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Legge sulla pianificazione del territorio. Autorizzazioni eccezionali per i centri di formazione per detentori di cani

09.4330 · Mozione · 2009-12-11

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 24a ed eventualmente l'articolo 22 capoverso 1 della legge sulla pianificazione del territorio devono essere modificati in modo tale che un'autorizzazione eccezionale possa essere rilasciata, al di fuori delle zone edificabili, anche ai centri di formazione per detentori di cani, e ciò anche nei casi in cui il cambiamento di destinazione dovesse comportare (modeste) ripercussioni sul territorio, sull'urbanizzazione e sull'ambiente.

Begründung

La nuova legge federale sulla protezione degli animali prescrive che i detentori di cani debbano seguire insieme ai propri cani una formazione per imparare a gestire l'animale e contribuire così alla sicurezza pubblica.

I formatori che offrono simili corsi devono assolvere una specifica formazione presso uno dei centri riconosciuti dall'Ufficio federale di veterinaria, il cui costo ammonta a diverse migliaia di franchi. A questi si aggiungono gli esami cantonali e i relativi emolumenti. Non da ultimo, una sentenza del Tribunale federale (1C-254/2009) solleva dubbi sulla fattibilità di questi corsi destinati ai detentori di cani.

Di cosa si tratta? Se i formatori riconosciuti non possono organizzare i propri corsi in zona agricola, l'esistenza stessa dei centri di formazione è a rischio. Il diritto edilizio è disciplinato a livello cantonale e la zona edificabile è normalmente suddivisa in zona residenziale, zona commerciale (piccole imprese) e zona industriale. Contrariamente a quanto avveniva sinora, la citata sentenza vieta alle associazioni, ai formatori o alle scuole d'addestramento di affittare superfici all'interno di zone agricole per destinarle ai propri corsi.

Ciò significa che le scuole di formazione per i detentori di cani devono essere spostate in zone edificabili dove le superfici non sono soltanto più care, ma richiedono anche infrastrutture di collegamento, con un conseguente aumento dei costi che si ripercuote a sua volta sui fitti. Questi, sommati ai costi di formazione già elevati fanno lievitare i costi finali dei corsi. Infine, occorre chiedersi se le zone commerciali o industriali, caratterizzate da elevata urbanizzazione, siano un contesto ideale per dispensare una corretta formazione ai detentori di cani e ai cani stessi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

I centri di formazione per i cani e i loro detentori non sono conformi alla zona agricola. Stando all'autore della mozione, anche in futuro dovrà essere così. La soluzione suggerita è quella di un'autorizzazione eccezionale. Per questo motivo deve essere modificato l'articolo 24a della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). Questo articolo disciplina il caso particolare dei cambiamenti di destinazione di edifici o impianti esistenti che non necessitano di lavori di trasformazione e che non hanno ripercussioni sul territorio, sull'urbanizzazione e sull'ambiente.

I centri di formazione per i cani e i loro detentori al di fuori delle zone edificabili si trovano generalmente all'aperto, senza che sussistano legami con edifici o impianti esistenti. Tuttavia, simili centri implicano inevitabilmente lavori di trasformazione (installazioni, parcheggi) e immissioni foniche. La modifica dell'articolo 24a LPT, chiesta nella mozione, creerebbe un'eccezione per gli impianti corrispondenti. Ciò sarebbe però contrario alla prassi legislativa finora seguita in materia di pianificazione del territorio e costituirebbe un pericoloso precedente per futuri interessi particolari.

Nell'ambito della seconda tappa dei lavori di revisione della LPT, prevista a partire dal 2010, si esamineranno le possibilità di ottimizzazione e di semplificazione dell'attuale ordinamento sulle costruzioni al di fuori delle zone edificabili. Conformemente alla prassi attuale relativa all'articolo 24 LPT (eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili), i canili e i centri di allevamento di cani possono essere vincolati all'ubicazione, mentre questa possibilità è in linea di principio negata per i centri di formazione per i cani e i loro detentori. Occorrerà esaminare se questa disparità di trattamento resta opportuna.

Secondo la legislazione vigente, le autorità cantonali e comunali hanno il potere di affrontare la problematica a livello pianificatorio, cioè creando altre zone e comprensori appropriati. Contrariamente all'autorizzazione eccezionale, questa soluzione ha il vantaggio di garantire i diritti democratici di partecipazione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.