09.4309 · Mozione · 2009-12-11
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di creare e presentare le basi legali affinché i redditi superiori a 126 000 franchi e i bonus o le remunerazioni variabili a integrazione dello stipendio che superano tale limite siano soggetti a una tassa percentuale da versare in un nuovo fondo d'innovazione dell'assicurazione contro la disoccupazione. Questi mezzi dovrebbero essere impiegati per finanziare provvedimenti mirati per il perfezionamento professionale dei lavoratori durante i periodi di lavoro ridotto e, di conseguenza, anche per potenziare le opportunità dei lavoratori più anziani sul posto di lavoro e sul mercato del lavoro.
Begründung
L'attuale forte aumento della disoccupazione richiede un potenziamento delle opportunità dei lavoratori sul mercato del lavoro. La formazione è uno strumento fondamentale in tal senso. Per finanziare il perfezionamento professionale durante i periodi di lavoro ridotto sarebbe opportuno che le persone ben retribuite mostrassero la loro solidarietà agli altri lavoratori versando un contributo sulla parte di stipendio e di indennità non assicurata.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel settembre 2008 il Consiglio federale ha approvato il messaggio sulla revisione parziale della LADI all'attenzione delle Camere. Lo scopo della revisione è il risanamento a lungo termine delle finanze dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD). Il Consiglio federale ha cercato di elaborare un progetto equilibrato che prevede entrate supplementari e risparmi nelle stesso ordine di grandezza, nel senso di una simmetria di sacrifici delle due parti. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno già deciso l'introduzione di alcune modifiche e devono ora sistemare le divergenze emerse. Si riscontra tuttavia unanimità in merito al sistema di finanziamento dell'AD. La creazione di un fondo supplementare per scopi specifici non è stata discussa in nessuna delle due Camere. L'AD prevede per le persone in cerca d'impiego diversi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro volti al perfezionamento professionale, ad esempio corsi, stage di formazione, periodi di pratica professionale o semestri di motivazione (specialmente per i giovani). Inoltre l'articolo 4 della legge sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale consente di usufruire di aiuti per finanziare il perfezionamento professionale durante il lavoro ridotto.
Infine, in virtù dell'articolo 75a LADI, esiste la possibilità di organizzare, nell'ambito di progetti pilota, nuovi provvedimenti finora non previsti dalla legislazione. Su questa base le persone interessate possono lanciare, già con la legge esistente, nuove misure di formazione continua. Tra l'altro un progetto pilota sul perfezionamento professionale durante il lavoro ridotto è già stato realizzato negli anni Novanta.
L'AD funziona, come la maggior parte delle assicurazioni sociali, secondo il principio di assicurazione: con i contributi si finanziano le prestazioni che vengono versate in caso di disoccupazione.
Con l'introduzione del contributo di solidarietà (1 per cento sulla parte di salario non assicurata compresa tra il guadagno massimo assicurato, 126 000 franchi, e due volte e mezzo questo importo, 315 000 franchi) è molto probabile che il Parlamento inserirà nella LADI altri elementi di solidarietà. Il contributo di solidarietà deve però essere utilizzato per ridurre il debito dell'assicurazione contro la disoccupazione e non per ulteriori provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Il risanamento finanziario dell'AD è infatti prioritario. Il Consiglio federale respinge la proposta di creare a lungo termine un fondo d'innovazione per la politica del mercato del lavoro.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.