Lexipedia

Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti per i veicoli per la preparazione delle piste

09.493 · Iniziativa parlamentare · 2009-09-25

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

L'articolo 17 della legge federale sull'imposizione degli oli minerali è completato come segue:

Art. 17

...

Cpv. 4

I carburanti utilizzati per i veicoli per la preparazione delle piste appartenenti a imprese di trasporto a fune sono esonerati totalmente o in parte dall'imposta.

Begründung

Con la presente iniziativa si vuole creare la base legale per l'esenzione dall'imposta sugli oli minerali, base legale che secondo la risposta del Consiglio federale alla mozione 08.3604 attualmente manca.

Per l'assoggettamento all'imposta non deve essere indifferente il fatto che il carburante sia utilizzato nel traffico stradale o in un altro contesto. L'impiego dei proventi dell'imposta sugli oli minerali e del relativo supplemento fiscale è vincolato per il finanziamento dei compiti legati al traffico stradale. Il legislatore ha voluto assoggettare gli utenti della strada poiché questi traggono un vantaggio diretto dall'infrastruttura finanziata con l'imposta. Si ritiene giusto che chi utilizza la rete stradale e quindi contribuisce al suo logorio debba partecipare ai costi che causa.

I veicoli per la preparazione delle piste vengono utilizzati soltanto nelle aree adibite agli sport invernali allo scopo di garantire la sicurezza delle piste e delle persone che praticano tali sport; non circolano sulle strade pubbliche e non traggono quindi alcun profitto dall'imposta vincolata. Non è giusto che i carburanti impiegati da questi veicoli siano assoggettati all'imposta.

È necessario quindi parificare i veicoli per la preparazione delle piste ai veicoli delle imprese di trasporto concessionarie, agli aeromobili e ai veicoli utilizzati nell'agricoltura, nella silvicoltura, nell'estrazione di pietra da taglio naturale o nella pesca professionale.

Le imprese di trasporto a fune offrono prestazioni di servizi importanti sotto il profilo della politica regionale e del turismo, che potrebbero in un certo senso essere definite prestazioni aggiunte di servizio pubblico. L'esenzione dall'imposta è opportuna sia per considerazioni di principio sia per motivi istituzionali. La necessità economica è incontestabile visto che le imprese di trasporto a fune sono un importante pilastro del settore turistico.

Il supplemento dell'imposta sugli oli minerali prelevato sui carburanti per i veicoli per la preparazione delle piste contribuisce a causare un onere sproporzionato a carico delle imprese di trasporto a fune, che già sopportano costi notevoli. Secondo informazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente, il settore dei trasporti a fune sta considerando di munire di costosi filtri antiparticolato tutti i veicoli per la preparazione delle piste nuovi; sarebbe in preparazione un accordo in questo senso.

Come contropartita appare giustificato esonerare dall'imposta sugli oli minerali le imprese di trasporti a fune e creare così una base per il mantenimento del settore turistico in quanto fattore economico fortemente ancorato nelle regioni, analogamente ai settori agricolo e forestale.