09.461 · Iniziativa parlamentare · 2009-06-12
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
Art. 32a Cost.
In materia fiscale, l'assistenza giudiziaria e amministrativa è prestata solo in caso di frode.
Begründung
Il pericolo di allentamento del segreto bancario incombe da tutti i fronti. In particolare nell'ambito delle trattative in vista di nuovi accordi di doppia imposizione fiscale con diversi Stati, il DFGP si sta attivando affinché sia introdotta la fattispecie di "sottrazione d'imposta grave", grazie alla quale le autorità competenti dell'assistenza amministrativa e giudiziaria potranno consegnare più facilmente alle autorità straniere i dati relativi a clienti bancari.
Sino ad oggi il segreto bancario svizzero ha rappresentato una soluzione ponderata fra gli interessi dei clienti bancari e quelli delle autorità incaricate del perseguimento penale. Per decenni la Svizzera ha inoltre avuto il compito di tutelare i risparmi di cittadini provenienti da Stati che opprimevano la loro popolazione con metodi poco conformi allo Stato di diritto. Un allentamento della prassi attuale, secondo cui in materia fiscale l'assistenza giudiziaria e amministrativa rimane limitata alla frode, significherebbe rinunciare a criteri chiari che favoriscono la certezza del diritto. Inoltre, se la Svizzera non iscrive chiaramente nella Costituzione le sue convinzioni giuridiche, la pressione dall'estero per uno scambio automatico di informazioni non farà che aumentare ulteriormente.
La fiducia costruita nel corso di decenni nell'affidabilità del nostro ordinamento giuridico non può essere messa semplicemente in gioco. Iscrivendo la nuova norma nella Costituzione, la Svizzera potrà far valere dinnanzi alle pressioni provenienti dall'estero che questa disposizione gode della massima legittimazione, ossia che è stata accettata dal popolo e dai cantoni.