Lexipedia

09.4273 · Interpellanza · 2009-12-11

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Attualmente in Svizzera è in atto una crescita demografica divenuta incontrollabile: trattandosi di un aumento annuale della popolazione compreso tra 70 000 e 100 000 unità, si può prevedere che tra dieci anni in Svizzera vi sarà circa un milione di persone in più. L'85 per cento di tale aumento è riconducibile all'immigrazione. Questa crescita demografica comporta conseguenze non soltanto per le infrastrutture bensì anche per il nostro sistema sociale che, nel confronto internazionale, risulta ben sviluppato.

1. Già il 15 dicembre 1998, uno studio del Centro di ricerche congiunturali del Politecnico federale di Zurigo - svolto su incarico dell'allora Ufficio federale dell'economia esterna - prevedeva che un accordo di libera circolazione delle persone con i Paesi dell'UE-15 avrebbe comportato l'immigrazione di 80 000 persone dall'area UE e che, considerando unicamente l'assicurazione contro la disoccupazione, ciò avrebbe generato costi quantificabili tra 300 e 400 milioni di franchi. Il fatto che il Parlamento abbia dovuto rivedere l'assicurazione contro la disoccupazione (AD), e adeguarla all'aumento del numero di disoccupati, non dimostra che le previsioni formulate nello studio sono state addirittura superate?

2. Quando i contingenti nei confronti dei nuovi Stati dell'UE, della Bulgaria e della Romania cesseranno di essere in vigore, quali saranno secondo il Consiglio federale le conseguenze per l'assicurazione contro la disoccupazione AD, l'assicurazione invalidità (AI), le prestazioni complementari (PC) e l'assistenza sociale?

3. Come spiega il Consiglio federale che nel periodo compreso tra ottobre e novembre 2009, l'aumento della disoccupazione ha interessato i cittadini stranieri provenienti dall'UE in misura a volte nettamente maggiore (Germania +0,3 per cento; Portogallo +1 per cento) rispetto agli svizzeri (+0,2 per cento)?

4. Molti stranieri, immigrati recentemente dall'UE, non ritornano al loro Paese di provenienza se rimangono senza lavoro, poiché lì vi è più disoccupazione e il nostro sistema sociale fornisce maggiori prestazioni. Cosa comporta questo fatto per l'AD, l'AI e l'assistenza sociale?

5. Quali saranno gli sviluppi di questa situazione se dal 2012 i cittadini dell'UE beneficeranno del principio della totalizzazione per il periodo di contribuzione ai sensi della LADI?

6. Quali costi aggiuntivi andrebbero a carico dello Stato svizzero se l'UE adeguasse la sua direttiva e la Svizzera si trovasse addirittura a dover esportare prestazioni delle assicurazioni sociali commisurate ai bisogni, come le prestazioni complementari all'AVS e all'AI?

7. Quali costi aggiuntivi prevede il Consiglio federale in relazione agli assegni familiari, alla luce del loro importo attrattivo e della difficoltà di accertare l'esistenza di figli nel Paese dell'UE in questione?

8. Attualmente in numerosi comuni lavoratori provenienti dalla Germania, che non hanno ancora adempiuto alle disposizioni della LADI in materia di periodo minimo di contribuzione, si rivolgono già all'assistenza sociale. Qual è l'opinione del Consiglio federale al riguardo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Lo studio del Centro di ricerche congiunturali del Politecnico federale di Zurigo, del 1999, sulle conseguenze degli accordi bilaterali con l'UE per l'assicurazione contro la disoccupazione e sulle misure per limitarle (Auswirkungen der bilateralen Verträge mit der EU auf die ALV und Massnahmen zu ihrer Begrenzung) prevedeva spese supplementari per l'assicurazione contro la disoccupazione (AD), dovute alla libera circolazione delle persone, nell'ordine di grandezza di 300 a 400 milioni di franchi. Per il 2006, la stima delle spese supplementari effettive ammontava all'incirca a soltanto 72 milioni di franchi (v. 4. rapporto dell'Osservatorio sulla libera circolazione delle persone fra la Svizzera e l'UE, del 25 aprile 2008, qui appresso rapporto dell'Osservatorio 2008, p. 93).

