09.4318 · Mozione · 2009-12-11
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
In virtù dell'articolo 70 capoverso 2 della legge sull'agricoltura (LAgr), la sorveglianza permanente delle greggi di ovini nella regione d'estivazione diventa elemento integrante della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.
Begründung
In Svizzera, ogni anno, circa 250 000 ovini vengono estivati su pascoli alpini. Poco meno della metà di questi animali pascolano liberamente. Ciò significa che le pecore vengono lasciate pascolare generalmente in piccole greggi, senza sorveglianza e controllandole solo in maniera sporadica. In molti casi questo provoca seri danni ecologici quali erosione, calpestamento del terreno, sfruttamento eccessivo o insufficiente della vegetazione. In alcune regioni l'errata detenzione di ovini causa danni ben più seri di quelli dovuti alle piste da sci. Ma nonostante tutto è assai difficile modificare questa prassi e molti alpi subiscono danni irreparabili proprio a causa dell'uscita incontrollata al pascolo. La detenzione delle greggi di ovini senza sorveglianza presenta anche altri svantaggi, quali l'antagonismo con gli animali selvatici o la trasmissione di malattie agli stessi. Infine, una notevole percentuale degli oltre 10 000 decessi naturali registrati ogni anno è dovuta a incidenti o malattie riconducibili alla mancata custodia da parte di un pastore. Le perdite evitabili sono stimabili a 2 milioni di franchi.
Per non incorrere in futuro in danni irreparabili agli alpi e in notevoli perdite per i proprietari di ovini, la sorveglianza deve diventare elemento integrante della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. Questo provvedimento permette, da un lato, di rispettare la natura e, dall'altro, di evitare gli effetti indesiderati succitati legati al pascolo libero, nonché di mettere a punto programmi di protezione delle greggi efficaci. La sorveglianza permanente e competente consente addirittura di valorizzare le regioni d'estivazione dal profilo ecologico e di favorire la coesistenza tra ovini e grandi predatori. Pertanto è opportuno che anche l'economia alpestre venga inserita nella prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. Le sovvenzioni devono essere impiegate in maniera mirata.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate è un presupposto per il versamento dei pagamenti diretti generali, dei contributi ecologici e dei contributi etologici (cfr. art. 70 cpv. 1 della legge sull'agricoltura, LAgr). È concepita per le aziende attive tutto l'anno e pertanto non può servire direttamente da base per la gestione della regione d'estivazione. I contributi d'estivazione rientrano tra i pagamenti diretti ecologici, ma si basano sull'articolo 77 LAgr. Il Consiglio federale ha emanato disposizioni specifiche al riguardo, finalizzate a garantire una gestione sostenibile della regione d'estivazione. Queste condizioni particolari di gestione correlate ai contributi d'estivazione vanno oltre quelle della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.
Negli anni scorsi ci si è ulteriormente impegnati per garantire una gestione ecologica della regione d'estivazione. Nel quadro della revisione totale dell'ordinanza sui contributi d'estivazione, per l'anno di contribuzione 2009 sono state introdotte diverse condizioni di gestione più severe come ad esempio la limitazione dell'apporto di foraggio e l'obbligo di autorizzazione per l'apporto di concimi. Con la differenziazione dei contributi a seconda del sistema di pascolo (pascoli di rotazione, sorveglianza), l'estivazione sostenibile degli ovini viene promossa e sostenuta in maniera mirata già dal 2002. Gli strumenti disponibili offrono le basi per intervenire in caso di danni ecologici e adottare le rispettive misure. Ciò è riconosciuto anche dalla pratica e addirittura dalle cerchie scettiche nei confronti della detenzione di ovini.
Per quanto riguarda la problematica del lupo, va detto che date la diversità delle dimensioni delle greggi e la topografia talvolta assai complessa che contraddistingue la regione d'estivazione, non è possibile sorvegliare tutti gli ovini estivati, soprattutto nel caso di aree a rendimento marginale e alpi discosti che possono essere gestiti praticamente soltanto con ovini. Oltretutto mancherebbero pure le risorse umane e finanziarie per la sorveglianza di tutti gli alpi di ovini. Per molte regioni la richiesta dell'autrice della mozione si tradurrebbe, di fatto, in un divieto d'estivazione per le pecore. Il Consiglio federale ritiene pertanto che la richiesta non rappresenti una soluzione. Essa è in contraddizione anche con il postulato della CAPTE N (02.3393), mediante il quale il Consiglio federale è stato incaricato di impostare la Strategia lupo Svizzera in modo che l'allevamento tradizionale, in particolare quello delle pecore nella regione di montagna, continui a essere praticabile senza restrizioni intollerabili per i detentori di animali.
In relazione alla risposta alla mozione Schmidt 09.3814 del 23 settembre 2009 il Consiglio federale ha incaricato il DATEC e l'Ufficio federale dell'ambiente, in collaborazione con l'Ufficio federale dell'agricoltura, di elaborare soluzioni per un finanziamento a lungo termine delle misure di protezione delle greggi e le rispettive basi legali.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.