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09.4324 · Interpellanza · 2009-12-11

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Di recente, in seguito all'accordo di Schengen, la Direzione generale delle dogane (DGD) ha concluso trattati con più cantoni nei quali il corpo delle guardie di confine (Cgcf) assume, in collaborazione con i competenti comandi di polizia, compiti di polizia di sicurezza anche al di fuori della zona di confine e quindi indipendentemente dal mandato di polizia di confine. La base costituzionale di questi trattati è contestata da rinomati esperti in ambito giuridico. Secondo la dottrina dominante i cantoni non potrebbero trasferire le proprie competenze alla Confederazione sulla base di accordi. Anche se tale divieto, in riferimento al rapporto partenariale tra la Confederazione e i cantoni, non va considerato come assoluto, simili trattati sarebbero possibili solo in caso di competenze parallele tra la Confederazione e i cantoni. Ciò non vale nell'ambito della polizia.

Considerato quanto precede, pongo al Consiglio federale le domande qui appresso:

1. Il Consiglio federale è dell'opinione che i trattati conclusi dalla DGD con più cantoni abbiano una base legale sufficiente nella Costituzione?

2. In caso affermativo, con quali motivazioni?

3. In caso negativo, è disposto a garantire una ripartizione costituzionale dei compiti di polizia nonché a disciplinare in modo chiaro la suddivisione dei compiti tra la polizia, i cantoni e il Cgcf?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Indipendentemente dall'accordo di Schengen, è già da oltre dieci anni che il Cgcf e i cantoni di confine concludono accordi allo scopo di sfruttare le sinergie esistenti tra i compiti originari del corpo (ossia l'esecuzione di 150 disposti di natura doganale e non) e determinati mandati di polizia di sicurezza e degli stranieri. Il Cgcf svolge tali compiti al confine o nell'area di confine in correlazione con i propri incarichi. Con Schengen tale prassi non ha subito modifiche. Si tratta sempre di sfruttare le sinergie e i compiti vengono tuttora svolti esclusivamente al confine o nell'area di confine. Il traffico ferroviario costituisce un'eccezione, poiché in tal ambito il Cgcf opera sì fino all'interno del territorio svizzero, ma sempre nel caso di treni interessati dal passaggio del confine e adempiendo esattamente i medesimi compiti.

2. I nuovi accordi conclusi con i cantoni in base al modello allestito dalla CCDGP hanno esclusivamente lo scopo di garantire una collaborazione unitaria tra Confederazione e cantoni nell'ottica di Schengen. La sovranità in materia di polizia dei cantoni è rimasta invariata anche con Schengen.

3. La base legale costituzionale per lo sfruttamento delle sinergie è data dagli articoli 57 (menzionato anche nell'ingresso della legge sulle dogane, LD) e 44 della Costituzione federale che rappresentano la base per una cooperazione pragmatica tra Confederazione e cantoni: nell'ambito delle loro competenze provvedono alla sicurezza del Paese, coordinano i loro sforzi, collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. A livello di legge, l'articolo 97 LD prevede proprio tale collaborazione.

Risposta del Consiglio federale.