09.4270 · Mozione · 2009-12-11
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adattare la legge federale sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10) in modo che tra il 2012 e il 2017 avvenga una graduale eliminazione di tutte le tasse di bollo.
Il disegno di legge dovrà comprendere le seguenti misure:
1. La legge cesserà di essere in vigore il 31 dicembre 2016.
2. Dal 1° gennaio 2012 le aliquote delle tasse stabilite negli articoli 8, 9a, 16 e 24 saranno gradualmente ridotte. A partire dal 1° gennaio dell'anno indicato valgono le aliquote della tassa riportate più sotto; le aliquote in vigore per l'anno 2011 sono elencate solo come promemoria:
2011: Articolo 8 - 1 per cento;
2011: Articolo 9a - 1,2 per mille rispettivamente 0,6 per mille;
2011: Articolo 16 - 1,5 per mille rispettivamente 3 per mille;
2011: Articolo 24 - 5 per cento rispettivamente 2,5 per cento;
2012: Articolo 8 - 0,8 per cento;
2012: Articolo 9a - 1,0 per mille rispettivamente 0,5 per mille;
2012: Articolo 16 - 1,3 per mille rispettivamente 2,5 per mille;
2012: Articolo 24 - 4,3 per cento rispettivamente 0,0 per cento;
2013: Articolo 8 - 0,7 per cento;
2013: Articolo 9a - 0,8 per mille rispettivamente 0,4 per mille;
2013: Articolo 16 - 1,0 per mille rispettivamente 2,0 per mille;
2013: Articolo 24 - 3,4 per cento rispettivamente 0,0 per cento;
2014: Articolo 8 - 0,5 per cento;
2014: Articolo 9a - 0,6 per mille rispettivamente 0,3 per mille;
2014: Articolo 16 - 0,8 per mille rispettivamente 1,5 per mille;
2014: Articolo 24 - 2,6 per cento rispettivamente 0,0 per cento;
2015: Articolo 8 - 0,3 per cento;
2015: Articolo 9a - 0,4 per mille rispettivamente 0,2 per mille;
2015: Articolo 16 - 0,5 per mille rispettivamente 1,0 per mille;
2015: Articolo 24 - 1,8 per cento rispettivamente 0,0 per cento;
2016: Articolo 8 - 0,2 per cento;
2016: Articolo 9a - 0,2 per mille rispettivamente 0,1 per mille;
2016: Articolo 16 - 0,3 per mille rispettivamente 0,5 per mille;
2016: Articolo 24 - 0,9 per cento rispettivamente 0,0 per cento.
3. Dal 1° gennaio 2012 le imposte stabilite nell'articolo 9 saranno gradualmente ridotte. A partire dal 1° gennaio dell'anno indicato valgono le aliquote della tassa riportate più sotto; le aliquote in vigore per l'anno 2011 sono elencate solo come promemoria:
2011: 3,00 franchi;
2012: 2,50 franchi;
2013: 2,00 franchi;
2014: 1,50 franchi;
2015: 1,00 franchi;
2016: 0,50 franchi.
Begründung
Le imposte di transazione quali la tassa di bollo rendono più care le transazioni finanziarie, come ad esempio l'emissione di obbligazioni di debitori nazionali, e altri affari quali la previdenza privata per la vecchiaia sotto forma di assicurazioni sulla vita. Gli effetti nocivi per l'economia superano gli introiti fiscali. Dal punto di vista economico il bollo è da tempo superato.
Nelle piazze finanziarie ed economiche che concorrono con la Svizzera non esistono più tasse di bollo. A causa delle imposte di transazione le operazioni finanziarie vengono viepiù dislocate dalla Svizzera ad altri luoghi che non riscuotono corrispondenti gravami fiscali. Poiché al più tardi nel 2012 il settore finanziario svizzero sarà in ogni caso gravato da regolamentazioni decisamente più impegnative e requisiti di capitale proprio e liquidità maggiori, la concorrenzialità della piazza finanziaria Svizzera peggiorerà ulteriormente. Per evitare la fuga di operazioni, le tasse di bollo dovrebbero quindi essere gradualmente ridotte dal 2012 fino a scomparire completamente.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui le tasse di bollo sono soprattutto tributi relativamente distorcenti e svantaggiosi per la piazza finanziaria svizzera. Esso approva quindi la soppressione a medio termine della maggior parte delle tasse di bollo, ma per le ragioni seguenti propone di respingere la mozione con la quale si chiede di modificare la legge federale sulle tasse di bollo allo scopo di eliminare gradualmente tutte le tasse di bollo:
1. Il controfinanziamento dell'eventuale soppressione delle tasse di bollo non è stato chiarito. La graduale eliminazione delle tasse di bollo provoca minori entrate strutturali che, nel regime del freno all'indebitamento, devono imperativamente essere compensate attraverso corrispondenti riduzioni di spese o aumenti di imposte. Contrariamente a quanto illustrato nello studio pubblicato dall'Ufficio federale della cultura (UFC) sulle ripercussioni economiche di un'eventuale soppressione delle tasse di bollo non è possibile presumere che tale soppressione possa completamente autofinanziarsi a medio termine. Per la Confederazione non risultano solo a breve e medio termine entrate minori. Secondo il citato studio, la Confederazione - pur considerando gli effetti di crescita molto ottimistici - dovrebbe sopportare anche a lungo termine una carenza di finanziamento strutturale di circa un miliardo di franchi. Le minori entrate a breve e medio termine sarebbero sensibilmente più elevate. La graduale eliminazione delle tasse di bollo proposta nella presente mozione contribuisce pur sempre alla fattibilità del controfinanziamento su un arco di sei anni.
2. La proposta non tiene conto del carattere dannoso delle diverse tasse di bollo. Infatti, per quanto riguarda la tassa di bollo sui premi di assicurazione non è posta in primo piano la soppressione integrale, bensì una riforma mirata. I valori di riferimento di questa riforma devono ancora essere stabiliti.
3. Per quanto concerne la tassa di emissione sul capitale proprio è già stato deciso un altro modo di procedere. Questa tassa dovrà essere eliminata nel quadro della prossima riforma dell'imposizione delle imprese annunciata il 10 dicembre 2008 dal Consiglio federale.
Alla luce delle considerazioni che precedono il governo non è disposto a proporre l'accoglimento della presente mozione. In adempimento del postulato Bischof esso sottoporrà però al Parlamento un rapporto contenente proposte sulla graduale eliminazione delle tasse di bollo che tiene esplicitamente conto del carattere dannoso delle singole tasse di bollo nonché della fattibilità del controfinanziamento (cfr. la risposta al postulato Bischof 09.4314 dell'11 dicembre 2009).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.