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10.1002 · Interrogazione urgente · 2010-03-03

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il 23 novembre 2009 la Direzione generale delle dogane (DGD) ha comunicato alle cerchie interessate che, dal 1° gennaio 2010, per la tassa forfettaria sul traffico pesante (TFTP) si sarebbero applicate le aliquote ridotte del 2007. Successivamente, con lettera del 14 dicembre 2009, la DGD ha reso noto ai medesimi uffici che il Consiglio federale, sulla base della sentenza del Tribunale amministrativo federale in materia di aliquote TFTP, aveva deciso di diminuire al livello del 2007 solo le aliquote della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) e non quelle della TFTP. Nella suddetta lettera si invitavano inoltre le persone che desideravano informarsi sui motivi di tale decisione a rivolgersi all'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Su richiesta, l'UFT ha quindi comunicato che si trattava di una procedura di co-rapporto e che pertanto non poteva rilasciare informazioni più dettagliate in merito.

Visto il comportamento indeciso ed enigmatico delle autorità, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Dopo l'emanazione della sentenza del Tribunale amministrativo federale in merito all'adeguamento delle tariffe, chi decide e comunica a livello federale, e soprattutto sulla base di quali competenze, la rinuncia alla riscossione posticipata della tassa e il trattamento da riservare ai detentori di veicoli svizzeri ed esteri? Il Consiglio federale, i dipartimenti, gli uffici o le sezioni?

2. Perché la TFTP non viene anch'essa ridotta al livello del 2007?

3. Il Consiglio federale l'ha deciso esplicitamente?

4. In caso negativo, trattasi di un'interpretazione della sentenza da parte dell'amministrazione federale e dunque di una "decisione" della stessa?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le aliquote TTPCP e TFTP sono fissate nell'ordinanza del 6 marzo 2000 del Consiglio federale (ordinanza sul traffico pesante; RS 641.811). La modifica di tali aliquote rientra nelle competenze del Consiglio federale in corpore. Le modifiche dell'ordinanza vengono elaborate dal Dipartimento federale delle finanze d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, che mette a disposizione le basi di calcolo e le cifre necessarie.

In caso di urgenza, gli uffici, dopo aver conferito con il rispettivo capodipartimento, possono comunicare decisioni preliminari. Tale condizione si è verificata con la riduzione immediata delle aliquote TTPCP. La decisione definitiva spetta invece al Consiglio federale in corpore.

2. La TFTP non è oggetto dei ricorsi contro l'aumento della TTPCP del 2008, né è stata trattata nelle tre sentenze sulla TTPCP emesse dal Tribunale amministrativo federale. Pertanto, dal punto di vista legale, una diminuzione delle aliquote TFTP non è obbligatoria.

3./4. Il 4 dicembre 2009 il Consiglio federale in corpore ha quindi deciso di non ridurre le aliquote TFTP.

Risposta del Consiglio federale.