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09.460 · Iniziativa parlamentare · 2009-06-12

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sugli articoli 160 capoverso 1 della Costituzione e 107 della legge sul Parlamento, inoltro la seguente iniziativa parlamentare:

Il capoverso 1 dell'articolo 13 della legge sul diritto d'autore (LDA) è modificato in modo che gli autori ricevano un compenso anche quando esemplari di opere vengono messi a disposizione senza rimunerazione, ad esempio presso istituti (biblioteche) della Confederazione, dei cantoni e dei comuni.

Begründung

La LDA contiene una disposizione sulla rimunerazione in caso di locazione di opere letterarie o artistiche; per il prestito (gratuito) invece non prevede alcuna disposizione.

Per gli autori del nostro Paese, l'introduzione di un tale diritto di prestito, più conosciuto come "percentuale da versare alle biblioteche", è una richiesta annosa.

È evidente che alle biblioteche viene affidato un compito significativo nella diffusione di letteratura e cultura generale. L'autorità statale sottolinea l'importanza di questo incarico sovvenzionandolo. Gli autori delle opere, su cui le biblioteche fondano la propria attività, non ricevono compensi. Tuttavia nel diritto d'autore vale il principio per cui ogni uso, con o senza compenso, di opere protette e di prestazioni deve ricevere un corrispettivo adeguato. Senza voler definire a priori necessario un allineamento al diritto europeo, bisogna però constatare che gli autori svizzeri ricevono compensi anche dalla Germania, dall'Austria e entro breve dalla Francia, senza che il nostro Paese accordi la reciprocità.

L'associazione Biblioteca Informazione Svizzera (BBS) sostiene in linea di massima un modello di diritto di prestito che non comporti oneri finanziari per le singole biblioteche.

L'associazione Autrici ed autori della Svizzera stimano il volume nazionale di un tale compenso a 5 milioni di franchi all'anno. Se l'importo non deve essere addebitato alle biblioteche, ne consegue che spetta alla Confederazione ed ai cantoni assumerlo. La ripartizione potrebbe seguire i criteri del numero di abitanti e delle biblioteche interessate. La gestione amministrativa può essere contenuta grazie al rilevamento elettronico dei prestiti con controlli a campione e liquidazioni forfettarie. Ulteriori particolari quali il trattamento delle biblioteche scolastiche ecc. dovrebbero essere definiti in un secondo tempo.

In generale comunque, in questo ambito è necessario prendere misure ai sensi della legge sul Parlamento.