09.470 · Iniziativa parlamentare · 2009-06-12
Liquidato
Wortlaut
In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:
La legislazione è completata da una o più disposizioni specifiche che vietano o reprimono dal profilo amministrativo, penale e all'occorrenza civile la frode scientifica o amministrativa. Saranno puniti, in particolare, i procedimenti intesi ad alterare le condizioni di una ricerca, di una valutazione o di un'inchiesta legata più o meno strettamente ai poteri pubblici (perché la conducono, la ordinano, la cofinanziano oppure partecipano al finanziamento generale dei lavori della persona o dell'istituzione che ne ha l'incarico). La sanzione sarà aggravata in caso di frode remunerata intesa a favorire interessi particolari o categorie o che potrebbe mettere in pericolo la salute o la sicurezza pubblica.
Begründung
La ricerca scientifica svolta dalle nostre università e dai nostri istituti superiori gode in generale di un'eccellente reputazione, ampiamente giustificata, poiché è affidabile e di livello buono o addirittura ottimo. Questo stato di cose dev'essere mantenuto poiché rappresenta uno dei presupposti principali della nostra prosperità economica a lungo termine e della preservazione dei nostri valori sociali e ambientali. Il mondo moderno non è più concepibile senza una base molto sicura delle decisioni analoga a questa. Ciò vale anche per la qualità delle valutazioni di cui necessitano le autorità (ad es. per l'acquisto di materiale bellico costoso e complesso, di apparecchiature sanitarie di punta, di medicamenti efficaci ecc.) e delle inchieste che è indispensabile svolgere di tanto in tanto in merito a situazioni delicate. Tutti questi tipi variati di indagine devono essere di valore ineccepibile e qualsiasi frode che li riguardi porta un grave pregiudizio a importanti interessi pubblici, anche solo intaccando, a volte fortemente, la credibilità delle decisioni così falsate.
In settori particolari dell'attività pubblica il problema è stato affrontato da tempo introducendo norme legali: è il caso della giustizia che non tollera gli ostacoli e le alterazioni del suo corso (falsa testimonianza, falsa perizia, denuncia calunniosa). L'esperienza ha dimostrato che le ricerche possono essere oggetto di truffe, suscitate dall'interesse di una persona poco scrupolosa di farsi valere senza fatica, o a scopo commerciale finanziate da agenti economici, come nel caso dei lavoro riguardanti gli effetti del fumo sulla salute. Anche distorcere valutazioni o inchieste pubbliche costituisce una tentazione facilmente spiegata da considerazioni economiche o politiche di diversa natura.
La soluzione proposta può passare da regole settoriali dettagliate o da una norma unica di carattere penale: una simile norma dovrà limitarsi alle situazioni chiare per rispondere al principio nulla poena sine lege. Quest'ultima soluzione è preferibile perché più semplice e chiara.