Al momento della terza revisione della LADI, entrata in vigore nel 2003, la stima dei dati relativi alla disoccupazione congiunturale - su cui si basano i calcoli per il finanziamento a lungo termine dell'AD - prevedeva un tasso di disoccupazione del 2,5 per cento, corrispondente a 100 000 persone disoccupate. Questo valore è risultato inferiore ai dati reali. In effetti, già prima dell'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) si registrava un tasso di disoccupazione più elevato.

2. Sotto il profilo quantitativo, l'immigrazione dagli Stati che hanno aderito all'UE nel 2004, come pure dalla Bulgaria e dalla Romania, è di scarsa rilevanza. Fatta eccezione per i cittadini rumeni e bulgari, si prevede che anche durante questo periodo di contingentamento i contingenti non verranno esauriti.

È difficile quantificare preventivamente le spese supplementari, poiché esse dipendono da numerosi fattori (v. messaggio concernente il rinnovo dell'accordo sulla libera circolazione delle persone e la sua estensione alla Bulgaria e alla Romania, FF 2008 1887, n. 3.4.1.2). Più in generale, occorre precisare che rispetto alle spese complessive annuali delle assicurazioni sociali svizzere, come pure in considerazione del numero relativamente scarso di persone interessate, le conseguenze sul piano finanziario saranno limitate. Inoltre, le conseguenze finanziarie per il sistema sociale svizzero devono essere valutate anche alla luce dei vantaggi che l'ente pubblico (contributi previdenziali, tributi), il mercato del lavoro e l'economia potranno trarre dall'ALC.

3. L'aumento della disoccupazione in novembre è strettamente legato al calo occupazionale che si verifica nei settori che risentono maggiormente del ciclo stagionale (in particolare: edilizia, industria alberghiera e personale a prestito). La percentuale di cittadini portoghesi e tedeschi attivi nei settori suddetti è relativamente alta, e ciò spiega l'aumento stagionale della disoccupazione superiore alla media che colpisce questi lavoratori.

4. I nuovi lavoratori immigrati versano contributi alle assicurazioni sociali, acquisendo così i relativi diritti. Nel 2006 sono stati previsti costi aggiuntivi a carico dell'AD per 72 milioni di franchi (v. rapporto dell'Osservatorio 2008). La stima si riferisce tuttavia soltanto alle indennità di disoccupazione versate a persone titolari di un permesso di soggiorno di breve durata.

Dal tasso di variazione annuale medio delle rendite AI nel periodo compreso tra il 2002 e il 2008, per i cittadini dell'UE 25 risulta un calo dello 0,1 per cento (v. rapporto annuale 2008 sulle assicurazioni sociali). Questi dati sono relativi a tutti i cittadini dell'UE in Svizzera.

Il prossimo rapporto dell'Osservatorio relativo all'ALC tra Svizzera e UE contemplerà anche dati aggiornati concernenti le spese supplementari a carico delle assicurazioni sociali svizzere. Tale rapporto sarà pubblicato nel corso del secondo trimestre 2010.

Vista la mancanza di dati statistici, riguardo ai costi aggiuntivi sopportati dall'assistenza sociale non è possibile fornire indicazioni. Eventuali conseguenze risulteranno, se del caso, soltanto con un certo ritardo. La dipendenza dall'assistenza sociale tocca il 3 per cento dei cittadini degli Stati UE-27/AELS; pertanto essa è soltanto leggermente superiore a quella degli svizzeri (2,2 per cento).

5. I cittadini dell'UE/AELS che perdono il lavoro e il cui periodo di contribuzione in Svizzera non consente loro di beneficiare delle indennità di disoccupazione, hanno il diritto di includere nel computo i periodi contributivi conseguiti in uno Stato dell'UE/AELS (principio della totalizzazione dei periodi contributivi). Il principio della totalizzazione vale anche nei confronti degli Stati dell'UE 15, Malta e Cipro inclusi. Per i dimoranti temporanei dell'UE 8 questa disposizione di coordinamento varrà a partire dal 1° maggio 2011; i cittadini rumeni e bulgari potranno beneficiare della totalizzazione dei contributi soltanto dopo il 1° giugno 2016 (ordinamento transitorio).

