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09.4286 · Postulato · 2009-12-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare come rendere prioritari i reati contro la vita e l'integrità personale rispetto ad altri reati, in particolare quelli di poco conto. Occorre soprattutto esaminare se sia necessario adeguare le pene corrispondenti e come impiegare in modo più mirato, nell'ambito del Codice di procedura penale svizzero, le risorse di personale e finanziarie per il perseguimento di tali reati. La priorità da attribuire ai reati va analizzata in base a rilevamenti statistici (numero di denunce, di decisioni di abbandono, di condanne) e in particolare esaminando in modo più dettagliato il rapporto tra i singoli reati.

Begründung

Le autorità di perseguimento penale hanno bisogno di direttive chiare da parte delle autorità politiche per trattare in modo prioritario i reati contro la vita e l'integrità personale. È soprattutto necessaria la volontà del Parlamento di perseguire prioritariamente questi reati, altrimenti continua a esservi il pericolo che in caso di lesioni personali (risse più o meno gravi) le autorità svolgano soltanto indagini superficiali (o non intervengano del tutto), occupandosi allo stesso tempo di reati assolutamente insignificanti (liti tra vicini o furto di bottiglie di vino da una cantina).

Viste diverse esperienze personali dei cittadini del nostro Paese - tra cui anche politici - e una sempre maggiore consapevolezza del problema da parte dell'opinione pubblica, vi è un grande interesse a risolvere rapidamente tale problema. Spesso le vittime dei reati contro la vita o l'integrità personale sono i giovani, che sono notevolmente disorientati e si aspettano dalla politica una risposta inequivocabile e un atteggiamento chiaro.

Il trattamento prioritario di certi reati è strettamente connesso alle pene previste. Continuando a rinviare la verifica delle pene per i reati contro la vita e l'integrità personale e limitandosi al sistema delle sanzioni (pene pecuniarie con la condizionale ecc.), il Consiglio federale non considera seriamente le paure dei cittadini e in particolare dei giovani. È importante esaminare queste questioni nel loro complesso, affrontandole con decisione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il fatto che i cantoni siano largamente responsabili dell'organizzazione dei tribunali, nonostante la legislazione in materia di diritto di procedura penale competa alla Confederazione, rappresenta un punto centrale dell'unificazione del diritto processuale penale. L'organizzazione delle autorità penali - che si è evoluta nell'arco dei secoli - varia considerevolmente nei diversi cantoni, non da ultimo per quanto riguarda le loro dimensioni. Sarebbe pertanto sbagliato stabilire in dettaglio di quali autorità debbano disporre i cantoni. Inoltre l'articolo 47 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) impone alla Confederazione di salvaguardare l'autonomia dei cantoni. Secondo l'articolo 46 capoverso 3 della Costituzione la Confederazione lascia ai cantoni la massima libertà d'azione possibile e tiene conto delle loro particolarità. Questa norma costituzionale è chiarita dall'articolo 47 capoverso 2 della Costituzione, secondo cui la Confederazione lascia ai cantoni sufficienti compiti propri e rispetta la loro autonomia organizzativa. Le disposizioni citate garantiscono la sovranità organizzativa dei cantoni e li proteggono da ingerenze eccessive della Confederazione nelle strutture organizzative cantonali; ciò significa che i cantoni determinano in maniera essenzialmente autonoma le loro autorità e strutture amministrative, nonché le modalità di svolgimento dei compiti. Pertanto l'autonomia organizzativa cantonale può essere limitata soltanto se ciò è indispensabile per garantire l'esecuzione. Una tale situazione non è data nel presente caso. L'obiettivo principale del progetto, ossia un'unificazione il più possibile completa del diritto procedurale propriamente detto, non è compromesso dal margine di manovra concesso ai cantoni riguardo all'organizzazione delle loro autorità. Il Consiglio federale continua a ritenere appropriata tale normativa e non ritiene necessario procedere a una modifica prescrivendo ai cantoni come devono impiegare le loro risorse di personale e finanziarie. Non ha alcun motivo di dubitare della volontà e della capacità delle autorità cantonali di far rispettare il diritto penale e di fissare priorità appropriate.

Il Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP) consente alle autorità penali, a determinate condizioni, di svolgere le procedure con minore dispendio. È infatti possibile rinunciare al perseguimento penale (art. 8 CPP), emettere un decreto d'accusa (art. 352 segg. CPP) o condurre una procedura abbreviata (art. 358 segg. CPP). Questi tre tipi di procedura permettono di liberare capacità che le autorità penali possono utilizzare per perseguire e giudicare reati gravi contro la vita e l'integrità personale.

Già oggi per i reati contro la vita e l'integrità personale sono in parte comminate pene severe (p. es. omicidio intenzionale: pena detentiva compresa tra 5 e 20 anni, lesioni gravi: pena detentiva fino a 10 anni o pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere, aggressione: pena detentiva fino a 5 anni o pena pecuniaria). Stabilendo tale comminatoria è stata quindi già attribuita una priorità rispetto ad altre fattispecie penali per cui sono previste pene meno severe. Nell'ambito del progetto di armonizzazione del quadro penale si esamina se occorra modificare o inasprire le pene previste. I lavori a tale progetto sono tuttora in corso. Si prevede di porre in consultazione il relativo avamprogetto ancora nel corso di quest'anno. In tal modo il Consiglio federale tiene conto anche dei timori della popolazione.

Le statistiche proposte nel postulato sono già disponibili. L'Ufficio federale di statistica pubblica statistiche dettagliate sulle condanne di adulti, suddivise in particolare a seconda delle singole fattispecie penali previste dal Codice penale svizzera (CP). Finora la statistica delle denunce (statistica criminale di polizia SCP) era limitata a determinati ambiti e presentava numerose lacune in materia di rilevamento. La nuova SCP, in revisione dal 2006, sarà disponibile per la prima volta nel 2010 con dati più dettagliati e più attendibili. Come novità, saranno rilevate tutte le denunce registrate dalla polizia in base al CP.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.