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09.455 · Iniziativa parlamentare · 2009-06-11

Liquidato

Wortlaut

In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

Per mezzo di una modifica della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) occorre limitare il margine discrezionale delle autorità fiscali per quanto concerne l'imposizione secondo il dispendio. Ai fini dell'applicazione di quest'ultima occorre inoltre sancire nelle leggi citate - articolo 14 LIFD e articolo 6 LAID - i seguenti principi:

1. Per i contribuenti tassati su base forfettaria sono fissati limiti inferiori di età.

2. I contribuenti tassati su base forfettaria non possono esercitare un'attività lucrativa né in Svizzera né all'estero.

3. L'imposizione forfettaria è concessa soltanto a partire da un importo d'imposta minimo.

4. I criteri volti a determinare le basi per il calcolo (dispendio del contribuente e della sua famiglia) sono sanciti nella LIFD e nella LAID.

5. L'Amministrazione federale delle contribuzioni effettua calcoli periodici di controllo al fine di garantire che i cantoni applichino la tassazione forfettaria in modo conforme alla legge. Presenta un rapporto annuale al Parlamento.

Begründung

L'imposizione secondo il dispendio gode di sempre minor favore tra la popolazione. Nel cantone di Zurigo l'imposizione forfettaria è stata abolita in votazione popolare nel 2009, mentre il cantone di San Gallo ha presentato un'iniziativa in tal senso. L'opposizione è giustificata, poiché l'imposizione forfettaria è contraria ai principi dell'uguaglianza giuridica e dell'imposizione in funzione della capacità economica. Inoltre, nell'applicare l'imposta forfettaria i cantoni dispongono di un ampio margine discrezionale e non vi è alcuna trasparenza.

Fintanto che l'imposizione secondo il dispendio verrà mantenuta, occorre almeno limitare il margine discrezionale delle autorità nel concedere questo privilegio fiscale fissando criteri chiari a livello di legge. In particolare i criteri concernenti l'età minima e la rinuncia a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera e all'estero contribuiscono a limitare la concessione abusiva dell'imposizione forfettaria.