Trattamento fiscale di fondi d'investimento immobiliari con possesso fondiario indiretto
09.495 · Iniziativa parlamentare · 2009-09-25
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
Le leggi federali qui appresso vanno modificate come segue:
Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta
Art. 10
...
Cpv. 2
Il reddito degli investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol) è attribuito agli investitori in funzione delle loro quote; ne sono eccettuati gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto e indiretto.
Art. 56
Sono esenti dall'imposta:
...
Lett. j
gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto e le società immobiliari il cui capitale è interamente detenuto da un investimento collettivo ai sensi della LICol, sempreché i loro investitori siano esclusivamente istituzioni di previdenza professionale esentate dall'imposta conformemente alla lettera e o casse svizzere d'assicurazioni sociali e di compensazione esentate dall'imposta conformemente alla lettera f.
Art. 72
L'imposta sull'utile degli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto e delle società immobiliari il cui capitale è interamente detenuto da un investimento collettivo ai sensi della LICol è del 4,25 per cento dell'utile netto.
Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni
Art. 7
...
Cpv. 3
I proventi da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol) è attribuito agli investitori in funzione delle loro quote; i proventi da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto e indiretto sono imponibili soltanto se la totalità dei redditi del fondo supera i redditi del possesso fondiario diretto e indiretto.
...
Art. 23
Cpv. 1
Sono esenti dall'imposta unicamente:
...
Lett. i
gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto e le società immobiliari il cui capitale è interamente detenuto da un investimento collettivo ai sensi della LICol, sempreché i loro investitori siano esclusivamente istituzioni di previdenza professionale esentate dall'imposta conformemente alla lettera d o casse svizzere d'assicurazioni sociali e di compensazione esentate dall'imposta conformemente alla lettera e.
...
Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva
Art. 5
Cpv. 1
Non sono soggetti all'imposta preventiva:
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Lett. b
i profitti di capitale conseguiti in un investimento collettivo di capitale ai sensi della LICol e i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto e indiretto, nonché i versamenti di capitale fatti dagli investitori, se la loro distribuzione avviene mediante cedola separata;
...
Begründung
I fondi immobiliari svizzeri possono investire direttamente o indirettamente. I fondi immobiliari con possesso fondiario diretto sono tuttavia una minoranza. La maggior parte degli investimenti sono effettuati indirettamente, ossia mediante partecipazioni in società immobiliari. La legge sugli investimenti collettivi (LICol) non ha comportato modifiche per quanto concerne il trattamento fiscale dei fondi immobiliari con possesso fondiario indiretto: le società immobiliari e i titolari di quote continueranno a essere gravati da una doppia imposizione.
I fondi immobiliari con possesso fondiario indiretto sono pertanto penalizzati rispetto ai fondi con possesso fondiario diretto, segnatamente a causa della doppia imposizione e della possibilità per i fondi che investono direttamente in immobili di beneficiare di un'esenzione fiscale qualora tutti i loro investitori siano anch'essi esentati dall'imposta.
Propongo pertanto l'introduzione di un nuovo tipo d'imposizione del fondo; tale imposizione deve limitarsi alla società immobiliare e non deve gravare i titolari di quote.