09.452 · Iniziativa parlamentare · 2009-06-10
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
La licenza di condurre revocata a un pirata della strada può essergli nuovamente rilasciata soltanto alle condizioni seguenti:
- se si tratta della prima infrazione, dopo cinque anni e a condizione che una perizia di psicologia del traffico accerti l'idoneità alla guida dell'interessato;
- in caso di recidiva la licenza è revocata a tempo indeterminato, ma dopo almeno 15 anni può essere nuovamente rilasciata, su richiesta dell'interessato, se una perizia di psicologia del traffico ne accerta l'idoneità alla guida.
Begründung
I pirati della strada espongono deliberatamente gli altri al rischio di subire un incidente grave o mortale. Per tutelare la sicurezza pubblica e le vittime potenziali occorre quindi che ai pirati della strada condannati sia revocata la licenza per lungo tempo; in caso di recidiva anche a tempo indeterminato. Su domanda del recidivo, almeno 15 anni dopo la revoca si potrà valutare se rilasciargli nuovamente la licenza, purché un esame psicologico accerti, alla luce dell'età e dell'evoluzione personale dell'interessato, che questi non costituisce più un pericolo per gli altri utenti della strada. È inoltre presumibile che l'inasprimento delle norme sul nuovo rilascio della licenza avrà un effetto deterrente, vista l'importanza che rivestono l'auto e i simboli ad essa associati per i pirati della strada.
Per pirati della strada s'intendono le persone che contravvenendo intenzionalmente alle più elementari regole della circolazione, in particolare superando di oltre 40 chilometri l'ora il limite di velocità, compiendo sorpassi spericolati o disputando gare di velocità con altri veicoli, espongono se stessi e gli altri al rischio di subire un incidente grave o mortale.