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09.427 · Iniziativa parlamentare · 2009-04-30

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

Chiedo che le basi legislative siano modificate in modo tale da rispettare l'interesse superiore dei minori accolti in Svizzera nel quadro delle adozioni internazionali. Si tratta in particolare di:

1. dotare l'Autorità centrale federale (ACF) della competenza assoluta in materia di adozioni in Svizzera, al fine di offrire le medesime garanzie legali a tutti i minori;

2. conferirle un incarico di cooperazione proattiva con i Paesi d'origine dei minori e migliorare le informazioni disponibili su tali Paesi affinché si possa conoscere meglio il profilo dei minori in attesa di adozione;

3. prevedere corsi formativi che preparino i genitori adottivi a questa particolare forma di filiazione e aiutare le persone che ne hanno le possibilità ad accogliere minori con esigenze speciali.

Begründung

La Convenzione dell'Aia sull'adozione (CAA) e la Convenzione sui diritti del fanciullo esigono il rispetto dell'interesse superiore del minore. Tuttavia:

1. La legge federale relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, limita la competenza dell'Autorità centrale federale ai Paesi convenzionati. Ciò significa che, in Svizzera, coesistono due procedure ufficiali: da un lato, l'ACF è competente per i Paesi convenzionati, dall'altro le 26 autorità centrali cantonali si occupano dei Paesi non convenzionati, il che genera pratiche diseguali tra i vari cantoni. Nel 2004 l'ACF ha emesso una direttiva per sospendere temporaneamente le adozioni in un Paese convenzionato, ma, per un altro Paese, questa volta non convenzionato, ha potuto emettere soltanto una raccomandazione, lasciando ai cantoni la possibilità di scegliere se continuare ad autorizzare le adozioni: così, a 60 chilometri di distanza e qualche settimana di scarto, la domanda di adozione di una famiglia veniva autorizzata e quella di un'altra famiglia respinta. Cosa ancora più grave: il persistere di una procedura d'adozione più semplice nei Paesi non convenzionati rischia di favorire l'adozione nei Paesi in cui vi è la possibilità che si verifichi il traffico di minori. Nel 2008, a Ginevra, il 30 per cento delle autorizzazioni provvisorie (famiglie in attesa di adottare un figlio) concerneva Paesi non convenzionati.

2./3. Per ovvie ragioni, l'informazione in materia di adozioni nei Paesi d'origine dei minori non può essere di competenza delle 26 autorità centrali cantonali ed è importante che rientri nei compiti dell'ACF. Dall'entrata in vigore della legge, le adozioni internazionali continuano a diminuire nel mondo e in Svizzera (-13 per cento nel 2007), soprattutto a causa degli sforzi dei Paesi d'origine di favorire l'adozione nazionale. Tuttavia, l'adozione internazionale continua a costituire una risposta adeguata per i ragazzi più grandi e/o con problemi di salute, per i quali è più difficile trovare una famiglia adottiva. È pertanto necessario identificare meglio le esigenze reali dei minori in attesa di adozione e preparare i genitori adottivi, sempre più numerosi, ad affrontare un progetto realista. Parimenti, nell'interesse dei minori e dei genitori, le famiglie adottive devono poter beneficiare di assistenza dopo l'adozione.

In seguito a un rapporto della sua Commissione esterna di valutazione delle politiche pubbliche (novembre 2006), il Consiglio di Stato del cantone di Ginevra ritiene che la Confederazione dovrebbe essere il motore propulsore dei cambiamenti in materia di adozione (rapporto inviato nel luglio 2007).

La presente iniziativa parlamentare integra le mozioni pendenti sulle adozioni internazionali, riguardanti, da un lato, la riduzione del limite d'età dei genitori adottivi e, dall'altro, il riconoscimento e la chiarificazione del ruolo degli intermediari in vista di un'adozione.