09.449 · Iniziativa parlamentare · 2009-06-10
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
Il Codice penale deve essere modificato in modo da consentire una punizione più severa nei casi gravi di omicidio e lesioni colposi, portando la pena detentiva massima per tali reati da tre a cinque anni. Nella legge sulla circolazione stradale va inoltre portata da tre a cinque anni la pena detentiva massima prevista per le delle violazioni gravi delle norme della circolazione, segnatamente per sanzionare in modo adeguato il superamento qualificato della velocità massima autorizzata anche nei casi in cui non vi siano morti o feriti.
Begründung
In linea di massima, secondo il diritto vigente, i pirati della strada che hanno provocato la morte o il ferimento di persone sono condannati per omicidio colposo o per lesioni colpose. In questi due casi è possibile infliggere una pena detentiva massima di tre anni. Quest'ultima non è sufficientemente severa, considerati i beni giuridici protetti e la tendenza dei tribunali a non pronunciare la pena massima neppure nei casi molto gravi. Per i casi di negligenza grave, che occasionano la morte o il ferimento di persone, la pena massima deve essere pertanto aumentata. In tal modo il giudice potrà punire più severamente i pirati della strada il cui comportamento ha causato incidenti con morti o feriti.
Poiché i pirati della strada violano importanti norme della circolazione con cognizione degli elevati rischi di incidente e delle loro potenziali gravi conseguenze, le disposizioni penali della legge sulla circolazione stradale devono essere modificate affinché l'eccesso di velocità possa essere punito con una pena detentiva fino a cinque anni anche se nessuna persona è rimasta uccisa o ferita.
Devono in ogni caso essere considerati pirati della strada i conducenti di veicoli a motore che superano di oltre 40 chilometri l'ora la velocità massima consentita.