e 2. L'eventuale modifica del perimetro decisa dal governo implica che la stessa venga iscritta nel piano direttore cantonale insieme alla delimitazione del sito previsto per la realizzazione dell'impianto eolico.
4. Una compensazione qualitativa e quantitativa costituisce un elemento importante nell'ambito dell'esame della richiesta relativa alla riduzione del perimetro.
5. Nonostante la situazione particolare (cfr. n. 3) e il fatto che non si conoscano progetti analoghi non si può escludere un certo rischio di creare un precedente. Eventuali richieste devono comunque essere esaminate caso per caso.
6./7. Secondo l'articolo 6 LPN gli oggetti inventariati devono essere conservati intatti. Una deroga può essere considerata soltanto nel caso in cui venga fatto valere un interesse concreto equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale. Con la revisione della legge federale del 26 giugno 1998 sull'energia (LEne; RS 730.0) il Parlamento ha stabilito che entro il 2030 la produzione energetica da fonti rinnovabili deve essere aumentata di 5400 gigawattora rispetto al 2000. L'aumento stabilito corrisponde a circa il 10 per cento della produzione energetica attuale. Almeno 2000 gigawattora dovranno provenire dalla produzione idroelettrica, il rimanente sarà fornito dall'energia solare, eolica, geotermica e dalla biomassa. Questi obiettivi di politica energetica devono essere attuati nell'ambito di progetti concreti, la cui pianificazione e autorizzazione deve tenere conto della ponderazione di diversi altri interessi pubblici elevati di rango legislativo. Il piano di promozione dell'energia eolica della Confederazione, elaborato e pubblicato nel 2004 nell'ambito di un progetto congiunto degli Uffici federali dell'energia, dello sviluppo territoriale e dell'ambiente in collaborazione con il settore dell'energia eolica e le organizzazioni di protezione della natura e dell'ambiente, raccomanda ai cantoni di designare i siti IFP come zone d'esclusione nel piano direttore. Tuttavia, il piano di promozione dell'energia eolica non è stato ideato come strumento formale di pianificazione ma serve alle autorità di pianificazione come strumento di orientamento e, pertanto, non è vincolante. Nelle raccomandazioni per la pianificazione di impianti eolici ("Empfehlungen zur Planung von Windenergieanlagen"), una pubblicazione congiunta dei tre uffici federali prevista per la primavera del 2010, per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici si raccomanda ai cantoni di trattare i siti IFP come zone d'esclusione. Le raccomandazioni precisano che non si tratta in questo caso di una protezione assoluta, ma che una ponderazione degli interessi con gli obiettivi di protezione dell'IFP deve avvenire quando anche l'interesse all'intervento concreto è d'importanza nazionale. Per quanto riguarda gli impianti eolici, è opportuno che questa ponderazione di interessi avvenga al livello di piano direttore cantonale. Nella ponderazione della salvaguardia degli obiettivi di protezione dell'IFP deve essere presa in considerazione l'intenzione di rafforzare l'IFP, espressa dal Consiglio federale nella risposta data il 15 dicembre 2003 alla Commissione della gestione del Consiglio nazionale. Il relativo progetto di rivalutazione dell'IFP è già stato avviato e si propone in particolare di integrare meglio l'IFP nella pianificazione territoriale dei cantoni e nelle politiche settoriali della Confederazione con incidenza territoriale.
Risposta del Consiglio federale.