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09.4282 · Mozione · 2009-12-11

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un piano di lotta alla disoccupazione in cui vengano illustrate le possibili modalità di trasformazione delle ore di lavoro straordinario pagate, effettuate nelle aziende pubbliche e private, in nuovi posti di lavoro. Nel contempo, la Confederazione dovrebbe avviare una riduzione delle ore di lavoro straordinario svolte in seno all'amministrazione federale e alle aziende federali.

Begründung

Attualmente in Svizzera si registra un tasso di disoccupazione del 4 per cento che, stando alle previsioni, l'anno prossimo è destinato a crescere almeno fino al 5 per cento. Nel contempo gran parte delle persone impiegate in aziende pubbliche o private è indotta a svolgere, più o meno volontariamente, ore di lavoro straordinario. Ciò è consentito dagli orari di lavoro flessibili e dai contratti collettivi di lavoro. Se le ore di lavoro straordinario venissero trasformate in nuovi posti di lavoro avremmo la piena occupazione. Rispetto alla creazione di nuovi impieghi o all'assunzione di personale a tempo determinato, per i datori di lavoro è più facile far lavorare i propri collaboratori più a lungo, con conseguenze negative non soltanto sotto il profilo occupazionale bensì anche per la salute dei lavoratori, spesso confrontati con orari di lavoro molto lunghi e periodi di riposo ridotti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ritiene sufficiente la regolamentazione attuale in materia di lavoro straordinario prevista dalla legge sul lavoro. Gli articoli 12 e 13 della suddetta legge pongono chiari limiti in relazione al volume e alle condizioni del lavoro straordinario. Il lavoro straordinario non può superare, per anno civile, 170 ore per i lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 45 ore e 140 ore per i lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 50 ore.

L'articolo 321c capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO) pone inoltre già limiti imperativi a qualsiasi lavoro che superi la durata contrattuale stabilita, che può essere inferiore alla durata massima prevista nella legge sul lavoro. Il lavoro straordinario deve rispondere a un bisogno oggettivo del datore di lavoro e poter essere ragionevolmente preteso dal lavoratore secondo le norme della buona fede. Il lavoro straordinario ammissibile in virtù dell'articolo 321c capoverso 1 CO non può in particolare acquisire un carattere regolare e permanente; se del caso il datore di lavoro deve prendere in considerazione altre misure di natura organizzativa, in particolare l'assunzione di personale supplementare (decisione del Tribunale federale del 13 giugno 2000, 4C.464/1999, cons. 3 a, bb).

La legge sul lavoro accorda pertanto alle imprese un margine di manovra per l'accumulo di ore di lavoro straordinario. Le modalità precise per l'indennizzo o la riduzione del lavoro straordinario devono essere negoziate dai partner sociali, in quanto un'attuazione ragionevole deve tener conto delle caratteristiche specifiche del settore e del luogo. La scarsa densità normativa del mercato del lavoro e il forte partenariato sociale si sono rivelati in passato vantaggiosi in termini di competitività per il nostro Paese.

Il Consiglio federale si dimostra scettico riguardo all'idea centrale dell'autrice della mozione di trasformare i saldi delle ore di lavoro e delle vacanze in nuovi posti di lavoro. È vero che in molte imprese tali saldi vengono convertiti a scopi comparativi in impieghi equivalenti a tempo pieno. Si tratta tuttavia di una misura puramente aritmetica. I saldi delle ore di lavoro e delle vacanze elevati sono in genere legati a impieghi molto specifici o occupati da specialisti; tali ore non possono essere facilmente condivise o ripartite. Inoltre, riflettono spesso una situazione passeggera, il che costituisce un altro argomento contro la creazione di impieghi supplementari a lungo termine.

Il 5 dicembre 2008 il Consiglio federale ha deciso di adeguare i modelli di orario di lavoro allo scopo di rallentare o di stabilizzare il continuo aumento dei saldi delle ore di lavoro e delle vacanze nell'amministrazione federale. Tra le misure previste vi è in particolare l'introduzione obbligatoria dell'orario di lavoro basato sulla fiducia per i dipendenti delle classi di stipendio 30-38 e la sua introduzione facoltativa per i dipendenti delle classi 24-29. Inoltre, i premi di fedeltà devono essere corrisposti essenzialmente in contanti. Il versamento di premi di fedeltà sotto forma di congedo pagato deve avvenire soltanto d'intesa con il superiore e costituire un'eccezione. La chiusura dei conti 2009 fornirà per la prima volta indicazioni sull'impatto che i cambiamenti ai modelli di orario di lavoro decisi dal Consiglio federale hanno avuto sui saldi delle ore di lavoro e delle vacanze.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.