Agevolazioni fiscali per le imprese formatrici o che impiegano persone svantaggiate sul mercato del lavoro
09.4298 · Postulato · 2009-12-11
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto sulla possibilità di introdurre agevolazioni fiscali per le imprese che impiegano persone in tirocinio, persone che beneficiano di una rendita AI o disoccupati di lunga durata.
Begründung
In un'economia di mercato concorrenziale, esistono sempre persone messe in disparte perché non corrispondono ai bisogni del mercato. In tempi di crisi questa esclusione si accentua. Le imprese attente verso queste categorie fragili e che impiegano persone in tirocinio, che beneficiano di una rendita AI o disoccupati di lunga durata, dovrebbero essere ricompensate con un sistema di bonus fiscali. Infatti, non bisogna dimenticare che con il loro comportamento esemplare queste imprese alleggeriscono le uscite sociali dello Stato. Per compensare le perdite di utili, le imprese che non si impegnano in questo senso sarebbero penalizzate proporzionalmente alle agevolazioni accordate. Gli strumenti di controllo devono essere semplici e negoziati con i partner sociali.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nell'attuale legislazione fiscale le imprese possono dedurre i costi sostenuti in relazione alla formazione di apprendisti nel quadro degli oneri giustificati dall'uso commerciale. Agevolazioni fiscali che vanno oltre queste possibilità di deduzione rappresenterebbero un corpo estraneo nel vigente sistema di determinazione dell'utile netto.
2. Come nelle mozioni precedentemente presentate sullo stesso tema (00.3334 e 01.3452), anche in questo contesto occorre ricordare che il perseguimento di obiettivi extrafiscali, come l'agevolazione fiscale per la formazione di apprendisti, va a scapito della trasparenza, dato che i sussidi indiretti non sono indicati nei bilanci e nei conti degli enti pubblici. Anche per questa ragione la legge sui sussidi stabilisce che di regola si deve prescindere da aiuti in forma di agevolazioni fiscali (art. 7 lett. g LSu). Le agevolazioni fiscali, poi, contribuiscono a complicare ulteriormente la legislazione fiscale. Il promovimento di obiettivi non fiscali nella legislazione tributaria può eventualmente essere preso in considerazione, se sono soddisfatte cumulativamente le tre condizioni fondamentali seguenti: comprovata necessità d'intervento, maggiore efficacia e maggiore efficienza rispetto ad altre misure di politica economica. Due studi del 2003 e 2007 del centro di ricerca "Forschungsstelle für Bildungsökonomie" dell'Università di Berna hanno prodotto risultati molto importanti sul primo criterio sopra menzionato, secondo i quali già attualmente circa i due terzi delle imprese svizzere formatrici ricevono un beneficio netto.
3. Non è necessario adottare ulteriori misure nell'ambito del diritto fiscale neanche per le imprese che creano posti di lavoro per i beneficiari di rendite AI. Con la 5a revisione dell'AI è stata avviata la trasformazione dell'AI in assicurazione per l'integrazione proprio per migliorare l'integrazione di persone a rischio potenziale d'invalidità. Sono stati introdotti nuovi strumenti volti all'assunzione di persone con capacità lavorative ridotte che non percepiscono ancora una rendita. Al riguardo ha svolto un ruolo centrale il coinvolgimento dei datori di lavoro tramite la creazione di incentivi mirati, tra cui si annoverano l'assegno per il periodo di introduzione e soprattutto l'indennità versata dall'assicurazione AI per sopperire all'aumento dei contributi della previdenza professionale obbligatoria e dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia. Essi rappresentano prestazioni che riducono i costi dei datori di lavoro. Nell'ambito dell'imminente 6a revisione dell'AI dovrebbero essere migliorati gli strumenti esistenti e ne dovrebbero essere introdotti dei nuovi. Occorre menzionare in particolare il tentativo di ripresa dell'attività lavorativa, che dovrebbe essere applicato a tutti gli assicurati e con il quale è versata un'indennità giornaliera o una rendita al posto dello stipendio. Per i datori di lavoro risulta fondamentale anche il meccanismo di protezione previsto nel caso di un nuovo peggioramento della situazione successivo all'avvenuta reintegrazione. La riattivazione semplificata della rendita AI avviene in coordinamento con il secondo pilastro.
4. Non è neppure necessario realizzare una migliore integrazione nel mercato del lavoro dei disoccupati di lunga durata attraverso la legislazione fiscale. Questa problematica è stata esaminata nel 2007 da un gruppo di esperti, diretto dal professor Robert E. Leu, su mandato del Consiglio federale. Nel rapporto si propone di migliorare la situazione occupazionale delle economie domestiche a basso reddito con una politica sociale attiva, invece che con l'introduzione di crediti d'imposta dipendenti dall'attività lucrativa. Per politica sociale attiva si intende un sistema di sussidi destinato alle persone con un basso reddito, che dovrebbe aiutare un notevole numero di disoccupati di lunga durata a intraprendere un'attività lavorativa. A causa dell'insufficiente domanda di personale poco qualificato si ritiene indispensabile mettere a disposizione posti di lavoro sussidiati. Secondo il rapporto, oltre ai programmi di occupazione comunali, i posti di lavoro a tempo parziale sono particolarmente adatti ad aumentare la domanda di lavoro di questi gruppi di persone. Essi sono cofinanziati con complementi di salario provenienti dalle risorse dell'aiuto sociale.
Queste considerazioni mostrano che agevolare fiscalmente le imprese oltre l'attuale sistema fiscale non consente di migliorare la situazione lavorativa dei gruppi di destinatari menzionati nel postulato. Pertanto non è necessario verificare l'opportunità di redigere un rapporto.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.