Responsabilità aziendale dei costi di risanamento dei siti contaminati
09.477 · Iniziativa parlamentare · 2009-09-09
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sugli articoli 160 capoverso 1 della Costituzione e 107 della legge sul Parlamento, inoltro la seguente iniziativa parlamentare.
- Introduzione di una nuova disposizione all'articolo 32d LPAmb per dare ai Cantoni la possibilità di chiedere una garanzia finanziaria che assicuri la copertura delle eventuali spese per esaminare, sorvegliare e risanare un sito contaminato per il quale si rende necessaria una di queste misure.
- Introduzione di una nuova disposizione all'articolo 32d LPAmb per sottoporre ad autorizzazione cantonale il frazionamento di una parcella iscritta al catasto dei siti inquinati. L'autorizzazione viene concessa quando è dimostrato che nulla osta al risanamento e che il finanziamento è garantito.
Begründung
Negli ultimi anni la regolamentazione dei siti inquinati ha dato buoni risultati: dato che i catasti cantonali sono via via allestiti e gli obblighi di risanare si concretizzano, le autorità competenti sono tenute a cercare chi deve assumersi le spese. Secondo le stime dell'UFAM, il risanamento dei siti inquinati, tra i 4'000 e i 5'000, verrà a costare più di 5 miliardi di franchi. In procedure di tal genere, le autorità devono gestire situazioni complesse dal punto di vista del diritto commerciale e corrono il rischio che alla fine le spese di risanamento siano a carico della collettività. Questi costi possono ammontare, a seconda dei casi, a svariate decine, ma anche a centinaia di milioni di franchi. Secondo il diritto federale, il costo delle investigazioni, della sorveglianza e del risanamento del sito inquinato è a carico di chi ha causato i provvedimenti (art. 32d cpv. 1 LPAmb). L'ente pubblico competente assume unicamente la parte delle spese dei responsabili che non possono essere individuati o che risultano insolventi (art. 32d cpv. 3 LPAmb). Non è concepibile che l'ente pubblico debba assumersi i costi solo perché chi ha causato i provvedimenti sfugge alla responsabilità ecologica ricorrendo a strumenti di diritto privato e a transazioni commerciali. Al fine di introdurre maggiore equità di trattamento e in applicazione del diritto federale (principio di causalità di cui all'art. 2 LPAmb), si rende necessaria una modifica della legge. Due misure (la garanzia finanziaria ed il frazionamento sottoposto ad autorizzazione cantonale delle parcelle iscritte al catasto) vengono messe a disposizione dei Cantoni che possono ricorrervi in modo moderato e proporzionato. Diversamente dall'articolo 32b LPAmb (garanzie finanziarie relative alle discariche), l'articolo 32d LPAmb non ha previsto questo mezzo per garantire il debito che deriverebbe all'inquinatore dall'obbligo di assumere le spese di risanamento. L'introduzione di questo elemento rappresenta un reale miglioramento del diritto.
L'assoggettamento ad autorizzazione cantonale del frazionamento delle parcelle iscritte al catasto dei siti inquinati esiste già nel diritto di alcuni Cantoni (ad esempio quelli di Sciaffusa, Soletta e Turgovia). Introdurre questo elemento in una base giuridica federale permette di semplificare ed uniformare la pratica a livello federale.