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09.432 · Iniziativa parlamentare · 2009-04-30

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

Il diritto svizzero va adeguato affinché le persone giuridiche ammesse in Stati con piazze finanziarie rinomate possano essere ammesse e fondate anche in Svizzera; ci si riferisce precisamente agli Stati che esigono modifiche del nostro diritto.

Begründung

Paesi come gli Stati Uniti o la Gran Bretagna ammettono sul loro territorio persone giuridiche dietro alle quali si nascondono persone fisiche di cui non è possibile determinare l'identità. Se tali persone giuridiche sono titolari di conti bancari, non è possibile scoprire a chi appartengono i fondi depositati (non è possibile risalire al "beneficial owner"). In quest'ottica, le critiche rivolte al segreto bancario elvetico denotano ipocrisia; se le banche svizzere, infatti, in casi fondati forniscono informazioni sulle persone interessate, altri Stati si dichiarano disposti - formalmente - a informare, ma poi affermano come se niente fosse che purtroppo è impossibile risalire alle persone (fisiche) che si celano dietro ai conti bancari. Per eliminare quest'incongruenza, in Svizzera andrebbero ammesse le stesse persone giuridiche e le stesse possibilità di rappresentanza che esistono in quei Paesi che stanno chiedendo revisioni del nostro diritto.