In un arco di tempo di 17 mesi (dal 1° gennaio 2008 al 29 maggio 2009), circa 350 cittadini UE/AELS hanno beneficiato del principio della totalizzazione. Nel medesimo periodo di tempo, circa 36 000 cittadini UE/AELS disoccupati hanno versato contributi in Svizzera per una durata di 12 mesi o superiore, acquisendo in tal modo il diritto alle indennità senza dover ricorrere alla totalizzazione. L'andamento di questi dati verrà scrupolosamente analizzato per consentire un intervento tempestivo in caso di sviluppi inaspettati. I cittadini degli Stati UE/AELS disoccupati già dopo meno di un mese di permanenza in Svizzera, e beneficiari di un diritto alle ID nel nostro Paese grazie al principio della totalizzazione, sono oggetto di verifiche da parte della SECO volte ad accertare - caso per caso - eventuali abusi di diritto.

6. Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - nonché il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che ne stabilisce le modalità di applicazione - entrerà in vigore in seno all'UE il 1° maggio 2010. Le competenti unità dell'amministrazione federale attualmente stanno discutendo con la Commissione europea in merito ad un eventuale recepimento di detto regolamento nell'ALC. Sono inoltre in corso valutazioni approfondite delle conseguenze che da ciò deriverebbero.

Se, da parte svizzera, queste nuove disposizioni verranno recepite nell'allegato II dell'ALC, anche in futuro le prestazioni complementari all'AVS e all'AI non dovranno essere esportate.

7. Alla luce della mancanza di dati relativi agli assegni familiari cantonali, non è possibile fornire alcuna indicazione circa le spese supplementari (v. messaggio concernente il rinnovo dell'accordo sulla libera circolazione delle persone e la sua estensione alla Bulgaria e alla Romania, FF 2008 1887, n. 3.4.1.2). Con l'entrata in vigore dell'ALC vige il diritto generale all'esportazione di prestazioni familiari per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro (tale disposizione vale anche secondo il nuovo regolamento (CE) n. 883/2004). Occorre tuttavia rilevare che molti cantoni hanno versato assegni familiari in favore di figli all'estero (in buona parte si trattava di Stati contraenti) già prima dell'entrata in vigore dell'ALC. La verifica dell'esistenza di figli nei Paesi UE in questione avviene secondo una procedura standard nel quadro della collaborazione amministrativa con le autorità estere competenti. I dati relativi al 2009 verranno elaborati nell'ambito di una prima statistica nazionale concernente gli assegni familiari, che sarà pubblicata nel 2011. Essa consentirà di valutare l'entità delle prestazioni versate per figli residenti in Svizzera, in uno Stato dell'UE o dell'AELS, o in un Paese terzo.

8. L'assistenza sociale rientra nella sfera di competenza di cantoni e comuni. In quest'ambito, statistiche di livello nazionale relative al 2009 saranno disponibili soltanto all'inizio del 2011.

Il diritto di soggiorno dei cittadini degli Stati dell'UE/AELS assunti da un datore di lavoro svizzero dipende dalla loro qualità di lavoratori subordinati. Quest'ultima, se i cittadini in questione hanno sottoscritto un contratto pluriennale o di durata indeterminata, non viene automaticamente meno se essi versano in condizione di disoccupazione involontaria. Fino a che sussiste la loro qualità di lavoratori subordinati, essi possono, se del caso, anche far valere il loro diritto alle prestazioni dell'assistenza sociale. Ciò presuppone tuttavia che siano effettivamente idonei al collocamento e che adempiano alle prescrizioni e agli obblighi pertinenti (ricerca di lavoro, ecc.). Le persone con un contratto di durata inferiore ad un anno non hanno diritto alle prestazioni dell'assistenza sociale. Spetta alle competenti autorità verificare l'ottemperanza delle condizioni suddette. In generale, le persone non occupate possono rimanere in Svizzera soltanto se dispongono di mezzi sufficienti e se sono provvisti di una copertura assicurativa sanitaria globale.

Risposta del Consiglio federale.