Validità delle iniziative popolari. Decisione giuridica prima della raccolta delle firme
09.521 · Iniziativa parlamentare · 2009-12-11
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
La Costituzione federale è modificata in modo tale che, in caso di sospetto di nullità del testo di un'iniziativa popolare, la decisione in merito venga presa, su domanda, da un'autorità giudiziaria (ad esempio una corte costituzionale oppure la Corte plenaria del Tribunale federale) prima della raccolta delle firme.
Begründung
In base all'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale, l'Assemblea federale dichiara nulle in tutto o in parte le iniziative popolari che violano il principio dell'unità della forma o della materia, oppure disposizioni cogenti del diritto internazionale.
Questo sistema comporta principalmente due svantaggi:
- la verifica in merito a un'eventuale nullità di un'iniziativa viene effettuata dopo la raccolta delle firme e quindi quando la procedura democratica è già stata avviata; a questo punto, infatti, almeno 100 000 cittadini hanno già dato il proprio sostegno a un'iniziativa che potrebbe in seguito essere dichiarata nulla;
- la facoltà di dichiarare nulla un'iniziativa spetta all'Assemblea federale che, in quanto autorità politica, può confondere le argomentazioni giuridiche con quelle politiche.
Con la presente iniziativa chiedo che queste due lacune vengano corrette nel modo seguente:
- la decisione relativa a un'eventuale nullità delle iniziative popolari deve essere presa prima della raccolta delle firme. In tal modo i cittadini che danno il proprio sostegno a un'iniziativa popolare hanno la certezza che le autorità federali la ritengono giuridicamente valida;
- la decisione relativa a un'eventuale nullità deve essere presa unicamente in base a considerazioni di ordine giuridico. Solo un tribunale è in grado di garantire una verifica giuridica di qualità.
La presente iniziativa non si pronuncia sulla scelta dell'istanza giudiziaria né su chi debba avere il diritto di adirla e lascia pertanto tali questioni all'apprezzamento della commissione competente.