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09.4287 · Postulato · 2009-12-11

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a elaborare un rapporto sull'attuazione dell'articolo 32 capoverso 4 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr).

Begründung

Secondo l'articolo 32 capoverso 4 LFPr, le offerte di formazione professionale continua promosse dalla Confederazione devono essere coordinate con i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro previsti dalla legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione. Il rapporto richiesto deve illustrare, sette anni dopo l'entrata in vigore della nuova LFPr:

a. le misure di coordinamento adottate;

b. le misure attuate finora;

c. le altre misure di coordinamento previste.

In questi ultimi anni caratterizzati da un tasso di disoccupazione elevato si è constatata l'importanza di coordinare tale formazione con i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro previsti dall'assicurazione contro la disoccupazione. In mancanza di un simile coordinamento o se esso è insufficiente, la formazione professionale continua non può risultare efficace; essa non è pertanto di alcun beneficio per i disoccupati e genera spese inutili.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La formazione professionale continua include offerte nel settore della formazione non formale (corsi, seminari, ecc.). È dispensata da operatori privati, da organizzazioni del mondo del lavoro e da organismi pubblici. A seconda dell'offerta, è difficile distinguere tra la formazione continua di carattere generale e quella prettamente professionale (i corsi di lingua possono ad esempio essere seguiti a scopo professionale o per interesse personale).

Con l'entrata in vigore, nel 2004, della nuova legge federale sulla formazione professionale (LFPr), la formazione professionale continua è rimasta integrata nella legge (art. 30-32 LFPr). Essa assume tuttavia un altro valore in quanto, a differenza di prima, viene tracciata chiaramente la demarcazione rispetto alla formazione professionale superiore (formazione formale, riconosciuta a livello statale). Per la Confederazione, la formazione professionale continua è rilevante soltanto dal punto di vista finanziario: la Confederazione partecipa infatti alle spese sostenute dai cantoni versando contributi forfettari (art. 53 LFPr) mentre i cantoni provvedono affinché l'offerta di corsi di formazione professionale continua sia conforme alle necessità.

Secondo l'articolo 32 LFPr, la Confederazione ha la competenza di promuovere in particolare l'offerta volta a favorire il reinserimento professionale e a permettere la permanenza nella vita attiva in caso di ristrutturazioni. Sostiene inoltre provvedimenti che promuovono il coordinamento, la trasparenza e la qualità dell'offerta di formazione continua. In tali condizioni è difficile operare una chiara delimitazione rispetto alla formazione continua generale.

Con i nuovi articoli costituzionali sulla formazione del 21 maggio 2006, la Confederazione ha ottenuto l'incarico di stabilire principi in materia di perfezionamento (art. 64a cpv. 1 Cost.). Inoltre, essa ha acquisito la competenza di promuovere il perfezionamento (cpv. 2) e di determinarne i criteri (cpv. 3).

All'inizio di novembre 2009, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia (DFE) di presentare entro la fine del periodo di legislatura 2011 un progetto di legge sulla formazione continua da porre in consultazione. L'obiettivo è una legge di principio che rafforzi la responsabilità personale per l'apprendimento permanente, che migliori le pari opportunità in sede di accesso alla formazione continua e che garantisca la coerenza della legislazione federale.

Gli ambiti di promozione devono invece essere sanciti in generale nelle corrispondenti leggi specifiche. Nel quadro dell'elaborazione del progetto di legge sulla formazione continua occorre pertanto anche esaminare il rapporto tra perfezionamento (art. 64a Cost), formazione professionale continua (art. 32 LFPr) e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.