09.4328 · Mozione · 2009-12-11
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Secondo l'articolo 10 lettera b della legge federale sulle prestazioni complementari, la pigione di un appartamento fa parte delle spese riconosciute. Il Consiglio federale è incaricato di rivedere gli importi fissati nella legge adeguandoli alla situazione attuale.
Begründung
Tra le "spese riconosciute", la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30) indica anche la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (art. 10 lett. b). L'importo massimo annuo riconosciuto ammonta a 13 200 franchi per le persone sole e a 15 000 franchi per i coniugi. I limiti fissati dalla legge non sono praticamente più conformi al mercato, poiché oggigiorno le pigioni reali sono molto spesso del 50-80 per cento superiori a tali valori. È dunque necessario procedere a un adeguamento.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale si è già espresso in tre mozioni (Mo. Glanzmann 08.3650, Mo. Zysiadis 08.3689 e Mo. Zysiadis 09.3180) sull'adeguamento degli importi massimi riconosciuti per il calcolo delle prestazioni complementari (PC). Esso ha respinto l'idea di aumentarli per i motivi seguenti:
- Questi limiti massimi sono tuttora sufficienti per la maggior parte degli interessati, anche se attualmente la percentuale dei beneficiari di PC che hanno raggiunto i limiti massimi riconosciuti (18,7 per cento delle persone sole e 22,1 per cento delle economie domestiche e delle persone con figli) è effettivamente superiore a quella registrata in occasione dell'ultimo adeguamento, nel 2001, degli importi riconosciuti per la pigione.
- Un aumento di 100 franchi al mese dei limiti massimi causerebbe costi supplementari pari a circa 49 milioni di franchi a carico della sola Confederazione (e risparmi per 24 milioni di franchi per i cantoni).
- Non soltanto da un cantone all'altro, ma anche all'interno del medesimo cantone si rilevano notevoli differenze tra le pigioni di abitazioni equiparabili. Il rischio è che, aumentando gli importi massimi, i beneficiari di PC che vivono in cantoni o regioni con affitti contenuti scelgano un alloggio più caro del normale. Nel limite del possibile, occorre evitare questo fenomeno.
- I cantoni possono stabilire limiti massimi più elevati di quelli previsti dalla LPC (art. 2 cpv. 2 LPC) e alcuni di essi hanno introdotto disposizioni in tal senso.
Il Consiglio federale resta della sua opinione e continua a ritenere sufficienti gli importi massimi in vigore. Ciononostante, ha proposto di accettare il postulato Allemann 08.3580, ritenendo che i suggerimenti ivi contenuti, volti ad adeguare gli importi fissati per le pigioni alle attuali esigenze, meritassero di essere esaminati in modo più approfondito.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.